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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32730/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la pretesa di una cooperativa agricola di fruire, per l’anno 2016, dello sgravio contributivo previsto per i datori di lavoro agricoli operanti in territori montani o zone agricole svantaggiate, in relazione ad attività di allevamento svolta in regime di soccida dai soci e al successivo conferimento del prodotto alla cooperativa. L’INPS aveva emesso un avviso di addebito richiedendo la contribuzione in misura integrale; la cooperativa lo aveva opposto e aveva ottenuto ragione in primo grado, ma la Corte d’appello aveva accolto parzialmente il gravame dell’ente, escludendo in parte il beneficio. Nel ricorso principale la cooperativa ha dedotto: violazione dell’art. 9, comma 5, l. n. 67/1988 e della sua interpretazione autentica, assumendo che la legge richiede solo la provenienza del prodotto da zona svantaggiata e non anche una verifica di congruità delle giornate lavorative; nullità della sentenza per motivazione apparente nella valutazione della prova; omessa pronuncia sulla richiesta di CTU; omesso esame di un fatto decisivo, sempre con riferimento alla mancata ammissione della CTU. L’INPS, con ricorso incidentale, ha invece sostenuto che l’agevolazione non spettasse nei casi di soccida c.d. monetizzata, perché la monetizzazione del compenso del soccidario escluderebbe il beneficio contributivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della cooperativa sia il ricorso incidentale dell’INPS. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo principale perché non colpiva la ratio decidendi concorrente della sentenza impugnata, fondata non sulla congruità delle giornate lavorative ma sulla mancata prova dell’effettivo allevamento del prodotto nel periodo oggetto di sgravio in zona svantaggiata o montana. Il secondo motivo è stato considerato in parte infondato e in parte inammissibile; il terzo infondato, perché l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non riguarda le istanze istruttorie; il quarto inammissibile, perché la mancata ammissione della CTU non integra omesso esame di un fatto storico. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso che la pattuizione di soccida monetizzata incida sui requisiti sostanziali dello sgravio, rilevando solo sulla modalità di remunerazione del soccidario e non sulla provenienza del prodotto o sul suo conferimento alla cooperativa. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato richiamato come norma che consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge nei motivi principali e incidentali.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato richiamato per i motivi relativi a nullità della sentenza, omessa pronuncia, motivazione apparente e vizi processuali.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande ed eccezioni, non rispetto alle mere istanze istruttorie come la richiesta di CTU.

  • art. 9, comma 5, l. n. 67/1988

    Prevede il pagamento in misura ridotta di premi e contributi per datori di lavoro agricolo operanti in territori montani o zone agricole svantaggiate.

  • art. 32, comma 7-ter, d.l. n. 69/2013 conv. in l. n. 98/2013

    La disposizione interpretativa è stata letta nel senso che lo sgravio spetta anche a cooperative e consorzi, in misura proporzionale al prodotto allevato o coltivato in zone montane o svantaggiate e poi conferito, mentre la Corte costituzionale ha espunto il secondo periodo che impediva la ripetizione dei contributi già versati.

  • art. 2178 c.c.

    È richiamato solo per descrivere la deroga pattizia nella soccida monetizzata, senza rilievo sui presupposti dello sgravio contributivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • In tema di sgravi contributivi agricoli, l’onere di provare la sussistenza di tutti i requisiti legali grava sull’impresa che invoca il beneficio.
  • Quando la decisione di merito si fonda su più rationes concorrenti, il ricorso per cassazione è inammissibile se censura solo una delle basi autonome e sufficienti della decisione.
  • La verifica del beneficio per cooperative e consorzi dipende dalla provenienza del prodotto da zone montane o svantaggiate e dal suo successivo conferimento alla cooperativa; non rilevano elementi estranei a tali presupposti sostanziali.
  • La pattuizione di una soccida monetizzata incide soltanto sulla forma di remunerazione del soccidario e non modifica, di per sé, i fatti costitutivi del diritto allo sgravio contributivo.
  • Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non può essere dedotto con riferimento alla mancata ammissione di mezzi istruttori, mentre la mancata ammissione di una CTU non integra, di regola, omesso esame di un fatto storico decisivo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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