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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 18661/2020 del 08/09/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Santini aveva chiesto il risarcimento per omessa contribuzione per il periodo 1/1/1990-16/1/1995 in forza di una sentenza pretorile che aveva accertato il suo diritto all'assunzione dal 1/1/1990. La Corte d'Appello aveva accolto la domanda ritenendo la responsabilità contributiva del datore di lavoro di natura contrattuale e soggetta a prescrizione decennale. La società ha impugnato in Cassazione sostenendo, tra l'altro, che il primo atto interruttivo della prescrizione era in realtà del 7/10/2009 (non 7/10/1999), che i crediti contributivi relativi al periodo 1990-1995 sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art.3 L.335/1995, e che la natura delle somme riconosciute (risarcitorie o retributive) incide sulla loro assoggettabilità a contribuzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso della CO.TRA.L., rilevando che il tentativo di conciliazione interruttivo era effettivamente del 7/10/2009 e non del 7/10/1999 come indicato in motivazione dalla Corte d'appello. La Corte ha richiamato il principio secondo cui i crediti contributivi vanno valutati alla luce dell'art.3 della L.335/1995 (termine quinquennale) e che l'azione risarcitoria per omissione contributiva è soggetta alla prescrizione decennale che decorre dalla scadenza del termine prescrizionale dei crediti contributivi. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte designata per nuovo esame e determinazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato come termine di prescrizione decennale applicabile all'azione risarcitoria per omissione contributiva (responsabilità contrattuale derivante da obbligazione di legge).

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato nei motivi di impugnazione in relazione alla disciplina della prescrizione; la Corte ha esaminato la corretta individuazione del dies a quo e degli atti interruttivi.

  • art. 2935 c.c.

    Usato per ricordare che il diritto si aziona quando è maturato e per ancorare il momento da cui decorre la prescrizione.

  • art. 3 L. 335/1995

    Stabilisce la riduzione del termine prescrizionale dei crediti contributivi a cinque anni; applicazione decisiva per qualificare il periodo 1990-1995 come soggetto a prescrizione quinquennale, salvo atti interruttivi intervenuti anteriormente.

  • art. 2116 c.c.

    Richiamato come rimedio per il danno da irregolarità contributiva prima del raggiungimento dell'età pensionabile; la Corte ha confermato che l'azione risarcitoria è prevista e ha carattere contrattuale.

  • art. 13 L. 12/8/1962 n.1338

    Citata in analogia con le azioni volte a ottenere la rendita vitalizia a spese del datore di lavoro per contributi non versati; usata per spiegare il decorso della prescrizione del diritto risarcitorio.

  • artt. 2043, 1218, 1453 c.c.

    Richiamati nei motivi di cassazione dalla società a sostegno di una diversa qualificazione dell'obbligazione (risarcitoria vs retributiva); la Corte ha comunque ribadito la natura contrattuale dell'azione risarcitoria per omissione contributiva.

  • artt. 99 e 100 c.p.c.

    Reference procedurale citata nei motivi relativi agli oneri probatori e alla pronuncia generica di condanna; la Corte ha invitato la Corte di rinvio a esaminare compiutamente le conseguenze.

Massime di principio

  • L'omissione contributiva dà luogo a un danno risarcibile di natura prevalentemente contrattuale e l'azione risarcitoria è soggetta alla prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.
  • I crediti contributivi, dopo l'entrata in vigore della L. 335/1995, sono soggetti a prescrizione quinquennale (art. 3 L.335/1995); il termine decennale per l'azione risarcitoria decorre solo dalla scadenza del relativo quinquennio, ossia dal momento in cui si prescrive il credito previdenziale.
  • Il dies a quo della prescrizione e la data degli atti interruttivi (es. tentativo di conciliazione) devono essere individuati con precisione; errori nella datazione possono determinare la cassazione della decisione di merito.
  • Se le somme riconosciute al lavoratore derivano da un inadempimento che incide direttamente sulla retribuzione (es. retribuzioni non corrisposte), tali somme mantengono natura retributiva e sono assoggettabili a contribuzione.
  • La qualificazione dell'obbligazione (retributiva vs risarcitoria) influenza la soggezione a contribuzione e il regime prescrizionale: occorre verificare se il risarcimento è volto a reintegrare una mancata retribuzione o a compensare un danno diverso.
  • In situazioni analoghe è fondamentale produrre e documentare tempestivamente gli atti interruttivi (conciliazioni, richieste, denunce) e calcolare separatamente i termini prescrizionali per i crediti contributivi e per l'azione risarcitoria.

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