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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16407/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 552, comma 1, lett. c) c.p.p. per mancanza di chiarezza e precisione nella contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4 c.p. (destrezza). Sosteneva che l'aggravante valutativa era indicata in modo generico nell'imputazione e che tale carenza fattuale non avrebbe consentito un'adeguata difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inedita la censura perché in appello era stata contestata la sussistenza dell'aggravante e non la nullità dell'imputazione; pertanto la doglianza formulata in cassazione non poteva essere proposta per la prima volta. Inoltre, ha richiamato il principio per cui la nullità per genericità dell'imputazione è relativa e deve essere eccepita tempestivamente ai sensi dell'art. 491 c.p.p.; nel caso non risulta che tale eccezione sia stata proposta nei termini. Ha inoltre osservato che l'imputato aveva optato per il rito abbreviato, il che esclude la possibilità di sollevare in sede di discussione la nullità dell'imputazione per genericità. Sulla sostanza, la Corte d'appello aveva dato una ricostruzione fattuale dettagliata che collegava la condotta dell'imputato all'aggravante della destrezza (comportamenti volti a distrarre le vittime), sicché non sussisteva una eterogeneità tra fatto contestato e fatto accertato. Conseguentemente il motivo è stato considerato anche manifestamente infondato.

Norme richiamate

  • art. 552, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente per censurare la chiarezza dell'imputazione; la Corte l'ha richiamata in relazione al requisito di specificità dell'atto di appello e della motivazione, ma ha ritenuto la censura inammissibile per ragioni processuali (decessa di doglianza in appello).

  • art. 625, comma 1, n. 4 c.p.

    Norma sostanziale che prevede l'aggravante della destrezza per i furti; la Corte ha ritenuto che la sentenza e l'imputazione facessero sufficiente riferimento fattuale alla distrazione delle vittime per configurare l'aggravante.

  • art. 606, comma 3 c.p.p.

    Richiama il divieto di introdurre in cassazione questioni non dedotte in appello: la Corte ha applicato il principio di preclusione previsto da questa norma per dichiarare inammissibile la censura considerata inedita.

  • art. 491 c.p.p.

    La Corte ha ricordato che la nullità relativa per indeterminatezza dell'imputazione è rilevabile d'ufficio ma deve essere eccepita nei termini previsti da questo articolo; non essendolo stata, l'eccezione è caduta.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese e al versamento di una somma (3.000 euro) a favore della cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 23, comma 8, d.l. 127/2020 (richiamato nell'iter procedurale)

    Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso senza intervento delle parti; la Corte ha annotato l'applicazione della disciplina sulla trattazione dei ricorsi depositando le conclusioni del P.M.

Massime di principio

  • In cassazione non è ammesso introdurre per la prima volta censure che non siano state previamente sollevate in appello: le doglianze devono essere prospettate già davanti alla corte territoriale, pena l'inammissibilità per ineditezza (art. 606 c.p.p.).
  • La nullità relativa dell'imputazione per genericità/indeterminatezza deve essere eccepita tempestivamente, entro i termini di legge (art. 491 c.p.p.), altrimenti si perde il relativo vizio.
  • L'opzione per il rito abbreviato limita la possibilità, in sede successiva, di sollevare vizi dell'imputazione per genericità se non previamente dedotti nei termini e modi consentiti.
  • Le aggravanti di tipo valutativo (es. 'destrezza') richiedono in linea di principio una descrizione fattuale adeguata; tuttavia, se nell'imputazione e nella motivazione della sentenza vi è un collegamento chiaro tra fatti e aggravante (anche descrivendo la distrazione delle vittime), ciò può essere sufficiente a consentire la difesa.
  • Se la censura è ritenuta inammissibile per ragioni processuali, il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie previste (art. 616 c.p.p.).

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