Cassazione Civile, Sentenza n. 18687/2020 del 09/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società datrice impugnava la decisione della Corte d'appello di Napoli che aveva riconosciuto a Michele Martucci la qualificazione nel primo livello del CCNL del Commercio per il periodo 4/10/2005-24/9/2006 e nel livello Quadro dal 25/9/2006 in poi, con condanna al pagamento di differenze retributive pari a €20.125,72. In cassazione la ricorrente proponeva tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 434 c.p.c. per presunta inammissibilità dell'appello del lavoratore per difetto di specificità (testo dell'appello unificato "fatto e diritto"); 2) omesso esame di fatto decisivo, in particolare delle dichiarazioni rese dal lavoratore in interrogatorio e delle deposizioni testimonali, che avrebbero dimostrato mansioni prive di autonomia e responsabilità decisionale; 3) violazione dell'art. 2103 c.c. e degli artt. 97 e 104 del CCNL, per aver riconosciuto livelli di inquadramento non corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte, carenti dei requisiti di elevato contenuto professionale, discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha dichiarato il motivo inammissibile per violazione del principio di specificità procedurale: la ricorrente non ha allegato né trascritto l'atto d'appello né la sentenza impugnata, impedendo al giudice di legittimità di compiere l'esame degli atti necessario. Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte ha ritenuto infondati i censure: le contestazioni riguardavano la valutazione del materiale probatorio e l'apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito (nessun omesso esame di fatto storico debitamente indicato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.), e la Corte territoriale ha correttamente applicato il criterio di verifica della corrispondenza delle mansioni concrete alle declaratorie del CCNL (criterio "trifasico"). Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la società condannata alle spese di giudizio (liquidate in €200,00 più €5.000,00 per compensi, oltre accessori), con distrazione in favore del difensore anticipatario e con conseguente obbligo, se dovuto, del versamento aggiuntivo del contributo unificato di cui all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come base della censura sull'inammissibilità dell'appello; la Corte ha esaminato la doglianza ma ha rilevato l'inammissibilità per carenza di specificità ed omissione di trascrizione degli atti, non applicando direttamente la contestata interpretazione avanzata dalla ricorrente.
Richiamato nel contesto del sindacato sulla specificità dei motivi di appello: la Corte di legittimità può esaminare gli atti quando è denunciato un vizio attinente all'applicazione dell'art. 342, ma ciò richiede la disponibilità degli atti impugnati.
art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c.
Norme che impongono il principio di specificità e l'obbligo di riportare gli elementi essenziali degli atti impugnati; la loro inosservanza (mancata trascrizione/riassunto dell'appello e della sentenza impugnata) ha portato all'inammissibilità della doglianza sulla specificità.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
La Corte ricorda i limiti del ricorso per cassazione per omesso esame di fatto: il ricorrente deve indicare il fatto concreto omesso, la sua fonte negli atti, come e quando è stato discusso dalle parti e la sua decisività. Lamentare genericamente il mancato apprezzamento di dichiarazioni o testimonianze non è sufficiente.
Invocato con riferimento alla correttezza dell'inquadramento del lavoratore; la Corte ha ritenuto che la verifica operata dalla Corte d'appello sia aderente al criterio di legge e alla contrattazione collettiva, e che la questione fosse sostanzialmente di fatto e dunque insindacabile in cassazione.
artt. 97 e 104 CCNL dipendenti aziende del terziario, distribuzione e servizi 2 luglio 2004
Le declaratorie di tali articoli sono state ritenute corrispondenti alle mansioni accertate dalla Corte territoriale; la Corte di cassazione ha confermato che l'indagine si effettua confrontando le mansioni concrete del lavoratore con le declaratorie collettive (criterio "trifasico"), non con l'inquadramento di altri lavoratori.
art. 13, comma lquater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per quanto riguarda l'eventuale obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se ricorrono i presupposti normativi.
Massime di principio
- In cassazione per censurare l'ammissibilità dell'appello per difetto di specificità è essenziale allegare o trascrivere l'atto d'appello e la sentenza impugnata o comunque fornire estratti significativi; l'assenza di tali documenti può determinare l'inammissibilità del motivo.
- Il vizio di "omesso esame di fatto" ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. richiede l'indicazione puntuale del fatto omesso, la fonte testuale o extratestuale e la dimostrazione della sua discussione e decisività; doglianze generiche sulla valutazione probatoria sono inammissibili.
- Le dichiarazioni rese in interrogatorio e le testimonianze costituiscono elementi di prova la cui attendibilità e concludenza sono riservate al giudice di merito; la loro valutazione non è normalmente sindacabile in sede di legittimità se correttamente motivata.
- Per la determinazione dell'inquadramento contrattuale si applica il criterio "trifasico": si verifica la corrispondenza tra le mansioni concrete svolte dal lavoratore e le declaratorie astratte del CCNL, non confrontando l'inquadramento di altri lavoratori.
- Il controllo di legittimità non consente di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del materiale probatorio; la cassazione è ammissibile solo per vizi di diritto, motivazione illogica, o omesso esame di fatti specificamente indicati.
- La soccombenza in cassazione comporta condanna alle spese e può implicare il pagamento di un ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla normativa sul contributo.
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