Cassazione Civile, Ordinanza n. 18596/2023 del 30/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (mutuatari)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a precetto intimato da una banca sulla base di un contratto di mutuo stipulato nel 2008. Gli opponenti sostenevano, in sintesi, che due dei sottoscrittori del contratto fossero meri interposti fittizi e che il rapporto effettivo fosse diverso da quello risultante dal documento; chiedevano quindi l'invalidità o inefficacia del precetto anche nei confronti dei terzi datori di ipoteca. In via ulteriore, chiedevano di accertare che il mutuo fosse stato concluso da altri due opponenti, con conseguente invalidità del titolo azionato o sua riqualificazione in mutuo ipotecario semplice. In corso di causa, con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., formularono anche domande di nullità del contratto per difetto di causa, per immeritevolezza di tutela e per violazione delle regole sul merito creditizio, nonché dedussero l'usurarietà degli interessi moratori. La banca resistette e propose, in via incidentale condizionata, prima una questione di improcedibilità dell'appello per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, poi la riproposizione delle domande riconvenzionali di condanna al pagamento delle somme portate dal precetto. In Cassazione i ricorrenti principali denunciarono: violazione degli artt. 1421 c.c. e 99 c.p.c. per mancato rilievo officioso della nullità del mutuo; violazione dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto nuove e inammissibili le domande introdotte con la prima memoria; violazione dell'art. 184 c.p.c. per l'utilizzo/gestione dei documenti tardivamente prodotti; violazione dell'art. 1421 c.c. e della l. n. 108/1996 per omesso esame della usurarietà; violazione degli artt. 1813, 1814 e 833 c.c. per mancato scrutinio della meritevolezza del contratto. La banca incidentale dedusse altresì l'improcedibilità dell'appello e ripropose le proprie domande di condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, secondo e quinto motivo del ricorso principale, ritenendo fondati i profili relativi alla possibilità di far valere in corso di causa, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., una diversa causa di nullità del medesimo contratto di mutuo rispetto a quella inizialmente allegata e alla rilevabilità officiosa della nullità. Ha invece dichiarato inammissibili il terzo motivo, perché i documenti tardivamente prodotti non avrebbero comunque potuto giovare alla domanda per difetto di allegazione, e il quarto motivo, perché la censura sull'usura era formulata senza considerare il criterio applicabile agli interessi moratori secondo la giurisprudenza di legittimità. È stato respinto il primo motivo del ricorso incidentale sulla pretesa improcedibilità dell'appello per cessazione della materia del contendere, mentre sono stati dichiarati inammissibili gli altri due motivi incidentali, perché meramente ripetitivi di domande riconvenzionali non esaminate in appello per assorbimento e quindi non sorrette da soccombenza impugnabile. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La nullità del contratto è rilevabile d'ufficio; quando sia proposta una domanda di nullità, il giudice può esaminare una diversa causa di nullità rispetto a quella allegata, purché il tema della nullità del negozio sia già introdotto in causa.
Il rilievo officioso della nullità deve coordinarsi con il principio dispositivo e con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
Nella prima memoria sono ammesse modificazioni/domande connesse alla domanda originaria; nel caso concreto, è stata ritenuta ammissibile la deduzione di una diversa causa di nullità del medesimo contratto già impugnato come invalido.
La tardiva produzione documentale non può essere utilmente posta a fondamento di allegazioni e domande già precluse o comunque carenti di adeguato supporto fattuale.
La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; il confronto va effettuato secondo il criterio elaborato dalle Sezioni Unite del 2020, tenendo conto dei decreti ministeriali e della presenza o meno della maggiorazione media degli interessi moratori nel TEGM.
Richiamato insieme agli artt. 1814 e 833 c.c. ai fini del tema della meritevolezza e della qualificazione del mutuo, ma senza accoglimento della censura specifica per come formulata.
Richiamato insieme agli artt. 1813 e 833 c.c. nel contesto della censura sulla causa/meritevolezza del mutuo.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere il difetto di meritevolezza del contratto, ma la censura non è stata accolta per le ragioni processuali e sostanziali indicate dalla Corte.
L'estinzione del procedimento esecutivo non comporta cessazione della materia del contendere nelle opposizioni all'esecuzione quando sia in discussione l'esistenza del titolo esecutivo o del credito; il difetto di interesse opera invece nelle opposizioni agli atti esecutivi.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicazione del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione, secondo la formula di rito.
Massime di principio
- Quando una domanda di nullità del contratto è stata già introdotta in giudizio, il giudice deve poter rilevare d'ufficio anche una causa di nullità diversa da quella esplicitamente dedotta, perché la nullità negoziale attiene a un diritto autodeterminato e il suo oggetto non dipende dal singolo vizio allegato.
- La parte che abbia già introdotto una domanda di nullità del contratto può, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., precisare o sostituire il titolo di nullità invocato, senza incorrere necessariamente in una domanda nuova, se resta fermo il medesimo petitum di accertamento dell'invalidità del contratto.
- L'inammissibilità delle nuove allegazioni o domande per preclusione processuale non può essere affermata in modo astratto: occorre verificare se la domanda ulteriore sia davvero estranea al thema decidendum originario o se costituisca una diversa qualificazione giuridica del medesimo rapporto già portato in giudizio.
- La tardiva produzione documentale è irrilevante se i documenti non avrebbero comunque potuto sostenere utilmente la domanda, specie quando la censura difetti già di specifica allegazione dei fatti costitutivi.
- In tema di usura bancaria, gli interessi moratori rientrano nel perimetro della disciplina antiusura; il criterio di comparazione con il TEGM va però applicato tenendo conto della struttura dei decreti ministeriali vigenti e della eventuale inclusione della maggiorazione media per mora.
- L'estinzione della procedura esecutiva non fa venir meno l'interesse alla decisione nell'opposizione all'esecuzione quando è controversa la persistenza del titolo esecutivo o del credito azionato, mentre può determinare cessazione della materia del contendere nelle sole opposizioni agli atti esecutivi.
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