Cassazione Civile, Ordinanza n. 32839/2025 del 16/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro intercorso tra un lavoratore e la società, in relazione a contratti a tempo determinato che il lavoratore assumeva non validamente stipulati o comunque inefficaci. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado dichiarando il lavoratore decaduto dall'impugnazione dei contratti a termine, ritenendo applicabile il termine di decadenza di cui all'art. 32 della legge n. 183 del 2010 anche sulla base di elementi presuntivi desunti dagli atti e dalla documentazione prodotta dalla società. Il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente qualificato la domanda come impugnazione del termine apposto a contratti di lavoro, mentre la pretesa sarebbe stata di accertamento di un rapporto a tempo indeterminato e full time in assenza di un contratto validamente stipulato; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando la valutazione del documento prodotto dalla società quale prova della stipulazione di un regolare contratto di lavoro a termine; con il terzo ha denunciato violazione dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010, sostenendo che la proposizione di un ricorso giudiziale secondo la procedura Fornero dovesse valere quale iniziativa idonea a impedire l'inefficacia dell'impugnazione stragiudiziale del termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la doglianza, pur evocando gli artt. 99 e 112 c.p.c., non coglieva un vizio di ultrapetizione o omissione di pronuncia, ma contestava in sostanza la ricostruzione dei fatti e la qualificazione giuridica operata dal giudice di merito; inoltre ha richiamato il principio secondo cui la decadenza dall'impugnazione del contratto a termine si applica anche quando il lavoratore deduca la nullità del contratto per mancanza di forma scritta. Ha reputato infondato il secondo motivo perché la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice ponga a base della decisione prove non dedotte o attribuisca valore di prova legale a elementi non assistiti da tale efficacia, non già quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto contro la sentenza di primo grado e non contro la sentenza d'appello, oltre che privo di specificità e non idoneo a confrontarsi con la ratio decidendi, fondata anche sulla mancata deduzione in appello dei fatti richiamati. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del principio dispositivo: il giudice non può attribuire un bene diverso da quello domandato, ma può qualificare diversamente i fatti dedotti dalle parti.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo se il giudice altera petitum o causa petendi, attribuisce un bene diverso o introduce fatti estranei alla materia del contendere.
La censura non può riguardare la mera valutazione del materiale istruttorio; il vizio ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte o fuori dai limiti legali.
Non è denunciabile come violazione di legge il cattivo apprezzamento delle prove non legali; è censurabile solo l'erronea considerazione di prove legali o l'attribuzione di efficacia di piena prova a elementi non aventi tale valore.
Il ricorso per cassazione deve articolare motivi specifici e immediatamente riconducibili a uno dei vizi tipizzati dalla norma.
È richiamato per delimitare le anomalie motivazionali rilevanti solo se si traducano in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
La decadenza dall'impugnazione del contratto a tempo determinato si applica anche quando il lavoratore invochi la nullità del contratto per mancanza di forma scritta.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma introduttiva dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La domanda giudiziale va identificata in base al petitum e alla causa petendi effettivamente dedotti; il giudice non viola l'art. 112 c.p.c. se ricostruisce i fatti in modo autonomo o ne dà una diversa qualificazione giuridica, purché resti entro i limiti della materia del contendere.
- Nel ricorso per cassazione la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare il mero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito; il vizio è configurabile solo quando siano utilizzate prove non dedotte o sia attribuita efficacia di prova legale a elementi che non l'hanno.
- La decadenza prevista per l'impugnazione del contratto a termine opera anche quando il lavoratore faccia valere la nullità del termine o la mancanza della forma scritta del contratto, se la domanda investe comunque la validità del rapporto a tempo determinato.
- In cassazione sono inammissibili le censure che si dirigano contro la sentenza di primo grado anziché contro la decisione d'appello, o che non si confrontino con la ratio decidendi posta a base del provvedimento impugnato.
- Perché sia utile ai fini della decisione, il motivo di ricorso deve essere specifico, autosufficiente e correlato alla statuizione censurata; la mera riproposizione di tesi di merito non è sufficiente.
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