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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29308/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rettificato, a seguito di procedura DOCFA, il classamento di quattro unità immobiliari site in Formello, da categoria C/3 a categoria D/7, con significativo incremento delle rendite. La contribuenten impugnava l’atto e otteneva accoglimento sia in primo grado sia in appello, sul rilievo che i locali non avessero caratteristiche strutturali e funzionali proprie degli immobili industriali e fossero invece destinati ad attività artigianali e commerciali. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza regionale per motivazione apparente o comunque carente, in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; (2) violazione delle norme sul catasto edilizio urbano, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la categoria D/7 valorizzando il concreto uso dei locali e non le loro caratteristiche oggettive e strutturali. La contribuente resisteva con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo la nullità della sentenza per motivazione apparente, poiché la decisione di merito conteneva una spiegazione sufficiente e logicamente coerente del rigetto dell’appello. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, ai fini del classamento catastale, rilevano le caratteristiche oggettive dell’immobile, la sua destinazione ordinaria e la sua potenzialità funzionale, non il concreto uso che ne faccia il proprietario o l’attività in fatto svolta nei locali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.

    motivazione della sentenza

    la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; la nullità ricorre solo in caso di radicale carenza o di motivazione meramente apparente

  • art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

    la motivazione della sentenza tributaria deve consentire di ricostruire la ratio decidendi e di esercitare il controllo di legittimità

  • art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.

    consente la deduzione del vizio di nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente

  • art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

    consente la censura per violazione o falsa applicazione delle norme sul classamento catastale

  • r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    normativa richiamata come disciplina del Catasto Edilizio Urbano

  • legge 11 agosto 1939, n. 1249

    normativa di conversione richiamata come base del sistema catastale

  • d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514

    normativa richiamata nell’ambito della disciplina catastale

  • d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    il classamento va compiuto in base alla destinazione ordinaria e alle caratteristiche oggettive dell’immobile; la categoria D comprende immobili a destinazione speciale con caratteristiche strutturali tali da richiedere radicali trasformazioni per un uso difforme

  • art. 11 del d.l. 14 marzo 1988, n. 70

    norma richiamata dalla ricorrente tra quelle regolatrici del classamento catastale

  • legge 13 maggio 1988, n. 154

    norma di conversione richiamata dalla ricorrente

  • legge 31 agosto 2022, n. 130

    art. 1, comma 1, lett. a)

    indicato come base del rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado

Massime di principio

  • In tema di classamento catastale, la categoria e la rendita si determinano sulla base delle caratteristiche oggettive, strutturali e tipologiche dell’immobile, non della persona del proprietario né del concreto uso che in fatto se ne faccia.
  • L’effettiva attività svolta nei locali può al più costituire un elemento complementare o rafforzativo, ma non sostituisce l’accertamento della destinazione ordinaria e della potenzialità funzionale del bene.
  • Per gli immobili riconducibili a categorie speciali, la valutazione catastale deve verificare se le caratteristiche del bene lo rendano stabilmente idoneo a una certa destinazione, non se l’attività esercitata al suo interno sia compatibile solo in concreto con quella destinazione.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di ricostruire la ratio decidendi o rende impossibile il controllo logico-giuridico della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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