Cassazione Civile, Sentenza n. 16679/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Avviso di accertamento per omessa dichiarazione di redditi prodotti in Italia nel 2008; l'Amministrazione sostiene che Centachrome operava tramite una stabile organizzazione in Italia e ha determinato una base imponibile sul 2% dei corrispettivi incassati. Questioni processuali connesse: legittimità della notifica (invii via fax e notificazione all'estero), presunto difetto del diritto di difesa, produzione in giudizio di documentazione (contratto di commissione e contratto di subagenzia) mai esibita in verifica e deducibilità dei costi della subagente ai sensi dell'art. 109, comma 4, d.P.R. n. 917/1986.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi del ricorso incidentale (contestazioni sulle comunicazioni via fax, sulla notifica e sulla motivazione in tali punti), ritenendo inammissibili o infondati i rilievi relativi alla notifica e richiamando il principio per cui l'eventuale vizio di notificazione è sanato se il contribuente ha avuto piena conoscenza dell'atto. Tuttavia la Corte ha accolto il quarto motivo del ricorso incidentale perché la Commissione Tributaria Regionale non ha affrontato e deciso la questione essenziale e necessaria della sussistenza di una stabile organizzazione in Italia (omessa pronunzia su punto decisivo), con conseguente nullità dell'apparato decisorio su tale aspetto. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e ha disposto il rinvio alla C.T.R. della Lombardia in diversa composizione per riesaminare la questione della stabile organizzazione e decidere conseguentemente (liquidazione delle spese di giudizio di legittimità a carico dell'Amministrazione). I restanti motivi sono assorbiti in ragione del rinvio.
Norme richiamate
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 art. 109, comma 4
non possono essere ammesse in deduzione spese non imputate al conto economico dell'esercizio di competenza
La norma è stata richiamata per sostenere che spese non rilevate nel conto economico non sono deducibili; tuttavia la Corte ha ritenuto le questioni connesse alla deducibilità subordinate alla decisione sulla sussistenza della stabile organizzazione e quindi assorbite dal rinvio
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 art. 43
Ritenuto rilevante nella fase preliminare (decorrenza dei termini e decadenza dell'ufficio): la prima sentenza di merito aveva annullato l'avviso per decadenza; la Corte ha richiamato il tema ma lo ha ritenuto logicamente dipendente dalla questione principale rimessa
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 art. 32, commi 4 e 5
Richiamati nella censura sul regime probatorio e sulle modalità di accertamento, ma le questioni sono state assorbite dal rinvio operato per la mancata pronunzia sulla stabile organizzazione
Richiamato in relazione all'onere della prova: la Corte ha valutato le contestazioni probatorie (es. produzione del contratto di commissione) ma ha lasciato alla CTR rimessa l'esame complessivo della prova dopo la valutazione sulla stabile organizzazione
Richiamata in tema di omessa pronunzia: la Corte conferma che la mancata pronuncia su questione decisiva costituisce vizio tale da annullare la decisione
La doglianza relativa al principio di contestazione in appello è stata ritenuta infondata; la Corte chiarisce che la doglianza era fondata su un presupposto errato
Richiamata in relazione alle modalità di notificazione all'estero: la Corte ha ritenuto infondato il rilievo che facesse venire meno l'atto, considerata la piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente
cod. proc. civ. art. 156, comma 2
Principio richiamato dalla Corte per affermare che la conoscenza effettiva dell'atto può sanare vizi di notificazione, purché la conoscenza sia avvenuta nei termini rilevanti
cod. proc. civ. art. 360, comma 1, n. 4
Norma invocata per censurare la sentenza per carenza di motivazione; la Corte ha valutato tali rilievi con particolare riguardo all'omessa pronunzia su punto decisivo
Regolamento CE n. 1348/2000 e Convenzione di Strasburgo 24/11/1997
Richiamati dalle parti in tema di notifiche transfrontaliere; la Corte osserva che il Regolamento non è applicabile alla Svizzera e che la Convenzione non vincola la Svizzera, ma rileva comunque che eventuali vizi di notificazione risultano sanati dalla conoscenza dell'atto
Massime di principio
- La mancata pronuncia del giudice su una questione essenziale per la decisione (es. sussistenza di una stabile organizzazione) costituisce vizio grave e comporta annullamento della decisione con rinvio: il giudice d'appello deve affrontare e decidere espressamente i punti decisivi
- I vizi formali di notificazione di atti impositivi possono essere sanati se il contribuente ha avuto effettiva e tempestiva conoscenza dell'atto; la conoscenza è idonea a sanare la nullità ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
- Le censure generiche o non specificamente motivate (es. generico richiamo a comunicazioni via fax senza individuare norme violate e contenuti) sono inammissibili per difetto di specificità
- La deducibilità di spese e la valutazione probatoria (produzione di contratti e fatture presentati per la prima volta in giudizio) richiedono che il contribuente dimostri in modo documentale l'effettivo sostenimento e imputazione delle spese; questioni probatorie possono però essere rimandate al giudice di merito se preliminarmente resta da decidere un profilo fondamentale (come l'esistenza della stabile organizzazione)
- In controversie internazionali sulla notifica, l'assenza di applicabilità di strumenti internazionali (Regolamenti UE o Convenzioni) non impedisce di valutare la validità dell'atto alla luce della conoscenza effettiva del destinatario
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