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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32734/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguardava due avvisi di accertamento con cui l'ente previdenziale pretendeva il pagamento integrale della contribuzione per gli anni 2016 e 2017, negando alla cooperativa l'agevolazione contributiva prevista per i datori di lavoro agricoli operanti in territori montani o zone agricole svantaggiate. La cooperativa sosteneva di avere diritto allo sgravio in relazione all'attività di allevamento avicola svolta in regime di soccida dai propri soci in zone svantaggiate, senza decurtazione della c.d. quota monetizzata al soccidario. Il Tribunale aveva accolto la domanda della cooperativa; la Corte d'appello aveva invece mantenuto fermo solo il profilo relativo alla soccida monetizzata e, per il resto, aveva accolto l'appello dell'ente previdenziale. In Cassazione la cooperativa ha proposto quattro motivi: violazione della disciplina sull'agevolazione contributiva, lamentando che la Corte territoriale avesse introdotto un requisito di congruità delle giornate lavorative non previsto dalla legge; nullità per motivazione apparente nella valutazione della prova; omessa pronuncia sulla richiesta di CTU; omesso esame di un fatto decisivo per mancata ammissione della CTU. L'ente previdenziale ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che lo sgravio non spettasse neppure in caso di soccida monetizzata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Quanto al ricorso della cooperativa, ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con una ratio decidendi autonoma e sufficiente della sentenza impugnata, fondata sulla mancata prova dell'effettivo allevamento del prodotto nel periodo e nelle zone agevolate; il secondo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile; il terzo è stato giudicato infondato perché l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non riguarda le istanze istruttorie; il quarto è stato dichiarato inammissibile perché la mancata ammissione della CTU non integra omesso esame di un fatto storico. Quanto al ricorso incidentale dell'ente previdenziale, la Corte lo ha rigettato affermando che la soccida monetizzata incide solo sulla modalità di remunerazione del soccidario e non sui presupposti dello sgravio, che restano la provenienza del prodotto da zone svantaggiate o montane e il suo conferimento alla cooperativa. Spese compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 5, L. 67/1988

    Prevede il pagamento in misura ridotta dei premi e contributi agricoli per il personale occupato in territori montani e zone agricole svantaggiate; la Corte lo interpreta come norma che attribuisce rilievo alla provenienza del prodotto da tali zone e non alla congruità delle giornate lavorative o alla meritevolezza della filiera.

  • art. 32, comma 7-ter, D.L. 69/2013

    È norma di interpretazione autentica della disciplina agevolativa: riconosce il beneficio alle cooperative e ai consorzi, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato in zone di montagna o svantaggiate e poi conferito, senza che rilevi la diversa operatività della cooperativa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per il rito camerale e il termine per il deposito dell'ordinanza.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Costituisce il parametro dei motivi di ricorso dedotti: violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia è configurabile solo su domande ed eccezioni, non sulle mere istanze istruttorie come la richiesta di CTU.

  • art. 384, comma 3, c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia comunque conforme a diritto.

  • art. 2178 c.c.

    Richiamato in relazione alla soccida monetizzata, quale disciplina derogata dalle parti quanto alla forma di remunerazione del soccidario.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato, escluso per mancanza dei presupposti processuali nel caso di specie.

Massime di principio

  • Nelle controversie sugli sgravi contributivi agricoli, il soggetto che invoca il beneficio deve provare rigorosamente tutti i requisiti costitutivi previsti dalla norma agevolativa, poiché si tratta di disciplina eccezionale e di favore.
  • Per il riconoscimento dello sgravio contributivo alle cooperative agricole conta la provenienza del prodotto da zone montane o svantaggiate e il successivo conferimento alla cooperativa; non assumono rilievo requisiti ulteriori non previsti dalla fattispecie legale, come valutazioni di meritevolezza della filiera o di congruità astratta delle giornate lavorative.
  • Se la sentenza impugnata è sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente, la censura deve investire anche tale ratio; diversamente il motivo è inammissibile perché non coglie la reale base decisoria.
  • Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non può essere invocato per il mancato esame di istanze istruttorie, come la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, poiché la norma presidia solo domande ed eccezioni.
  • La mancata ammissione di una CTU non integra di per sé omesso esame di un fatto storico decisivo, ma attiene alla valutazione dell'istruzione probatoria rimessa al giudice di merito.
  • La soccida monetizzata incide soltanto sul modo di remunerazione del soccidario e non altera, di per sé, i presupposti sostanziali dell'agevolazione contributiva, che restano legati all'attività di allevamento nelle zone agevolate e al conferimento del prodotto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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