Cassazione Civile, Ordinanza n. 32736/2025 del 16/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore che aveva prestato attività presso un consultorio familiare in forza di una convenzione dal 1985 sosteneva di aver diritto alla regolarizzazione del trattamento previdenziale per il periodo anteriore al 1998, quando l'ente sanitario aveva iniziato a versare i contributi. In via subordinata chiedeva il risarcimento del danno per omissione contributiva e, ancora in subordine, un indennizzo ex art. 2041 c.c. Il Tribunale accoglieva in parte la domanda, riconoscendo il diritto al versamento dei contributi dal 1985 e condannando l'ente sanitario al risarcimento del danno. La Corte d'appello rigettava il gravame dell'ente sanitario con motivazione per relationem. In cassazione l'ente ricorrente deduceva: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione del minimo costituzionale della motivazione; (2) violazione di norme in tema di legittimazione passiva, sostenendo che non spettasse all'ente la posizione passiva; (3) erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione, con richiamo agli artt. 2935, 2946, 2948 e 1227 c.c. e all'art. 2116, comma 2, c.c.; (4) omesso esame di un fatto decisivo e erronea applicazione dell'art. 48 ACN 23/03/2005 e del successivo ACN 29/07/2009.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo nulla la sentenza d'appello perché la motivazione era solo apparente e redatta per relationem a un'altra decisione senza autonomo esame critico dei motivi di appello, senza adeguata esposizione dei fatti di causa e senza chiara risposta ai singoli motivi di gravame. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. È stata quindi cassata la sentenza impugnata con rinvio alla stessa Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.
La nullità della sentenza è ravvisabile quando la motivazione sia solo apparente o non consenta di ricostruire le ragioni della decisione e la risposta ai motivi di appello.
art. 111 Cost.
violazione dell'art. 111 Cost.
Richiede un livello minimo di motivazione effettiva e intellegibile, non soddisfatto da un rinvio acritico e non autosufficiente a un'altra pronuncia.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
nullità della sentenza per violazione ... dell'art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
in combinato disposto con l'invocato ed erroneamente applicato art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione per relationem è ammissibile solo se accompagnata da autonoma valutazione e richiamo comprensibile dei contenuti richiamati.
art. 156, secondo comma, c.p.c.
La mancanza o apparenza della motivazione determina nullità dell'atto processuale quando non raggiunga lo scopo di rendere comprensibile la decisione.
art. 6, comma 1, L. 23/12/1994, n. 724
Invocato per sostenere il difetto di legittimazione passiva dell'ente sanitario; il motivo non è stato esaminato per assorbimento.
art. 2, comma 14, L. 28/02/1995, n. 549
Invocato nel secondo motivo in tema di legittimazione passiva; non esaminato per assorbimento.
Invocato nel motivo sulla prescrizione; non esaminato per assorbimento.
Invocato nel motivo sulla prescrizione; non esaminato per assorbimento.
Invocato nel motivo sulla prescrizione; non esaminato per assorbimento.
Invocato in relazione alla prescrizione e al concorso del danneggiato; non esaminato per assorbimento.
art. 2116, secondo comma, c.c.
Richiamato nel motivo sulla prescrizione e sugli effetti dell'omissione contributiva; non esaminato per assorbimento.
art. 48 ACN del 23/03/2005
Invocato nel quarto motivo per contestare l'applicazione della disciplina convenzionale al rapporto; non esaminato per assorbimento.
ACN 29/07/2009
Richiamato in combinazione con l'art. 48 ACN 23/03/2005; non esaminato per assorbimento.
Domanda proposta in via ulteriormente subordinata dal lavoratore per ottenere un indennizzo da arricchimento senza causa; la statuizione non è oggetto della decisione di legittimità per effetto dell'accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza d'appello può essere resa per relationem anche a un provvedimento di altro processo, ma solo se il giudice effettua un autonomo esame critico dei motivi di impugnazione e rende comprensibili i contenuti richiamati.
- È nulla la sentenza che si limiti a menzionare una decisione altrui senza riprodurne o sintetizzarne i passaggi rilevanti e senza dare conto delle ragioni di infondatezza dei motivi di gravame, perché in tal caso la motivazione è solo apparente.
- La motivazione per relationem deve restare autosufficiente rispetto alla causa decisa: deve consentire di verificare la compatibilità logico-giuridica tra contenuti richiamati, fatti di causa e dispositivo.
- Quando viene accolto un motivo di nullità della sentenza per difetto di motivazione, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti.
- In caso di cassazione con rinvio per vizio della sentenza d'appello, il giudice di rinvio può essere la stessa corte territoriale in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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