Cassazione Civile, Ordinanza n. 12228/2023 del 08/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF emesso nei confronti di una persona fisica, quale legale rappresentante di una società cooperativa in liquidazione, a cui l'Ufficio imputava somme qualificate come proventi illeciti della società e come redditi di lavoro dipendente percepiti da altra società collegata. Il contribuente impugnava l'atto dinanzi al giudice tributario. In cassazione deduceva quattro motivi: 1) omesso esame della nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione del direttore dell'ufficio o di valida delega; 2) omesso esame della nullità dell'avviso per decadenza del potere impositivo, anche per asserita illegittimità del raddoppio dei termini ex art. 43 d.P.R. 600/1973; 3) violazione dell'art. 41-bis d.P.R. 600/1973, dell'art. 1, comma 17, l. 220/2010 e dell'art. 24 Cost., oltre a vizio motivazionale, per avere la CTR ritenuto corretto l'accertamento senza esaminare tutte le eccezioni proposte; 4) omesso esame della mancanza del presupposto della ristretta base sociale e del litisconsorzio necessario tra società e soci, con conseguente lesione del diritto di difesa. L'Agenzia proponeva a sua volta ricorso incidentale, lamentando motivazione apparente della sentenza d'appello nella parte in cui aveva accolto l'eccezione del contribuente sul limite temporale della determinazione del reddito senza spiegare il percorso logico seguito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo, secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale. In particolare, ha ritenuto nuove e quindi non proponibili in cassazione le questioni sulla sottoscrizione dell'avviso e sulla decadenza/raddoppio dei termini; ha ritenuto il terzo motivo diretto a sollecitare un nuovo esame del merito ed in ogni caso precluso dalla doppia conforme; ha ritenuto il quarto motivo non pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata. È stato invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia, perché la motivazione della CTR è stata ritenuta solo apparente: il giudice d'appello aveva accolto l'eccezione sul limite temporale della determinazione del reddito senza rendere percepibili le ragioni della decisione, i dati probatori valorizzati e il percorso logico-giuridico seguito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato nei motivi per dedurre violazioni di legge; la Corte ha ritenuto alcune censure inammissibili perché volte a rivalutare il merito o nuove rispetto ai gradi di merito
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato dal ricorso incidentale per dedurre motivazione apparente
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso la proponibilità delle censure nuove e, per la doglianza sul terzo motivo, ha applicato la preclusione della doppia conforme
art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.
richiamato quale norma che impone l'onere di trascrivere o riprodurre gli atti e le doglianze introduttive a fondamento della censura
art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per affermare la preclusione del vizio ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal ricorrente in tema di sottoscrizione dell'avviso di accertamento
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal ricorrente in tema di decadenza dal potere impositivo e raddoppio dei termini
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal ricorrente per contestare la correttezza dell'accertamento
art. 1, comma 17, l. 13 dicembre 2010, n. 220
richiamato nel terzo motivo di ricorso
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorso incidentale per dedurre motivazione apparente della sentenza tributaria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In cassazione non possono essere proposte questioni nuove o temi di contestazione non dedotti nei gradi di merito; chi deduce la questione deve indicare specificamente in quale atto precedente l'abbia sollevata, consentendo il controllo ex actis.
- Le eccezioni sulla validità formale dell'avviso di accertamento e sulla decadenza del potere impositivo devono risultare tempestivamente dedotte nel giudizio di merito, non potendo essere introdotte per la prima volta in appello o in cassazione.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove; in presenza di doppia conforme opera inoltre la preclusione prevista dall'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
- La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando il giudice espone formule assertive o apodittiche che non consentono di comprendere il percorso logico-giuridico seguito, i dati probatori valorizzati e le ragioni della decisione.
- Una censura è inammissibile se non colpisce la reale ratio decidendi della sentenza impugnata ma si fonda su presupposti fattuali diversi da quelli effettivamente posti a base della decisione.
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