Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32837/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dipendente di un esercizio di ristorazione volta a ottenere il riconoscimento dell'inquadramento nel IV livello del CCNL applicato in azienda, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive per il periodo da maggio 2009 al 2012. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto provato che il lavoratore svolgesse mansioni superiori rispetto al V livello attribuito, valorizzando attività quali servire ai tavoli, apparecchiare e sparecchiare, portare le pietanze dalla cucina alla sala e talvolta prendere le comande; ha invece escluso la prova del lavoro straordinario. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: i primi due denunciavano violazione dell'art. 274 del CCNL Aziende del settore Turismo 1999, degli artt. 1363 e 2103 c.c., sostenendo che la mansione di cameriere era stata erroneamente ricondotta al IV livello, poiché nel concreto l'attività svolta sarebbe stata quella di un demi chef de rang o comunque di personale di livello inferiore, mentre il IV livello sarebbe riservato allo chef de rang/cameriere di ristorante con compiti più ampi (ricezione clienti, illustrazione del menu, suggerimento dei vini, presa delle comande, controllo del personale). Il terzo motivo denunciava nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul capo d'appello relativo alla riforma della liquidazione delle spese di primo grado e alla condanna del difensore antistatario alla restituzione di quanto percepito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Ha quindi confermato l'accertamento della Corte territoriale secondo cui il lavoratore svolgeva le mansioni riconducibili al cameriere di ristorante, figura collocata nel IV livello dal CCNL applicato, essendo emerso che serviva ai tavoli, apparecchiava, sparecchiava, portava le pietanze e talvolta prendeva le comande; inoltre, non risultava provata la dedotta organizzazione del ristorante in ranghi e sezioni. Quanto al terzo motivo, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché la ricorrente, nella memoria ex art. 378 c.p.c., aveva rinunciato al motivo. In dispositivo, il ricorso è stato rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato; è stata inoltre respinta la domanda del controricorrente ex art. 96 c.p.c. per assenza dei presupposti della responsabilità aggravata.

Norme richiamate

  • art. 274 del CCNL Aziende del settore Turismo del 1999

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la figura del cameriere avrebbe potuto ricadere, a seconda dell'organizzazione del ristorante, anche nel livello inferiore; la Corte non accoglie tale lettura perché il giudice di merito aveva già accertato in fatto le mansioni svolte e l'inquadramento nel IV livello.

  • art. 1363 c.c.

    Invocato per censurare l'interpretazione della declaratoria contrattuale; la Corte reputa la censura in realtà diretta a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato come parametro dell'adibizione a mansioni superiori e del corrispondente diritto all'inquadramento e alle differenze retributive; la Corte conferma il riconoscimento delle mansioni superiori sulla base dell'accertamento di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare omessa pronuncia sul motivo relativo alle spese; il motivo è stato poi oggetto di rinuncia, con dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato dalla parte resistente per chiedere la condanna per responsabilità aggravata; la domanda è stata respinta perché non risultava la temerarietà del ricorso nei termini richiesti dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 378 c.p.c.

    La rinuncia al terzo motivo è stata formalizzata nella memoria depositata ai sensi di tale disposizione, con conseguente cessazione della materia del contendere su quel punto.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Richiamata quale fonte introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente qualificata come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, quando la decisione impugnata si fondi su un accertamento di merito già compiuto.
  • Ai fini dell'inquadramento contrattuale e del riconoscimento delle mansioni superiori, ciò che rileva è l'effettivo contenuto delle mansioni svolte e l'accertamento del giudice di merito circa la loro riconducibilità alla declaratoria contrattuale applicabile.
  • La deduzione di un'omessa pronuncia può essere superata dalla rinuncia al motivo in sede di legittimità, con conseguente cessazione della materia del contendere sul punto.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede un quid pluris rispetto alla mera soccombenza o all'errore giuridico, ossia la consapevolezza dell'infondatezza della pretesa o una colpa processuale di intensità anomala.
  • In caso di rigetto del ricorso, le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore contributo unificato ove ricorrano i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.