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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16406/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per plurimi furti aggravati (artt. 624, 625 n.4 c.p., capi A, C, D, E, F) e per indebito utilizzo di carta di credito (art. 493-ter c.p., capo B). Gabrieli deduceva insufficienza e travisamento probatorio delle immagini di videosorveglianza (volto non chiaramente identificabile, assenza di immagini per il capo E, riconoscimenti contrastanti) e contestava la sussistenza dell'aggravante della destrezza. Schopf lamentava travisamento delle immagini in relazione alla sua partecipazione (contestando che le riprese dimostrassero il suo ruolo attivo nei singoli episodi) e la mancata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.4 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili i motivi che chiedevano una rivalutazione delle prove (tra cui la presunta non identificabilità dalle immagini), osservando che la Corte territoriale aveva motivatamente descritto l'esame delle immagini, la comparazione somatico‑fisionomica con foto segnaletiche e la corrispondenza fra abiti ripresi e indumenti rinvenuti in perquisizione. Ha ritenuto inoltre provata la partecipazione di entrambe le imputate nei vari episodi sulla base delle riprese, delle dichiarazioni delle vittime e del rinvenimento della refurtiva. Quanto all'aggravante della destrezza (art. 625 n.4 c.p.), la Cassazione ha confermato che essa è sussistente quando l'azione è eseguita con particolare abilità e con un modus operandi preconcordato finalizzato a distrarre la vittima, come accertato nel caso; pertanto le condanne sono state confermate e i ricorsi respinti.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Usata come fattispecie di reato principale: la Corte ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi del furto sulla base delle riprese video, dei riconoscimenti e del rinvenimento della refurtiva.

  • art. 625 n.4 cod. pen.

    aggravante "per aver commesso il fatto con destrezza"

    Interpretata in senso sostanziale: non si richiede solo sfruttamento di disattenzione, ma una condotta dotata di particolare abilità, agilità e un modus operandi preconcordato; la Corte ha ritenuto sufficiente il schema ripetuto di distrazione e sottrazione per qualificare l'aggravante.

  • art. 493‑ter cod. pen.

    indebito utilizzo di carta di credito

    Per il capo B la Corte ha ritenuto valido il supporto probatorio delle immagini dell'ATM e della presenza della ricorrente, integrate da altri elementi (concorso di persone, corrispondenza d'abbigliamento) per accertare l'utilizzo illecito.

  • art. 110 cod. pen.

    concorso di persone nel reato

    Applicato per ritenere entrambe corresponsabili: la Corte ha valorizzato il contributo causale della complice che distraeva la vittima e il ruolo materiale dell'altra, integrando il concorso di persone.

Massime di principio

  • Le riprese di videosorveglianza, se analizzate con tecniche forensi (confronto somatico‑fisionomico) e integrate da riscontri oggettivi (rinvenimento della refurtiva, corrispondenza dell'abbigliamento), possono avere valore probatorio decisivo anche se il volto non è perfettamente visibile.
  • In sede di legittimità la Corte non rivaluta i fatti né sostituisce la valutazione del merito: le censure che implicano una diversa lettura delle prove sono, di norma, inammissibili se non indicano elementi certi, obiettivi e incontrovertibili che dimostrino un vizio logico o contraddittorio nella motivazione.
  • L'aggravante della "destrezza" richiede più di un semplice sfruttamento di una temporanea distrazione: è necessario dimostrare abilità particolare, rapidità o un modus operandi preconcordato finalizzato a eludere la sorveglianza della vittima.
  • La presenza di più elementi concordanti (video, riconoscimenti, ritrovamento della refurtiva, corrispondenza d'abbigliamento, dichiarazioni delle vittime) crea un quadro probatorio rafforzato: la loro valutazione complessiva può giustificare la condanna anche quando singoli elementi isolati appaiono imperfetti.
  • La partecipazione di più persone può essere accertata tramite l'individuazione di ruoli complementari (es. distrazione vs azione materiale): il contributo causale della complice comporta responsabilità per concorso, anche se non tutte le prove documentano l'azione materiale di ciascuna in ogni singolo momento.

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