Cassazione Civile, Ordinanza n. 30715/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda di una lavoratrice volta a ottenere differenze retributive per lavoro straordinario e differenze sul TFR maturato nel rapporto di lavoro svolto come governante presso la società resistente. La Corte d'appello aveva ritenuto non provato lo svolgimento di lavoro straordinario e aveva giudicato legittimo il regime di orario flessibile multiperiodale previsto dal CCNL e applicato dalla datrice di lavoro. In cassazione la lavoratrice ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la prova della continuità del lavoro e dell'assenza di pause, trascurando buste paga e testimonianze da cui sarebbe emersa un'attività senza interruzioni per sette giorni alla settimana e per almeno 70 ore settimanali; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2729 c.c. e vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c., assumendo che il giudice di merito avrebbe dovuto utilizzare le presunzioni semplici per ricostruire l'orario effettivo di lavoro e le ore di straordinario. La società resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo omessa pronuncia sulla prescrizione quinquennale dei crediti anteriori al 2010, sulla disciplina della prescrizione ex art. 2948 c.c. e sulle mansioni direttive asseritamente incompatibili con il diritto allo straordinario; ha inoltre eccepito in memoria il difetto di procura per asserita mancanza della stessa nel messaggio PEC di notifica del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché prospettava un vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme, senza indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva comunque valutato le prove testimoniali e documentali e aveva rilevato carenze allegative della lavoratrice quanto a modalità e tempi del servizio prestato. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché formulato anch'esso in modo non conforme ai requisiti di specificità e chiarezza del ricorso per cassazione e comunque diretto a sollecitare una diversa valutazione di merito sulla prova dell'orario e dello straordinario, prova che deve essere particolarmente specifica e rigorosa. L'inammissibilità del ricorso principale ha reso assorbito il ricorso incidentale condizionato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ha ritenuto in sostanza che la censura non superasse il limite del sindacato di legittimità, mancando una specifica critica delle ragioni fattuali poste a base della decisione di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo ex n. 5 è stato reputato inammissibile perché proposto in presenza di doppia conforme e perché non rispettoso dei requisiti di specificità richiesti per il ricorso per cassazione.
Le presunzioni semplici non possono essere invocate in cassazione per ottenere una nuova ricostruzione del fatto se il motivo non si confronta puntualmente con la motivazione di merito e con gli elementi probatori già valutati.
Invocato dal resistente nel ricorso incidentale per omessa pronuncia su eccezioni e questioni; il relativo esame è rimasto assorbito per l'inammissibilità del ricorso principale.
Richiamato dal resistente per sostenere la prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro anteriori al 2010; la questione è rimasta assorbita.
Richiamato nella memoria della resistente a sostegno dell'eccezione di difetto di procura nella notificazione del ricorso; la Corte non ha deciso sul punto, restando assorbito.
Richiamato quale base del limite alla deducibilità in cassazione del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato dal resistente a proposito delle asserite omissioni di pronuncia; la questione non è stata esaminata per assorbimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norma richiamata per il deposito di memoria da parte della resistente.
Massime di principio
- Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c. non è deducibile quando la sentenza d'appello conferma integralmente la decisione di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse basi fattuali delle due decisioni.
- In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorso non evidenzia con precisione le differenze tra motivazione di primo e di secondo grado.
- Nel giudizio di cassazione, la contestazione della valutazione delle prove non può tradursi in una nuova ricostruzione del fatto; il motivo deve confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata e indicare in modo specifico gli elementi di fatto trascurati.
- La prova del lavoro straordinario richiede allegazioni e dimostrazioni particolarmente specifiche e rigorose quanto a modalità, tempi e durata della prestazione; la mera deduzione di una continuità del lavoro non basta se non supportata da elementi concreti idonei a superare la ricostruzione di merito.
- Le presunzioni semplici possono concorrere alla prova del fatto, ma non sostituiscono l'onere di deduzione e specificazione richiesto in sede di legittimità per censurare la valutazione compiuta dal giudice di merito.
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