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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16401/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 20/10/2023 della Corte d'appello di Lecce che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza del GUP del 07/01/2022 (condanna, in giudizio abbreviato, a 8 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa per violazione dell'art.73, comma 5, DPR 9 ottobre 1990, n.309). La Corte territoriale aveva ritenuto l'appello tardivo poiché la motivazione della sentenza era stata redatta contestualmente (quindi il termine di impugnazione era di 15 giorni dalla pronuncia) e l'appello era stato depositato il 01/02/2022. In cassazione il ricorrente deduceva violazione dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sostenendo che nel dispositivo non risultava l'indicazione del deposito della motivazione e che la dicitura a penna "letto e depositato in udienza" si riferiva solo alla revoca della misura cautelare, con conseguente decorrenza, a suo dire, del termine ordinario più lungo e tempestività dell'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Avendo esaminato il fascicolo (in particolare il verbale dell'udienza del 07/01/2022), la Corte ha constatato che la motivazione era stata redatta contestualmente; ne è derivato che il termine d'impugnazione era di quindici giorni dalla pronuncia (art.585, comma 1, lett. a), in relazione all'art.544, comma 1, cod. proc. pen.). Pertanto l'appello depositato il 01/02/2022 era tardivo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Decisione resa il 9 aprile 2024.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.73, comma 5

    Norma sostanziale contestata: il reato per il quale l'imputato era stato condannato in primo grado (violazione delle norme sugli stupefacenti).

  • Codice di procedura penale, art.585, comma 1, lett. a)

    Stabilisce il termine di 15 giorni per proporre impugnazione quando la motivazione è redatta contestualmente alla sentenza; applicata per determinare la decorrenza del termine di impugnazione.

  • Codice di procedura penale, art.544, comma 1

    Riferimento alla disciplina del giudizio abbreviato; collegata dall'ordinanza all'art.585 per definire il termine di impugnazione nella fattispecie.

  • Codice di procedura penale, art.606, comma 1, lett. c)

    Fondamento del motivo di cassazione (error in procedendo): la Corte può esaminare direttamente gli atti per valutare la dedotta irregolarità procedurale relativa alla decorrenza del termine di impugnazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186

    Richiamata in relazione alla condanna alla Cassa delle Ammende: la Corte ha ritenuto non esserci elementi che escludano la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, motivando l'applicazione dell'ammenda.

Massime di principio

  • Se la motivazione della sentenza è "redatta contestualmente" e ciò risulta dal verbale o dall'attestazione del cancelliere, il termine per proporre impugnazione è di 15 giorni dalla pronuncia.
  • La Corte di Cassazione, quando è dedotto un error in procedendo ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c), può esaminare direttamente gli atti processuali per valutare la questione; non è limitata al solo testo del provvedimento impugnato.
  • Annotazioni a mano sul dispositivo (es. la dicitura "letto e depositato in udienza") non prevalgono sui documenti ufficiali del fascicolo (verbale d'udienza, attestazioni del cancelliere) se questi ultimi dimostrano la redazione contestuale della motivazione.
  • La trasmissione a mezzo PEC di atti che riguardano solo la revoca di misure cautelari non modifica necessariamente la decorrenza del termine d'impugnazione della sentenza se la motivazione è già contestualmente redatta.
  • Un ricorso manifestamente infondato viene dichiarato inammissibile e può comportare la condanna alle spese e l'applicazione di una somma alla Cassa delle Ammende, salvo prova che l'errore sia avvenuto senza colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.

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