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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16402/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Ministero impugnava l'ordinanza che aveva parzialmente riconosciuto l'indennizzo per ingiusta detenzione a favore della Carletti, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la sussistenza del presupposto ostativo rappresentato dal dolo o dalla colpa grave. Il ricorso contestava la motivazione della Corte d'appello, ritenuta contraddittoria e insufficiente, e affermava che elementi quali la convivenza protratta, la disponibilità e il rinvenimento della sostanza nel motociclo di proprietà della ricorrente, la vicinanza al luogo del rinvenimento e la possibilità di accesso al garage, avrebbero dovuto integrare almeno una concausa di "falsa apparenza" idonea a configurare la colpa grave e quindi ad escludere il diritto alla riparazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero confermando l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata la valutazione della Corte d'appello secondo cui non emergevano elementi idonei a dimostrare la consapevolezza o anche il sospetto sufficiente a qualificare la condotta della Carletti come colpa grave o connivenza. La Corte ha inoltre spiegato i criteri giurisprudenziali applicabili al giudice della riparazione (autonomia logico-motivazionale rispetto al giudizio di merito, valutazione ex ante della incidenza causale del comportamento dell'istante sulla detenzione) e ha condiviso la riduzione equitativa dell'indennizzo del 25% operata dal giudice di merito per una forma di colpa ordinaria (omessa vigilanza sull'uso della chiave e del bauletto), lasciando dunque inalterata la liquidazione dell'indennizzo originaria (C 14.237,63). Il Ministero è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art.314 cod. proc. pen.

    art.314, comma 1, cod.proc.pen.

    Disciplina della riparazione per ingiusta detenzione; la Corte lo interpreta come norma che esclude l'indennizzo quando l'istante abbia concorso con dolo o colpa grave a dar luogo alla detenzione

  • art.315 cod. proc. pen.

    Individuazione del giudice adito per la domanda di riparazione (procedura davanti alla Corte d'appello)

  • art.606 cod. proc. pen.

    art.606, comma 1, lett. b), c), e), cod.proc.pen.

    Elenco delle censure di cassazione dedotte dal ricorrente (mancanza, mera apparenza o contraddittorietà della motivazione)

  • art.533 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento rispetto ai criteri del giudizio di merito sulla responsabilità penale; la Corte sottolinea la distinzione tra questa valutazione e quella autonoma del giudice della riparazione

  • artt.81, 110 cod. pen.; artt.73, 80 D.P.R. 309/1990

    artt. 81, comma 1 e 110 cod.pen.; 73, commi 1 e 4, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309

    Norme penali che definivano l'imputazione per cui era stata inizialmente disposta la custodia cautelare; utilizzate per ricostruire il contesto fattuale ma non determinanti per il giudizio di riparazione

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione per ingiusta detenzione opera una valutazione autonoma e distinta da quella del giudice penale di merito: deve stabilire se la condotta dell'istante abbia creato la falsa apparenza di responsabilità tale da causare la detenzione, non se abbia commesso il reato.
  • La sussistenza di colpa grave (ostativa all'indennizzo) richiede comportamenti di macroscopica negligenza o condotte che abbiano effettivamente concorso a generare la falsa apparenza di illiceità; la mera convivenza o la semplice prossimità fisica non sono di per sé sufficienti.
  • La frequentazione o connivenza, anche passiva, con soggetti coinvolti in attività illecite può integrare la colpa grave solo se emerge un nesso concausale concreto con l'adozione della misura cautelare e il giudice fornisce motivazione adeguata circa l'idoneità di tali indizi a far sorgere la falsa apparenza.
  • È possibile una riduzione equitativa dell'indennizzo per comportamenti di colpa ordinaria (omessa vigilanza, negligenza), anche se non si raggiunge la soglia della colpa grave; il giudice deve motivare la misura della riduzione in rapporto alla incidenza causale della condotta dell'istante.
  • L'onere di provare la sussistenza della causa ostativa grava sull'Amministrazione; le valutazioni probatorie del giudice della riparazione devono esaminare tutte le risultanze processuali ma non possono ritenere provati fatti espressamente esclusi dal giudice di merito.

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