Cassazione Penale, Sentenza n. 16402/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero impugnava l'ordinanza che aveva parzialmente riconosciuto l'indennizzo per ingiusta detenzione a favore della Carletti, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la sussistenza del presupposto ostativo rappresentato dal dolo o dalla colpa grave. Il ricorso contestava la motivazione della Corte d'appello, ritenuta contraddittoria e insufficiente, e affermava che elementi quali la convivenza protratta, la disponibilità e il rinvenimento della sostanza nel motociclo di proprietà della ricorrente, la vicinanza al luogo del rinvenimento e la possibilità di accesso al garage, avrebbero dovuto integrare almeno una concausa di "falsa apparenza" idonea a configurare la colpa grave e quindi ad escludere il diritto alla riparazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero confermando l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata la valutazione della Corte d'appello secondo cui non emergevano elementi idonei a dimostrare la consapevolezza o anche il sospetto sufficiente a qualificare la condotta della Carletti come colpa grave o connivenza. La Corte ha inoltre spiegato i criteri giurisprudenziali applicabili al giudice della riparazione (autonomia logico-motivazionale rispetto al giudizio di merito, valutazione ex ante della incidenza causale del comportamento dell'istante sulla detenzione) e ha condiviso la riduzione equitativa dell'indennizzo del 25% operata dal giudice di merito per una forma di colpa ordinaria (omessa vigilanza sull'uso della chiave e del bauletto), lasciando dunque inalterata la liquidazione dell'indennizzo originaria (C 14.237,63). Il Ministero è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art.314, comma 1, cod.proc.pen.
Disciplina della riparazione per ingiusta detenzione; la Corte lo interpreta come norma che esclude l'indennizzo quando l'istante abbia concorso con dolo o colpa grave a dar luogo alla detenzione
Individuazione del giudice adito per la domanda di riparazione (procedura davanti alla Corte d'appello)
art.606, comma 1, lett. b), c), e), cod.proc.pen.
Elenco delle censure di cassazione dedotte dal ricorrente (mancanza, mera apparenza o contraddittorietà della motivazione)
Richiamato come riferimento rispetto ai criteri del giudizio di merito sulla responsabilità penale; la Corte sottolinea la distinzione tra questa valutazione e quella autonoma del giudice della riparazione
artt.81, 110 cod. pen.; artt.73, 80 D.P.R. 309/1990
artt. 81, comma 1 e 110 cod.pen.; 73, commi 1 e 4, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Norme penali che definivano l'imputazione per cui era stata inizialmente disposta la custodia cautelare; utilizzate per ricostruire il contesto fattuale ma non determinanti per il giudizio di riparazione
Massime di principio
- Il giudice della riparazione per ingiusta detenzione opera una valutazione autonoma e distinta da quella del giudice penale di merito: deve stabilire se la condotta dell'istante abbia creato la falsa apparenza di responsabilità tale da causare la detenzione, non se abbia commesso il reato.
- La sussistenza di colpa grave (ostativa all'indennizzo) richiede comportamenti di macroscopica negligenza o condotte che abbiano effettivamente concorso a generare la falsa apparenza di illiceità; la mera convivenza o la semplice prossimità fisica non sono di per sé sufficienti.
- La frequentazione o connivenza, anche passiva, con soggetti coinvolti in attività illecite può integrare la colpa grave solo se emerge un nesso concausale concreto con l'adozione della misura cautelare e il giudice fornisce motivazione adeguata circa l'idoneità di tali indizi a far sorgere la falsa apparenza.
- È possibile una riduzione equitativa dell'indennizzo per comportamenti di colpa ordinaria (omessa vigilanza, negligenza), anche se non si raggiunge la soglia della colpa grave; il giudice deve motivare la misura della riduzione in rapporto alla incidenza causale della condotta dell'istante.
- L'onere di provare la sussistenza della causa ostativa grava sull'Amministrazione; le valutazioni probatorie del giudice della riparazione devono esaminare tutte le risultanze processuali ma non possono ritenere provati fatti espressamente esclusi dal giudice di merito.
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