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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 18687/2020 del 09/09/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società datrice impugnava la decisione della Corte d'appello di Napoli che aveva riconosciuto a Michele Martucci la qualificazione nel primo livello del CCNL del Commercio per il periodo 4/10/2005-24/9/2006 e nel livello Quadro dal 25/9/2006 in poi, con condanna al pagamento di differenze retributive pari a €20.125,72. In cassazione la ricorrente proponeva tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 434 c.p.c. per presunta inammissibilità dell'appello del lavoratore per difetto di specificità (testo dell'appello unificato "fatto e diritto"); 2) omesso esame di fatto decisivo, in particolare delle dichiarazioni rese dal lavoratore in interrogatorio e delle deposizioni testimonali, che avrebbero dimostrato mansioni prive di autonomia e responsabilità decisionale; 3) violazione dell'art. 2103 c.c. e degli artt. 97 e 104 del CCNL, per aver riconosciuto livelli di inquadramento non corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte, carenti dei requisiti di elevato contenuto professionale, discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha dichiarato il motivo inammissibile per violazione del principio di specificità procedurale: la ricorrente non ha allegato né trascritto l'atto d'appello né la sentenza impugnata, impedendo al giudice di legittimità di compiere l'esame degli atti necessario. Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte ha ritenuto infondati i censure: le contestazioni riguardavano la valutazione del materiale probatorio e l'apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito (nessun omesso esame di fatto storico debitamente indicato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.), e la Corte territoriale ha correttamente applicato il criterio di verifica della corrispondenza delle mansioni concrete alle declaratorie del CCNL (criterio "trifasico"). Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la società condannata alle spese di giudizio (liquidate in €200,00 più €5.000,00 per compensi, oltre accessori), con distrazione in favore del difensore anticipatario e con conseguente obbligo, se dovuto, del versamento aggiuntivo del contributo unificato di cui all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come base della censura sull'inammissibilità dell'appello; la Corte ha esaminato la doglianza ma ha rilevato l'inammissibilità per carenza di specificità ed omissione di trascrizione degli atti, non applicando direttamente la contestata interpretazione avanzata dalla ricorrente.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel contesto del sindacato sulla specificità dei motivi di appello: la Corte di legittimità può esaminare gli atti quando è denunciato un vizio attinente all'applicazione dell'art. 342, ma ciò richiede la disponibilità degli atti impugnati.

  • art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c.

    Norme che impongono il principio di specificità e l'obbligo di riportare gli elementi essenziali degli atti impugnati; la loro inosservanza (mancata trascrizione/riassunto dell'appello e della sentenza impugnata) ha portato all'inammissibilità della doglianza sulla specificità.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    La Corte ricorda i limiti del ricorso per cassazione per omesso esame di fatto: il ricorrente deve indicare il fatto concreto omesso, la sua fonte negli atti, come e quando è stato discusso dalle parti e la sua decisività. Lamentare genericamente il mancato apprezzamento di dichiarazioni o testimonianze non è sufficiente.

  • art. 2103 c.c.

    Invocato con riferimento alla correttezza dell'inquadramento del lavoratore; la Corte ha ritenuto che la verifica operata dalla Corte d'appello sia aderente al criterio di legge e alla contrattazione collettiva, e che la questione fosse sostanzialmente di fatto e dunque insindacabile in cassazione.

  • artt. 97 e 104 CCNL dipendenti aziende del terziario, distribuzione e servizi 2 luglio 2004

    Le declaratorie di tali articoli sono state ritenute corrispondenti alle mansioni accertate dalla Corte territoriale; la Corte di cassazione ha confermato che l'indagine si effettua confrontando le mansioni concrete del lavoratore con le declaratorie collettive (criterio "trifasico"), non con l'inquadramento di altri lavoratori.

  • art. 13, comma lquater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per quanto riguarda l'eventuale obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se ricorrono i presupposti normativi.

Massime di principio

  • In cassazione per censurare l'ammissibilità dell'appello per difetto di specificità è essenziale allegare o trascrivere l'atto d'appello e la sentenza impugnata o comunque fornire estratti significativi; l'assenza di tali documenti può determinare l'inammissibilità del motivo.
  • Il vizio di "omesso esame di fatto" ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. richiede l'indicazione puntuale del fatto omesso, la fonte testuale o extratestuale e la dimostrazione della sua discussione e decisività; doglianze generiche sulla valutazione probatoria sono inammissibili.
  • Le dichiarazioni rese in interrogatorio e le testimonianze costituiscono elementi di prova la cui attendibilità e concludenza sono riservate al giudice di merito; la loro valutazione non è normalmente sindacabile in sede di legittimità se correttamente motivata.
  • Per la determinazione dell'inquadramento contrattuale si applica il criterio "trifasico": si verifica la corrispondenza tra le mansioni concrete svolte dal lavoratore e le declaratorie astratte del CCNL, non confrontando l'inquadramento di altri lavoratori.
  • Il controllo di legittimità non consente di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del materiale probatorio; la cassazione è ammissibile solo per vizi di diritto, motivazione illogica, o omesso esame di fatti specificamente indicati.
  • La soccombenza in cassazione comporta condanna alle spese e può implicare il pagamento di un ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla normativa sul contributo.

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