Cassazione Penale, Sentenza n. 16405/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso mira a impugnare la sentenza di appello che confermava la condanna per furto di un assegno consegnato come caparra in occasione di una proposta di acquisto di un terreno. Il ricorrente contestava: 1) la mancata riqualificazione del fatto da furto a esercizio arbitrario delle proprie ragioni, deducendo di aver agito dopo essere stato vittima di una truffa contrattuale (il mediatore avrebbe mostrato permessi non aggiornati relativi al terreno); 2) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, connesse alle presunte ragioni che avrebbero giustificato la sua condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte di merito aveva correttamente valutato che l'assegno era caparra versata nell'ambito di un contratto preliminare ritenuto valido, e che l'appropriazione dell'assegno, compiuta approfittando della distrazione del mediatore e finalizzata a un vantaggio patrimoniale, integra il reato di furto e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d'appello ha motivato la negazione delle attenuanti generiche richiamando precedenti penali e assenza di elementi favorevoli, scelta rimessa alla discrezionalità del giudice e adeguatamente motivata. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; rifusione alla parte civile delle spese di rappresentanza e difesa liquidate in euro 2.600,00 (oltre accessori di legge).
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di enunciazione dei motivi in cassazione e per i vincoli della motivazione che il ricorso deve rispettare; il ricorso è valutato nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
art. 23, comma 8, d.l. 127/2020
Norma richiamata in relazione alla trattazione del ricorso senza intervento delle parti; la procedura è stata seguita per la trattazione delle conclusioni scritte.
art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103)
Dispositivo applicato per la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e per la liquidazione della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Richiamato nel quadro dell'analisi delle circostanze attenuanti generiche: il giudice ha la discrezionalità di valutare le circostanze indicate dall'articolo e deve specificare quali elementi ritiene prevalenti nel riconoscere o negare l'attenuante.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 5, n. 55026 del 26/09/2016, De Gasperi)
Utilizzata per affermare il principio secondo cui l'appropriazione di cosa mobile altrui è furto (e non esercizio arbitrario delle proprie ragioni) quando sia finalizzata non alla tutela del possesso ma a trarre profitto.
Massime di principio
- L'appropriazione di un bene mobile altrui è configurabile come furto quando l'azione sia finalizzata a un vantaggio patrimoniale (dolus lucrandi); non può essere riqualificata come "esercizio arbitrario delle proprie ragioni" se manca il requisito della violenza sulla cosa e se l'atto non è diretto soltanto a tutelare il possesso.
- La validità del contratto o del titolo che giustifica la detenzione di una caparra incide sulla possibilità di riappropriazione: se il contratto è valido non sussiste un diritto di autotutela che legittimi la ripresa immediata della caparra; la via giudiziale resta il rimedio corretto per contestare il titolo.
- La concessione delle circostanze attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e richiede una motivazione specifica: la mera invocazione di ragioni personali o di reazioni a comportamenti altrui non è sufficiente per ottenere l'attenuante senza elementi positivi e specifici.
- In sede di Cassazione i motivi che impongono la valutazione di dichiarazioni testimoniali o questioni di fatto non possono essere riaperte liberamente: la Corte di legittimità controlla la correttezza della motivazione e la doglianza in diritto, non la rinnovazione del sindacato di fatto.
- I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e somme a carico del ricorrente (anche a favore della Cassa delle ammende); è quindi importante selezionare e motivare con rigore le doglianze proposte in Cassazione.
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