Cassazione Penale, Sentenza n. 16664/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che confermava le condanne, contestando la qualificazione e la sussunzione dei fatti nei capi b) e c). Sostenevano che le prove (fotografie e annotazioni di polizia) dimostravano al massimo la loro presenza statica nel corteo e che altri soggetti avevano materialmente impugnato bastoni, estintori e lanciato corpi contundenti; perciò, mancavano l'efficacia causale e l'elemento psicologico necessari per ritenere un loro concorso materiale o morale. Denunciavano inoltre presunto travisamento della prova e vizi di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure non proponessero un vizio di motivazione rilevante ai sensi di cassazione (manifesto errore logico), ma piuttosto una richiesta di riconsiderazione dei fatti e della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito (c.d. travisamento del fatto), operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha confermato che la motivazione della Corte d'appello era logicamente completa: i giudici di merito avevano ricostruito la presenza dei due ricorrenti nel centro del gruppo violento, il loro indossare il casco e, nel caso di Berdusco, il fatto di essere stato fotografato con un bastone e di avere spruzzato il contenuto di un estintore verso gli agenti, elementi che giustificavano la responsabilità in termini di concorso morale e di rafforzamento del proposito criminoso. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese del procedimento di cassazione e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Usato per qualificare il concorso di persone nel reato; la Corte ne interpreta l'ambito in senso estensivo riconoscendo anche il concorso morale/rafforzativo quando il contributo, pur atipico, abbia efficacia causale nel contesto del fatto collettivo
Richiamato come norma coinvolta nei capi di imputazione relativi alla violenza/resistenza a pubblico ufficiale; dalla motivazione emerge che la sua applicazione è stata valutata alla luce della partecipazione collettiva e del ruolo degli imputati nel gruppo
art. 339, primo e secondo comma, cod. pen.
Richiamato nei capi per le condotte poste in essere durante la manifestazione; la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la fattispecie in relazione alla dinamica collettiva e ai comportamenti degli imputati
Rilevato nei capi di imputazione con riferimento alla partecipazione ai fatti; interpretato congiuntamente all'art. 110 per inquadrare il concorso nel reato
Richiamato come aggravante (es. violenza posta in essere da più persone travisate o con uso di armi); la Corte territoriale ha ritenuto integrati gli elementi aggravanti alla luce del numero dei partecipanti e dell'uso di strumenti idonei a offendere
Richiamato nell'imputazione (capo c) con riferimento a specifiche condotte illecite connesse all'uso di strumenti; la Corte lo ha applicato nel contesto della contestazione di reati collegati all'uso di materiali pericolosi durante la manifestazione
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente nella motivazione sulla limitazione della cognizione della Cassazione: consente il gravame per travisamento della prova ma non per richieste di rivalutazione dei fatti; la Corte ha escluso che i ricorrenti avessero prospettato un travisamento della prova cogente
Richiamato in relazione alla modifica dell'art. 606 cod. proc. pen.; la Corte lo usa per spiegare i limiti dell'azione di legittimità rispetto alla riformulazione o rivalutazione delle prove e dei fatti
Massime di principio
- La Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per rivedere la valutazione complessiva delle prove: è ammissibile solo il vizio di travisamento della prova quando il giudizio di merito si fondi su una prova inesistente o su un risultato oggettivamente diverso da quello reale
- Nel reato collettivo il concorso morale o il 'rafforzamento' del proposito criminoso richiedono la prova della presenza spazio-temporale dell'imputato e dell'effettiva incidenza causale del suo contributo, non una mera prognosi di pericolosità
- Comportamenti come fare parte del nucleo centrale del gruppo violento, indossare casco, impugnare o essere visto con strumenti idonei all'offesa, o eseguire atti (es. spruzzare un estintore) possono legittimamente essere valutati come elementi indiziari di partecipazione attiva o di rafforzamento del proposito criminoso
- Le censure difensive che prospettano una diversa interpretazione delle stesse prove senza indicare una manifesta illogicità della motivazione o la non esistenza della prova sono inammissibili in Cassazione
- Per impugnazioni efficaci in sede di legittimità è necessario dimostrare contraddizioni logiche nella motivazione, incompletezza nella descrizione degli elementi di prova rilevanti o l'esistenza di una prova dichiarata inesistente o oggettivamente difforme da quella posta a fondamento della decisione
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