Sentenza del 05/10/2023 n. 2968 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Mxxxx Sxxxx ha chiesto il rimborso di € 620.554,73 pagati in qualità di coobbligata solidale a seguito di cartella di pagamento emessa sull'avviso di liquidazione per imposta di registro relativo a due atti. La somma era stata versata solo dopo la notifica della cartella per evitare l'esecuzione forzata. Nel frattempo la posizione dell'altra coobbligata (Axxxx Wxxxx, poi incorporata) era stata definitivamente favorevole in Cassazione, con annullamento dell'avviso di liquidazione. L'Agenzia ha negato il rimborso sostenendo che il pagamento impedisce alla coobbligata di avvalersi del giudicato favorevole dell'altra parte; la Mxxxx ha invece invocato l'art. 1306, comma 2, c.c. e giurisprudenza secondo cui il pagamento effettuato solo per evitare l'esecuzione forzata non implica acquiescenza alla pretesa.
La decisione
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accolto l'appello, ritenendo applicabile l'art. 1306, comma 2, c.c.: il giudicato favorevole al coobbligato può essere opposto anche dalla coobbligata che ha pagato, se il pagamento è stato effettuato non per spontanea adesione ma per evitare l'esecuzione forzata a seguito della cartella. È stato quindi annullato il diniego di rimborso e l'Agenzia è stata condannata a restituire a Mxxxx Sxxxx € 620.554,73 oltre interessi, oltre al rimborso delle spese di lite per primo e secondo grado.
Norme richiamate
art. 1306, comma 2, c.c.
Consente agli altri debitori solidali di opporre al creditore la sentenza favorevole pronunciata tra il creditore e uno dei debitori, salvo che sia fondata su ragioni personali del condebitore; applicata in materia tributaria per trasferire l'effetto del giudicato favorevole tra coobbligati.
art. 53 Cost.
Riferimento al principio della capacità contributiva utilizzato dalla giurisprudenza per motivare l'operatività dell'art. 1306, comma 2, c.c. anche in materia tributaria, evitando disparità contributive tra soggetti con medesima posizione economica.
art. 384 c.p.c.
Richiamato in relazione alla pronuncia definitiva della Corte Suprema di Cassazione che ha deciso nel merito l'annullamento dell'avviso di liquidazione e ha creato giudicato favorevole esterno.
Massime di principio
- Il coobbligato solidale può opporre al fisco il giudicato favorevole conseguito dall'altro coobbligato ex art. 1306, comma 2, c.c., quando la sentenza non sia fondata su ragioni personali dell'altro coobbligato.
- Il pagamento effettuato solo dopo la notifica della cartella di pagamento, e quindi per evitare un'esecuzione forzata, non costituisce acquiescenza automatica alla pretesa tributaria e non impedisce di avvalersi del giudicato favorevole dell'altro coobbligato.
- Se il pagamento è spontaneo e anteriore alla procedura esecutiva, aumenta il rischio che il contribuente non possa poi invocare il giudicato favorevole; è quindi importante documentare le ragioni del pagamento (ad es. notifiche esecutive) per dimostrare l'assenza di acquiescenza.
- Il giudicato favorevole ottenuto con sentenza definitiva (anche per decisione della Cassazione) ha efficacia esterna che può determinare il diritto al rimborso delle somme già versate dai coobbligati che hanno pagato per evitare l'esecuzione.
- In casi simili è consigliabile opporre tempestivamente gli atti di riscossione quando possibile, ma qualora il contribuente debba pagare per evitare l'esecuzione, raccolga e conservi evidenze (notifiche della cartella, motivazione del pagamento) per poter ottenere il rimborso alla luce del giudicato favorevole.
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