Cassazione Civile, Ordinanza n. 32729/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore di ottenere dall'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento del trattamento di fine rapporto rimasto insoluto a seguito dell'insolvenza/fallimento del datore di lavoro originario. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione riconoscendo i presupposti per l'intervento del Fondo e condannando l'INPS al pagamento. In cassazione l'INPS ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserito travisamento del materiale probatorio, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto retrocesso al fallimento il rapporto di lavoro; (2) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che mancasse la prova del fatto costitutivo della pretesa, cioè della risoluzione del rapporto in capo al fallimento della società cedente, e che l'onere della prova fosse stato illegittimamente addossato all'INPS; (3) violazione dell'art. 2 l. n. 297/1982 e dell'art. 2112 c.c., sostenendo che il credito per TFR non potesse essere posto a carico del Fondo quando il lavoratore avrebbe proseguito l'attività presso la società cessionaria e sarebbe comunque operata la solidarietà del cessionario.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge e del travisamento della prova, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio istruttorio e dei fatti di causa, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Ha inoltre ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la sentenza d'appello aveva accertato in fatto la retrocessione dell'azienda al datore originario fallito e la cessazione del rapporto di lavoro con tale soggetto, con conseguente maturazione dei presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia ex art. 2 l. n. 297/1982. La Corte ha quindi confermato la condanna dell'INPS al pagamento del TFR e lo ha condannato alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente, dando altresì atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La denuncia di violazione è inammissibile se non investe una specifica prova con effettivo travisamento del suo contenuto oggettivo, ma si risolve nella richiesta di una nuova valutazione del merito.
Non consente di censurare in cassazione la mera diversa lettura delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Può venire in rilievo per il travisamento della prova solo nei limiti del vizio processuale effettivamente dedotto; non è un mezzo per ottenere un riesame del merito.
L'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa resta a carico del lavoratore; la censura è infondata se il giudice di merito ha correttamente posto tale onere a suo carico e ha deciso sulla base della prova raccolta.
art. 2, commi 1, 2, 4, 7 e 8, l. 29 maggio 1982, n. 297
Il diritto del lavoratore alla prestazione del Fondo di garanzia si perfeziona al ricorrere dei presupposti di legge; nell'ipotesi di retrocessione dell'azienda al datore originario poi fallito, il datore insolvente va individuato in quest'ultimo.
Non fonda, in questa fattispecie, una solidarietà del Fondo di garanzia con il datore di lavoro cessionario; la prestazione del Fondo è autonoma rispetto al credito verso il datore insolvente.
È richiamato quale rimedio istituzionale per l'errore di fatto consistente nel travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando ne ricorrano i presupposti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di travisamento della prova è ammissibile solo se riguarda un errore sulla ricognizione del contenuto oggettivo di una specifica prova, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non è consentito usare tale doglianza per ottenere una nuova valutazione complessiva del materiale istruttorio.
- La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è infondata quando il giudice di merito ha correttamente individuato il soggetto onerato della prova e ha deciso sulla base di una compiuta valutazione degli elementi istruttori, mentre la censura mira soltanto a sollecitare una diversa lettura dei fatti.
- Il Fondo di garanzia INPS per il TFR opera quale prestazione previdenziale autonoma rispetto al credito vantato verso il datore di lavoro; ai fini dell'intervento, il datore insolvente va individuato in relazione alla concreta vicenda circolatoria dell'azienda e, se la cessazione del rapporto avviene dopo la retrocessione al cedente poi fallito, il presupposto della prestazione si collega a quest'ultimo.
- Non può essere invocata in cassazione una circostanza di fatto nuova non allegata nei precedenti gradi di merito, né è consentito ampliare il perimetro delle censure oltre quanto devoluto con il ricorso.
- L'autonomia della prestazione del Fondo esclude che la disciplina della solidarietà ex art. 2112 c.c. possa essere automaticamente estesa al Fondo stesso in relazione al pagamento del TFR maturato in capo al datore insolvente.
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