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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04959/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione IRPEF, IRAP, IVA, addizionali e accessori per l'anno 2012, sulla base di un precedente accertamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativo all'imposta unica sulle scommesse. Il contribuente, operante come intermediario/ricevitore di scommesse per conto di bookmaker estero non autorizzato, aveva ottenuto in primo grado l'annullamento integrale dell'atto. In appello la decisione veniva riformata solo in parte: la CTR, prendendo atto dell'esito del giudizio parallelo sull'accertamento doganale, rideterminava la base imponibile induttiva e calcolava i redditi imponibili applicando l'aggio dell'8% sulla raccolta, ritenendo inoltre non dovuta l'IVA per esenzione ex art. 10 d.P.R. 633/1972. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione del giudicato esterno, perché la CTR avrebbe fondato la decisione su una sentenza resa in diverso giudizio tra soggetti diversi; 2) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sull'onere della prova, sostenendo che l'aggio dell'8% e la ricostruzione effettuata erano applicabili solo ad attività autorizzata, mentre il contribuente non aveva provato di aver riversato le somme al bookmaker né di aver assolto l'imposta unica; 3) violazione della norma sull'esenzione IVA, ritenuta inapplicabile a un'attività non autorizzata.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la CTR non avesse fatto applicazione di alcun giudicato esterno, ma si fosse limitata a prendere atto della diversa base imponibile risultante dal parallelo giudizio sull'accertamento doganale, per poi rideterminarne le conseguenze ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: ha interpretato l'art. 1, comma 67, L. 220/2010 nel senso che la base imponibile sottratta e accertata ai fini dell'imposta unica costituisce il punto di partenza per gli accertamenti delle altre imposte e, in mancanza di prova del riversamento delle somme al bookmaker, tali importi vanno considerati ricavi d'impresa non dichiarati. Di conseguenza ha escluso l'applicazione dell'aggio dell'8% previsto per l'attività autorizzata e ha negato l'esenzione IVA ex art. 10 d.P.R. 633/1972, anch'essa riferita alla raccolta autorizzata. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per dedurre la violazione del giudicato esterno; la Corte ha escluso che nella specie vi fosse un giudicato esterno rilevante.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di efficacia del giudicato esterno; la Corte ne ha escluso l'applicazione al caso concreto.

  • art. 1, comma 67, L. 220/2010

    "La base imponibile sottratta, accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, ... è posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al soggetto."

    La base imponibile accertata ai fini dell'imposta unica costituisce il punto di partenza vincolante dell'accertamento delle imposte dirette, dell'IVA e dell'IRAP; se il gestore non prova di avere riversato le somme al bookmaker, esse assumono la natura di ricavi d'impresa non dichiarati.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973

    Richiamato a sostegno dell'accertamento analitico-induttivo; la Corte ha ritenuto fondata la ripresa sulla base delle risultanze dell'accertamento doganale e dell'assenza di prova contraria del contribuente.

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    Richiamato per la rettifica IVA; la Corte ha escluso l'esenzione IVA per attività non autorizzata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova; il contribuente doveva dimostrare il riversamento delle somme al bookmaker per sottrarsi alla tassazione piena.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per le presunzioni semplici nell'accertamento induttivo.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per la valutazione delle presunzioni nell'accertamento induttivo.

  • art. 10 d.P.R. 633/1972

    L'esenzione IVA per le operazioni di scommessa è stata ritenuta applicabile solo alla raccolta autorizzata, non all'attività svolta senza autorizzazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato solo in via processuale sulla possibilità per il Collegio di discostarsi dalla proposta del relatore.

  • d.m. n. 279/1999

    Richiamato per l'aggio dell'8% spettante all'esercente sull'incasso lordo, ritenuto però non applicabile all'attività non autorizzata.

Massime di principio

  • Quando un'importo è accertato ai fini dell'imposta unica sulle scommesse e comunicato all'Agenzia delle Entrate, esso costituisce la base di partenza per le rettifiche ai fini delle imposte dirette, dell'IVA e dell'IRAP; la determinazione resta poi soggetta ai poteri propri dell'ufficio e alla prova contraria del contribuente.
  • Nell'attività di raccolta scommesse svolta senza autorizzazione, non possono essere automaticamente applicati l'aggio percentuale previsto per l'esercizio autorizzato né il regime di esenzione IVA previsto per le operazioni di scommessa autorizzate.
  • Se il gestore non prova di avere riversato al bookmaker le somme raccolte, tali importi possono essere considerati ricavi d'impresa sottratti a tassazione, con conseguente legittimità dell'accertamento induttivo/analitico-induttivo.
  • Il richiamo a un precedente giudizio su un diverso accertamento non integra di per sé giudicato esterno quando il giudice utilizzi soltanto il diverso dato fattuale o quantitativo lì emerso come presupposto per il proprio accertamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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