Sentenza del 09/08/2024 n. 22599 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo al 2006. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna aveva accolto l’appello della società, ritenendo invalido l’avviso sia perché emesso oltre il termine ordinario di decadenza, senza applicabilità del raddoppio dei termini (la notitia criminis era stata trasmessa alla Procura dopo la scadenza del termine ordinario), sia perché non era stato rispettato il termine dilatorio di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione (PVC). L’Agenzia ha proposto tre motivi: ha contestato la violazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, sostenendo che ricorressero ragioni d’urgenza per emettere l’avviso prima dei 60 giorni, e ha censurato l’esclusione del raddoppio dei termini ai sensi degli artt. 43 del d.P.R. 600/1973 e 57 del d.P.R. 633/1972. La società ha proposto cinque motivi incidentali condizionati, relativi a questioni ulteriori rimaste assorbite in appello.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia. Le censure sul termine dilatorio sono state ritenute inammissibili nella parte in cui chiedevano una nuova valutazione dei fatti e comunque infondate: l’urgenza non può consistere nella sola imminente scadenza del termine di decadenza, né nei ritardi organizzativi dell’Amministrazione; inoltre la garanzia dei 60 giorni si applica anche agli accessi istantanei diretti alla sola acquisizione di documenti. Poiché tale ragione era sufficiente a confermare la decisione favorevole alla società, il motivo sul raddoppio dei termini è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato inammissibile, perché le questioni assorbite possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio solo se il ricorso principale viene accolto. Spese compensate. La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212
In tema di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall'amministrazione finanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui all' art. 12 , comma 7, della L. n. 212 del 2000 , devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa;
L’Amministrazione può derogare al termine di 60 giorni solo dimostrando ragioni d’urgenza concrete, estranee alla propria sfera organizzativa e responsabilità. La prossima scadenza del termine di decadenza dell’accertamento e i ritardi imputabili agli uffici non sono ragioni sufficienti. La garanzia si applica anche agli accessi diretti alla sola acquisizione documentale.
Art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La disposizione è richiamata quale disciplina del termine di decadenza per l’accertamento delle imposte dirette e del relativo raddoppio in presenza dei presupposti di legge. La Cassazione non ha deciso nel merito la censura sul raddoppio: il motivo dell’Agenzia è divenuto inammissibile per carenza d’interesse, essendo rimasta ferma l’autonoma ragione di invalidità legata al mancato rispetto del termine dilatorio.
Art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La disposizione è richiamata quale disciplina del termine di decadenza per gli accertamenti IVA e del relativo raddoppio. La questione non è stata esaminata nel merito dalla Cassazione, perché la censura è stata dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto integrale dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. Nel caso concreto l’onere è stato indicato a carico della ricorrente incidentale.
Massime di principio
- Il termine di 60 giorni dal rilascio del PVC tutela il diritto del contribuente di presentare osservazioni prima dell’emissione dell’accertamento; la garanzia opera anche quando la verifica consiste in un accesso breve o nella sola acquisizione di documenti.
- Per emettere l’avviso prima della scadenza dei 60 giorni, l’Amministrazione deve provare ragioni d’urgenza specifiche e non imputabili alla propria organizzazione. La scadenza imminente del termine di decadenza e i ritardi degli uffici non bastano.
- In Cassazione non si può ottenere una nuova valutazione delle modalità concrete della verifica presentando la censura come violazione di legge: l’erronea ricostruzione dei fatti va dedotta, nei limiti previsti, come vizio di motivazione.
- Quando una sentenza si fonda su più ragioni autonome e una di esse resta ferma, le censure contro le altre ragioni possono perdere interesse se non potrebbero comunque modificarne l’esito.
- La parte vittoriosa nel merito non può proporre ricorso incidentale condizionato su questioni rimaste assorbite; se il ricorso principale viene accolto, può riproporle davanti al giudice di rinvio.
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