Cassazione Civile, Ordinanza n. 32727/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento del 2002 con cui l'ente previdenziale aveva preteso contributi e somme aggiuntive riferiti a cinque rapporti di lavoro subordinato. La società aveva promosso azione di accertamento negativo del credito; dopo alterne vicende di merito e un precedente giudizio di legittimità, l'ente ha notificato nel 2016 una diffida ad adempiere. La società ha eccepito la prescrizione quinquennale, sostenendo che non vi fossero stati atti interruttivi successivi al verbale ispettivo. La corte d'appello ha ritenuto che la prescrizione fosse decorso anche durante il precedente giudizio di accertamento negativo, perché l'ente in quel giudizio si era limitato a chiedere il rigetto della domanda senza formulare una vera pretesa di adempimento. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'ente ha dedotto violazione dell'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995 e degli artt. 2943, 2945, 2946 e 2953 c.c., sostenendo che la proposizione del giudizio e le difese dell'ente nel giudizio di accertamento negativo avrebbero avuto efficacia interruttiva della prescrizione, essendo sufficiente la richiesta di rigetto della domanda avversaria.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Richiama il principio secondo cui la richiesta del convenuto di mero rigetto dell'azione di accertamento negativo può avere efficacia interruttiva della prescrizione solo se, in concreto, sia diretta a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne l'accertamento giudiziale. Nel caso concreto, la corte territoriale aveva escluso che nelle difese dell'ente vi fosse una simile pretesa sostanziale, limitandosi a conclusioni di reiezione della domanda. La Corte aggiunge che la precedente sentenza di legittimità del 2008 non è assimilabile a sentenza di condanna ai fini dell'art. 2953 c.c., perché aveva definito un giudizio avente ad oggetto un verbale ispettivo privo di efficacia esecutiva, con accertamenti incidenti sul rapporto di lavoro e sulla prescrizione dei contributi, ma non su un titolo esecutivo. Il ricorso è quindi respinto con condanna dell'ente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene invocato per denunciare violazione di legge in cassazione
art. 3, comma 9, L. n. 335/1995
norma richiamata dal ricorrente in tema di prescrizione dei contributi previdenziali
la richiesta del convenuto può interrompere la prescrizione solo se, in concreto, manifesta una pretesa di accertamento del credito
l'effetto interruttivo produce gli effetti permanenti tipici solo se l'atto è idoneo a far valere il credito
richiamato dal ricorrente come disciplina generale della prescrizione ordinaria
non si applica alla precedente decisione di legittimità, perché questa non vale come sentenza di condanna
norma sul procedimento camerale richiamata nel preambolo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma che inserisce il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel giudizio di accertamento negativo di un credito, la difesa del convenuto può avere efficacia interruttiva della prescrizione solo se, al di là della formale richiesta di rigetto, contenga in concreto la volontà di far valere giudizialmente il proprio credito.
- Ai fini dell'interruzione della prescrizione occorre valutare il contenuto sostanziale dell'atto processuale e non la sua sola formula conclusiva.
- La richiesta di rigetto della domanda avversaria non è di per sé sufficiente a interrompere la prescrizione se non si traduce nella rivendicazione del credito e nella domanda di suo accertamento.
- Una sentenza che definisce un giudizio di accertamento negativo relativo a un verbale ispettivo privo di efficacia esecutiva non è equiparabile a sentenza di condanna ai fini dell'art. 2953 c.c.
- L'applicazione dell'art. 2953 c.c. presuppone un titolo o un provvedimento avente funzione sostanzialmente condannatoria ed esecutiva, non un mero accertamento su un atto privo di immediata efficacia esecutiva.
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