Cassazione Penale, Sentenza n. 16401/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 20/10/2023 della Corte d'appello di Lecce che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza del GUP del 07/01/2022 (condanna, in giudizio abbreviato, a 8 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa per violazione dell'art.73, comma 5, DPR 9 ottobre 1990, n.309). La Corte territoriale aveva ritenuto l'appello tardivo poiché la motivazione della sentenza era stata redatta contestualmente (quindi il termine di impugnazione era di 15 giorni dalla pronuncia) e l'appello era stato depositato il 01/02/2022. In cassazione il ricorrente deduceva violazione dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sostenendo che nel dispositivo non risultava l'indicazione del deposito della motivazione e che la dicitura a penna "letto e depositato in udienza" si riferiva solo alla revoca della misura cautelare, con conseguente decorrenza, a suo dire, del termine ordinario più lungo e tempestività dell'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Avendo esaminato il fascicolo (in particolare il verbale dell'udienza del 07/01/2022), la Corte ha constatato che la motivazione era stata redatta contestualmente; ne è derivato che il termine d'impugnazione era di quindici giorni dalla pronuncia (art.585, comma 1, lett. a), in relazione all'art.544, comma 1, cod. proc. pen.). Pertanto l'appello depositato il 01/02/2022 era tardivo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Decisione resa il 9 aprile 2024.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.73, comma 5
Norma sostanziale contestata: il reato per il quale l'imputato era stato condannato in primo grado (violazione delle norme sugli stupefacenti).
Codice di procedura penale, art.585, comma 1, lett. a)
Stabilisce il termine di 15 giorni per proporre impugnazione quando la motivazione è redatta contestualmente alla sentenza; applicata per determinare la decorrenza del termine di impugnazione.
Codice di procedura penale, art.544, comma 1
Riferimento alla disciplina del giudizio abbreviato; collegata dall'ordinanza all'art.585 per definire il termine di impugnazione nella fattispecie.
Codice di procedura penale, art.606, comma 1, lett. c)
Fondamento del motivo di cassazione (error in procedendo): la Corte può esaminare direttamente gli atti per valutare la dedotta irregolarità procedurale relativa alla decorrenza del termine di impugnazione.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186
Richiamata in relazione alla condanna alla Cassa delle Ammende: la Corte ha ritenuto non esserci elementi che escludano la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, motivando l'applicazione dell'ammenda.
Massime di principio
- Se la motivazione della sentenza è "redatta contestualmente" e ciò risulta dal verbale o dall'attestazione del cancelliere, il termine per proporre impugnazione è di 15 giorni dalla pronuncia.
- La Corte di Cassazione, quando è dedotto un error in procedendo ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c), può esaminare direttamente gli atti processuali per valutare la questione; non è limitata al solo testo del provvedimento impugnato.
- Annotazioni a mano sul dispositivo (es. la dicitura "letto e depositato in udienza") non prevalgono sui documenti ufficiali del fascicolo (verbale d'udienza, attestazioni del cancelliere) se questi ultimi dimostrano la redazione contestuale della motivazione.
- La trasmissione a mezzo PEC di atti che riguardano solo la revoca di misure cautelari non modifica necessariamente la decorrenza del termine d'impugnazione della sentenza se la motivazione è già contestualmente redatta.
- Un ricorso manifestamente infondato viene dichiarato inammissibile e può comportare la condanna alle spese e l'applicazione di una somma alla Cassa delle Ammende, salvo prova che l'errore sia avvenuto senza colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.
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