Cassazione Civile, Sentenza n. 18660/2020 del 08/09/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso in Cassazione è diretto avverso la sentenza della Corte d'appello de L'Aquila che aveva riformato il primo grado accogliendo la domanda di Di Luigi e riconoscendogli l'inquadramento nel parametro 230, Area professionale 1 (profilo "capo unità organizzativa amministrativo/tecnica") dalla data del 30/08/2005 con corresponsione delle differenze retributive. La Società denunciava, tra l'altro: omissione di esame di fatti decisivi (pretesa mancanza di preposizione ad una unità organizzativa), errata interpretazione delle clausole del CCNL (sosteneva che si trattava di unità operativa/coord. area 2 e non unità organizzativa area 1), violazione di norme (art.18 R.D. 148/1931 e art.2103 c.c.) in tema di svolgimento di mansioni superiori e necessità di provvedimento scritto e della vacanza del posto, nonché vizi della motivazione e della valutazione probatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione della Corte d'appello secondo cui il quadro probatorio (testimonianze e documenti) dimostrava che Di Luigi esercitava funzioni effettive di pianificazione, autonomia decisionale, controllo dei risultati, gestione di risorse e rapporti istituzionali nell'ambito dell'Ufficio "Movimento", caratteristiche compatibili con il profilo di capo unità organizzativa (par.230 Area 1). La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del procedimento trifasico (accertamento fattuale, individuazione dei profili contrattuali, confronto) e ha accolto la deduzione che la pluriennale copertura delle mansioni superiori costituisce presunzione della vacanza del posto e dell'idoneità del lavoratore ai sensi dell'art.18 R.D. 148/1931, potendo così legittimare l'adeguamento di inquadramento e le differenze retributive. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e liquidazione degli onorari a favore dei difensori di Di Luigi.
Norme richiamate
R.D. 148/1931, Allegato A, art.18
art.18 R.D. n.148/1931 (Allegato A)
La Corte ha ritenuto che, nel rapporto degli autoferrotranvieri, la protratta copertura di mansioni superiori costituisca presunzione della vacanza del posto e dell'idoneità del lavoratore, consentendo il riconoscimento dell'inquadramento superiore anche in assenza di formale provvedimento selettivo.
La Corte ha ricordato che l'art.2103 c.c. sulla promozione automatica non è direttamente applicabile al personale del trasporto pubblico locale soggetto alla disciplina speciale; la valutazione del caso avviene tramite le regole speciali (art.18 R.D.).
Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro 27/11/2000, art.2
La società contestava l'interpretazione: la Corte d'appello ha invece interpretato il CCNL alla luce delle mansioni svolte, concludendo che le declaratorie del par.230 (Area 1) erano compatibili con le attività di Di Luigi.
La Corte ha ammesso l'utilizzo di prove presuntive ai sensi dell'art.2729 c.c. per desumere, dalla pluriennale copertura delle mansioni superiori e dalla prova testimoniale/documentale, la vacanza del posto e l'idoneità del lavoratore.
Codice di Procedura Civile, art.360
art.360 c.p.c. (motivazioni di ricorso per cassazione)
Rilevata la fondatezza della motivazione di merito, la Corte ha respinto le censure di omesso esame di fatti decisivi e le altre doglianze mosse con riferimento alle ipotesi di nullità della motivazione.
Codice di Procedura Civile, art.93
Norma richiamata per la distrazione delle spese di giudizio a favore dei procuratori antistatari; la Corte ha applicato il principio della soccombenza con distrazione.
d.P.R. n.115/2002, art.13 comma 1-quater
art.13 comma 1-quater d.P.R. n.115/2002
Richiesta del versamento di un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente, constatata la sussistenza dei presupposti processuali.
Massime di principio
- Nel settore del trasporto pubblico (autoferrotranvieri) vige una disciplina speciale: la protratta copertura di mansioni superiori può creare una presunzione di vacanza del posto e di idoneità del lavoratore ai fini del riconoscimento dell'inquadramento superiore, anche in mancanza di provvedimento formale.
- Per determinare l'inquadramento contrattuale si applica il procedimento "trifasico": (1) accertamento fattuale delle mansioni svolte; (2) individuazione delle declaratorie e profili del CCNL; (3) confronto tra fatti e profili. La Corte valuta la coerenza complessiva delle tre fasi più che la forma rigida della loro sequenza.
- La distinzione tra "unità organizzativa" (Area 1, capo unità con autonomia, pianificazione e gestione risorse) e "unità operativa" o mero coordinamento (Area 2) si basa sui contenuti effettivi dell'attività: autonomia decisionale, responsabilità su risorse umane/tecniche/finanziarie, pianificazione e controllo sono elementi decisivi per qualificare come unità organizzativa.
- La prova documentale e testimoniale che mostri autonomia decisionale (es. predisposizione/sottoscrizione di circolari, facoltà di variare piani modello, rapporti istituzionali) è determinante per ottenere il riconoscimento di una qualifica superiore.
- Se il datore di lavoro non dimostra l'esistenza di una procedura riservata per la copertura del posto o l'esistenza di una riserva di concorso, la protratta assegnazione di mansioni superiori può essere valutata dal giudice come indizio della vacanza del posto e della legittimità del conferimento implicito della qualifica.
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