Cassazione Civile, Ordinanza n. 17661/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il cittadino straniero ha impugnato in Cassazione l'ordinanza del Giudice di Pace che aveva respinto l'opposizione al decreto prefettizio di espulsione per soggiorno irregolare. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 32, comma 4, d.lgs. 25/2008, sostenendo che il decreto di espulsione era stato emesso quando era ancora pendente la domanda reiterata di protezione internazionale presentata il 13/12/2019 e che la decisione della Commissione territoriale non gli era stata validamente notificata; ha anche lamentato l'omessa acquisizione/esibizione della documentazione relativa alla notificazione del provvedimento conclusivo del procedimento di protezione. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998, dell'art. 24 Cost. e dell'art. 3 Cost., assumendo la nullità del decreto di espulsione per mancata traduzione nella lingua da lui compresa, poiché parlerebbe solo mandingo e non inglese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo nella parte in cui censurava la mancata adozione dell'ordine di esibizione e, comunque, l'ha ritenuto inammissibile per la parte in cui mirava a rimettere in discussione l'accertamento di merito sulla non pendenza della procedura di protezione al momento dell'espulsione. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la traduzione del decreto di espulsione nella lingua ufficiale del Paese di provenienza è sufficiente a integrare il requisito di legge, senza necessità di traduzione nel dialetto effettivamente compreso dallo straniero. Il ricorso è stato pertanto integralmente respinto; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché la prefettura è rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È invocato come parametro per denunciare violazione di legge; la Corte osserva che la censura deve comunque rispettare i requisiti di specificità del ricorso e non può risolversi in una richiesta di riesame del merito.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
La doglianza relativa alla mancata adozione dell'ordine di esibizione è stata ritenuta inammissibile per difetto di specifico motivo di censura e di indicazione delle norme asseritamente violate.
art. 32, comma 4, d.lgs. 25/2008
Invocato per sostenere il divieto di espulsione in pendenza di domanda di protezione internazionale; la Corte non accoglie la censura perché il presupposto fattuale della pendenza non è stato ritenuto dimostrato.
art. 11, comma 3-ter, d.lgs. 25/2008
In caso di irreperibilità del richiedente, gli atti sono resi disponibili presso la Questura competente e la notificazione si intende eseguita decorsi venti giorni dalla trasmissione dell'atto alla Questura.
art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998
Il requisito della traduzione del decreto di espulsione è soddisfatto con la traduzione nella lingua ufficiale del Paese di provenienza, quale presunzione legale di conoscenza.
art. 3, comma 2, d.P.R. 334/2004
Consente una traduzione sintetica del contenuto del provvedimento di espulsione anche mediante apposito formulario sufficientemente dettagliato.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa, ma la censura non è stata accolta.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente per lamentare disparità di trattamento; la Corte non ha ravvisato la violazione prospettata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte afferma che non trova applicazione perché il procedimento è esente dal contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura deve essere specifica e autosufficiente: la mera richiesta di acquisire o esibire documentazione, senza un motivo chiaramente articolato e senza indicazione della norma violata, è inammissibile.
- Non è consentito in cassazione ottenere un nuovo esame del fatto o una diversa valutazione delle risultanze istruttorie rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- In materia di espulsione dello straniero, la traduzione del decreto nella lingua ufficiale del Paese di provenienza è sufficiente a soddisfare il requisito legale di conoscibilità dell'atto, senza che sia necessario tradurlo nella lingua o nel dialetto effettivamente compreso dal destinatario.
- La pendenza di una domanda di protezione internazionale può ostare all'espulsione solo se il relativo presupposto fattuale sia effettivamente dimostrato; in mancanza, la censura è infondata o inammissibile.
- Quando il richiedente asilo non indichi un recapito per le comunicazioni, la disciplina speciale consente la perfezione della notifica mediante messa a disposizione dell'atto presso la Questura competente.
- La traduzione sintetica del decreto di espulsione può essere effettuata mediante formulario sufficientemente dettagliato, purché risulti rispettata la funzione informativa dell'atto.
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