Cassazione Penale, Sentenza n. 16400/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art.606, comma 1, lett.c) c.p.p.: si deduceva l'invalidità e l'inutilizzabilità del risultato dell'accertamento del tasso alcolemico (prelievo ematico con valore 2,16 g/l) per mancato avvertimento dell'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e per la carenza del verbale attestante tale avviso nel fascicolo di primo grado. La difesa sosteneva altresì che l'acquisizione successiva del verbale da parte del giudice ai sensi dell'art.507 c.p.p. avrebbe violato il principio della "discovery" e non potesse sanare la nullità del procedimento probatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima l'acquisizione, ai sensi dell'art.507 c.p.p., del verbale di consenso/informazione non trasmesso dal pubblico ministero, osservando che la sanzione per la mancata trasmissione è l'inutilizzabilità degli atti fintanto che restano estranei al compendio probatorio; tuttavia il giudice può acquisirli d'ufficio per completare il dibattimento se ciò non compromette la genuinità della prova e il rispetto delle facoltà difensive. Ha inoltre confermato che la prova della formazione dell'avviso richiesto dall'art.114 disp.att. c.p.p. può risultare anche dalla deposizione dell'agente operante e/o dal verbale acquisito d'ufficio. Conseguenza: confermata la condanna inflitta in primo e secondo grado (reato ex art.186 d.lgs. 285/1992 con aggravante per incidente) e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art.186, comma 2, lett.c) e comma 2bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285
Norma sostanziale che sanziona la guida in stato di ebbrezza; applicata per la condanna dell'imputato in presenza di tasso alcolemico elevato e di incidente stradale.
art.507 c.p.p.
Consente al giudice di acquisire d'ufficio atti e mezzi di prova non inseriti nel compendio probatorio; la Corte ha ritenuto tale potere idoneo a integrare il fascicolo dibattimentale e ad ovviare all'inutilizzabilità temporanea degli atti non trasmessi dal PM, purché la modalità di acquisizione non comprometta la genuinità della prova e rispetti le facoltà difensive.
art.416, comma secondo, c.p.p.
Obbligo del pubblico ministero di trasmettere al giudice per le indagini preliminari l'intera documentazione raccolta; la violazione comporta la potenziale inutilizzabilità degli atti non trasmessi fino a quando non vengano acquisiti legittimamente al dibattimento.
art.526 c.p.p.
Sancisce l'utilizzabilità, ai fini della decisione, delle prove "legittimamente acquisite"; utilizzata per giustificare l'uso delle prove acquisite d'ufficio quando ottenute con modalità corrette.
art.191 c.p.p.
Stabilisce le norme che presidiano l'acquisizione delle prove; la Corte precisa che l'inutilizzabilità sussiste quando vi sia violazione di tali norme, mentre altrimenti sono ammissibili rimedi surrogatori per evitare la dispersione dei mezzi di prova.
art.114 disp.att. c.p.p.
Prevede l'obbligo di avvertire il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore prima degli accertamenti alcolimetrici; la Corte ha ritenuto che l'adempimento possa risultare anche dalla deposizione dell'agente operante o dal verbale acquisito, non essendo esclusa la sua utilizzabilità se acquisito legittimamente.
art.606, comma 1, lett.c) c.p.p.
Motivo di cassazione richiamato dal ricorrente per dedurre la violazione di norme processuali; la Corte ha ritenuto il motivo infondato in quanto le argomentazioni della Corte d'appello sono compatibili con il corretto esercizio dei poteri istruttori del giudice.
art.356 e art.114 disp.att. c.p.p. (richiamati dalla difesa)
La difesa aveva invocato la carenza di verbale secondo tali norme; la Corte ha comunque ritenuto che la prova dell'avvenuto avviso potesse derivare dalla deposizione dell'operante e dall'acquisizione del verbale ai sensi dell'art.507.
Massime di principio
- Il giudice può acquisire d'ufficio atti e documenti non trasmessi dal pubblico ministero ai sensi dell'art.507 c.p.p. per evitare la dispersione dei mezzi di prova, purché l'acquisizione non comprometta la genuinità della prova e rispetti le facoltà difensive.
- La mancata trasmissione da parte del pubblico ministero di atti investigativi comporta, come sanzione, l'inutilizzabilità degli atti finché rimangono estranei al compendio probatorio; tale inutilizzabilità può essere superata se il giudice li acquisisce legittimamente nel dibattimento.
- L'obbligo di avvertire il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore (art.114 disp.att. c.p.p.) è rilevante ai fini della validità degli accertamenti alcolimetrici, ma la sua prova non è limitata al verbale scritto: la deposizione dell'operante può integrare la prova dell'avvenuto avviso.
- Le regole di "discovery" tra le parti non vincolano il potere del giudice di ricercare e acquisire prove ritenute necessarie per la verità processuale; la discovery opera tra le parti, non come limite assoluto ai poteri istruttori del giudice.
- Se si contesta la nullità processuale per violazione delle norme di acquisizione della prova, è necessario dimostrare che la violazione abbia concretamente compromesso la genuinità o l'affidabilità della prova; altrimenti il giudice può adottare rimedi istruttori per integrare il compendio probatorio.
- In ipotesi di guida in stato di ebbrezza con tasso molto elevato e incidente, la Corte è propensa a confermare la condanna se la catena probatoria (misurazione, modalità di acquisizione, testimonianze) risulta complessivamente legittima.
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