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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 18689/2020 del 09/09/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Di Lorenzo impugnava il licenziamento disciplinare per aver ordinato senza autorizzazione manufatti (flange) risultati poi rinvenuti all'interno di fusti esausti a lui destinati. L'impresa lo aveva addebitato di occultamento e intento di sottrazione per uso personale. In primo e secondo grado la società aveva dimostrato la fattispecie con elementi indiziari (ordine non autorizzato, collocazione inconsueta dei fusti, incongruità del manufatto rispetto all'uso aziendale). Il ricorrente ha dedotto carenza di prove, vizio di valutazione delle presunzioni, mancata ammissione della CTU e sproporzione della sanzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'Appello che aveva ritenuto provato l'addebito sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del merito circa l'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'azienda, ha escluso l'illegittimità del diniego della CTU in assenza di elementi tecnici contrari alla documentazione aziendale e ha condiviso la valutazione di proporzionalità della sanzione in relazione al venir meno del vincolo fiduciario. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (euro 200,00 per esborsi e euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori) e ad eventuale ulteriore contributo unificato secondo la normativa citata.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Riconosciuta la discrezionalità del giudice nella valutazione delle prove: il giudice di merito può fondare il proprio convincimento su presunzioni purché gravi, precise e concordanti

  • art. 116 c.p.c.

    Confermata la possibilità di utilizzare le presunzioni ai fini probatori; le presunzioni possono integrare l'onere probatorio quando risultino adeguatamente fondate

  • art. 2119 c.c.

    Riferita alla giusta causa di licenziamento: la Corte ha ritenuto che la condotta contestata integri giusta causa in presenza di adeguata prova, anche indiziaria, della gravità dell'infrazione

  • art. 5 L. n. 604/1966

    Valutata la legittimità del licenziamento per giusta causa disciplinare; la Corte ha ritenuto assolto l'onere probatorio dell'azienda in ordine al fatto addebitato

  • art. 2697 c.c.

    Richiamata la disciplina dell'onere della prova: il Tribunale e la Corte d'Appello hanno ritenuto che l'onere probatorio gravante sull'azienda sia stato assolto anche tramite presunzioni interconnesse

  • art. 7 L. n. 300/1970

    Richiamato nel giudizio di proporzionalità della sanzione disciplinare; la Corte ha ritenuto la sanzione proporzionata in relazione alla lesione del vincolo fiduciario

  • art. 3 L. n. 604/1966

    Implicata nella valutazione complessiva dei motivi di licenziamento; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica e la valutazione probatoria operata dai giudici di merito

  • art. 2106 c.c.

    Utilizzata nella ponderazione della ragionevolezza e proporzionalità della sanzione disciplinare in relazione ai doveri del prestatore di lavoro

  • art. 13, co. 1 quater e co. 1 bis del d.P.R. n. 115/2002

    Richiamati in ordine agli oneri contributivi dovuti in sede di giudizio: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il giudice del merito può fondare la sua decisione su presunzioni qualora queste siano gravi, precise e concordanti: l'assenza di prova diretta non preclude la conferma del fatto addebitato se il quadro indiziario è solido
  • L'onere della prova in materia di licenziamento disciplinare grava sul datore di lavoro, ma può essere assolto anche mediante elementi indiziari ben collegati tra loro
  • La richiesta di consulenza tecnica (CTU) deve essere supportata da elementi tecnici o indizi concreti idonei a mettere in discussione la documentazione aziendale: la mera richiesta priva di elementi di criticità non è sufficiente
  • La valutazione della proporzionalità della sanzione tiene conto della lesività della condotta sul vincolo fiduciario: comportamenti che incidono sull'affidamento del datore possono legittimare la risoluzione per giusta causa
  • In assenza di contestazioni specifiche sulle risultanze probatorie ritenute determinanti dal giudice, le censure di mera insufficienza probatoria basate solo sull'assenza di testimoni diretti risultano spesso inefficaci

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