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Sentenza

Sentenza del 05/10/2023 n. 791 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche

Ultrattività delle società estinte ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 75/2014 - natura sostanziale e non procedimentale della norma - conseguente inefficacia retroattiva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sull'applicabilità dell'art. 28, comma 4, del D.lgs. n. 175/2014 (differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società rispetto ai crediti erariali) alla società I S.r.l. cancellata dal Registro delle imprese il 6 agosto 2010. L'Ufficio chiedeva di ritenere la norma applicabile retroattivamente per contestare la responsabilità del ricorrente quale amministratore di fatto; il ricorrente eccepiva la non retroattività della norma, essendo di natura sostanziale e operante solo per le cancellazioni richieste a decorrere dal 13/12/2014.

La decisione

La Corte di giustizia tributaria (sezione regionale Marche) ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del Sig. C. I giudici hanno ritenuto preliminare e assorbente l'eccezione di inapplicabilità ratione temporis dell'art. 28 D.lgs. 175/2014, affermando che la norma ha carattere sostanziale (incide sulla capacità giuridica delle società cancellate) e non può operare retroattivamente: dunque non si applica alle società la cui cancellazione sia stata richiesta prima del 13/12/2014 (come la I S.r.l. cancellata il 6/8/2010). Per tale motivo sono illegittimi l'avviso di accertamento e l'atto di contestazione notificati al Sig. C in conseguenza dell'accertamento emesso nei confronti della I S.r.l. L'appello è stato respinto e l'Ufficio condannato alle spese in favore dell'appellato (euro 1.500).

Norme richiamate

  • D.lgs. 175/2014, art. 28, comma 4

    differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società rispetto ai crediti erariali

    La Corte ha ritenuto la norma di natura sostanziale, incidendo sulla capacità giuridica della società cancellata; pertanto, non ha efficacia retroattiva e si applica solo alle cancellazioni richieste a decorrere dall'entrata in vigore del decreto (13/12/2014).

  • Codice civile, art. 2495

    efficacia costitutiva della cancellazione delle società dal Registro delle imprese

    Richiamato per affermare che la cancellazione ha efficacia costitutiva e che la 'irrilevanza quinquennale' prevista dall'art. 28 opera solo per le cancellazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della norma.

  • DPR 602/1973, art. 36

    responsabilità per somme distribuite nei due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione

    Citato dall'Ufficio come possibile fondamento di responsabilità per amministratori/liquidatori che abbiano percepito beni; la Corte ha ritenuto però preliminare l'eccezione di inapplicabilità dell'art. 28, che assorbiva il giudizio, senza entrare nel merito dell'applicabilità di questo articolo alternativo.

  • DL 16/2012, art. 8, comma 2

    sanzioni, interessi e aggi in conseguenza delle violazioni contestate

    Riferito dall'Ufficio per giustificare l'emissione dell'atto di contestazione delle sanzioni nei confronti del sig. C, a seguito dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società.

  • Cass. sent. n. 6743/2015

    Giurisprudenza di legittimità che ha affermato che l'art. 28/175 non ha efficacia retroattiva e che è norma di natura sostanziale e non meramente procedurale; principio richiamato e seguito dalla Corte regionale.

  • Ulteriori pronunce della Corte di Cassazione (es. sent. n. 15648/2015, n. 18385/2015, n. 23029/2017, n. 11100/2017, n. 38130/2022)

    Costante orientamento di legittimità secondo cui l'art. 28 del D.lgs. 175/2014 non opera retroattivamente perché incide sulla capacità giuridica delle società cancellate.

Massime di principio

  • L'art. 28 D.lgs. 175/2014 (differimento quinquennale dell'estinzione societaria ai fini dei crediti erariali) è norma di natura sostanziale e, in assenza di espressa previsione di retroattività, si applica solo alle cancellazioni richieste a decorrere dall'entrata in vigore (13/12/2014).
  • Se la cancellazione della società è avvenuta prima del 13/12/2014 (o la richiesta è stata presentata precedentemente), l'Amministrazione non può invocare l'art. 28 per protrarre limiti di responsabilità o termini sostanziali: le impugnazioni su questo punto sono considerate preliminari e assorbenti.
  • La questione dell'applicabilità dell'art. 28 va eccepita preliminarmente in giudizio, perché incide sui termini e sulla capacità giuridica che determinano la possibilità stessa di contestare la responsabilità personale di amministratori o amministratori di fatto.
  • In situazioni analoghe occorre verificare la data della richiesta di cancellazione (non solo la data di cancellazione riportata nel Registro) per stabilire la rilevanza temporale della norma.
  • L'Amministrazione può tentare altre vie normative per ritenere responsabili soggetti (es. DPR 602/1973 art.36, norme sanzionatorie), ma tali argomentazioni non sopperiscono all'irretroattività dell'art. 28 quando essa sia decisiva per la fondatezza dell'atto.
  • Per contestare la responsabilità personale (amministratori di fatto/di diritto) l'Ufficio deve comunque fornire prova rigorosa del ruolo effettivo e dei flussi patrimoniali/intrane societari; l'eccezione sull'efficacia temporale della norma può interrompere il processo se assorbente.
  • Le circolari o documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate non prevalgono sulla giurisprudenza consolidata di legittimità: in caso di contrasto, i giudici seguono la Cassazione che ha escluso la retroattività dell'art. 28.
  • Prassi consigliata per il contribuente: alla ricezione di avvisi relativi a società cancellate prima del 13/12/2014, sollevare subito l'eccezione di inapplicabilità ratione temporis dell'art. 28 e acquisire documentazione della data di richiesta/cancellazione; per l'Amministrazione: verificare alternativi fondamenti probatori e normativi prima di proporre atti che presuppongono l'applicazione retroattiva della norma.

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