Cassazione Civile, Sentenza n. 18661/2020 del 08/09/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Santini aveva chiesto il risarcimento per omessa contribuzione per il periodo 1/1/1990-16/1/1995 in forza di una sentenza pretorile che aveva accertato il suo diritto all'assunzione dal 1/1/1990. La Corte d'Appello aveva accolto la domanda ritenendo la responsabilità contributiva del datore di lavoro di natura contrattuale e soggetta a prescrizione decennale. La società ha impugnato in Cassazione sostenendo, tra l'altro, che il primo atto interruttivo della prescrizione era in realtà del 7/10/2009 (non 7/10/1999), che i crediti contributivi relativi al periodo 1990-1995 sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art.3 L.335/1995, e che la natura delle somme riconosciute (risarcitorie o retributive) incide sulla loro assoggettabilità a contribuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso della CO.TRA.L., rilevando che il tentativo di conciliazione interruttivo era effettivamente del 7/10/2009 e non del 7/10/1999 come indicato in motivazione dalla Corte d'appello. La Corte ha richiamato il principio secondo cui i crediti contributivi vanno valutati alla luce dell'art.3 della L.335/1995 (termine quinquennale) e che l'azione risarcitoria per omissione contributiva è soggetta alla prescrizione decennale che decorre dalla scadenza del termine prescrizionale dei crediti contributivi. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte designata per nuovo esame e determinazione delle spese.
Norme richiamate
art. 2946 c.c.
Richiamato come termine di prescrizione decennale applicabile all'azione risarcitoria per omissione contributiva (responsabilità contrattuale derivante da obbligazione di legge).
art. 2948 c.c.
Richiamato nei motivi di impugnazione in relazione alla disciplina della prescrizione; la Corte ha esaminato la corretta individuazione del dies a quo e degli atti interruttivi.
art. 2935 c.c.
Usato per ricordare che il diritto si aziona quando è maturato e per ancorare il momento da cui decorre la prescrizione.
art. 3 L. 335/1995
Stabilisce la riduzione del termine prescrizionale dei crediti contributivi a cinque anni; applicazione decisiva per qualificare il periodo 1990-1995 come soggetto a prescrizione quinquennale, salvo atti interruttivi intervenuti anteriormente.
art. 2116 c.c.
Richiamato come rimedio per il danno da irregolarità contributiva prima del raggiungimento dell'età pensionabile; la Corte ha confermato che l'azione risarcitoria è prevista e ha carattere contrattuale.
art. 13 L. 12/8/1962 n.1338
Citata in analogia con le azioni volte a ottenere la rendita vitalizia a spese del datore di lavoro per contributi non versati; usata per spiegare il decorso della prescrizione del diritto risarcitorio.
artt. 2043, 1218, 1453 c.c.
Richiamati nei motivi di cassazione dalla società a sostegno di una diversa qualificazione dell'obbligazione (risarcitoria vs retributiva); la Corte ha comunque ribadito la natura contrattuale dell'azione risarcitoria per omissione contributiva.
artt. 99 e 100 c.p.c.
Reference procedurale citata nei motivi relativi agli oneri probatori e alla pronuncia generica di condanna; la Corte ha invitato la Corte di rinvio a esaminare compiutamente le conseguenze.
Massime di principio
- L'omissione contributiva dà luogo a un danno risarcibile di natura prevalentemente contrattuale e l'azione risarcitoria è soggetta alla prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.
- I crediti contributivi, dopo l'entrata in vigore della L. 335/1995, sono soggetti a prescrizione quinquennale (art. 3 L.335/1995); il termine decennale per l'azione risarcitoria decorre solo dalla scadenza del relativo quinquennio, ossia dal momento in cui si prescrive il credito previdenziale.
- Il dies a quo della prescrizione e la data degli atti interruttivi (es. tentativo di conciliazione) devono essere individuati con precisione; errori nella datazione possono determinare la cassazione della decisione di merito.
- Se le somme riconosciute al lavoratore derivano da un inadempimento che incide direttamente sulla retribuzione (es. retribuzioni non corrisposte), tali somme mantengono natura retributiva e sono assoggettabili a contribuzione.
- La qualificazione dell'obbligazione (retributiva vs risarcitoria) influenza la soggezione a contribuzione e il regime prescrizionale: occorre verificare se il risarcimento è volto a reintegrare una mancata retribuzione o a compensare un danno diverso.
- In situazioni analoghe è fondamentale produrre e documentare tempestivamente gli atti interruttivi (conciliazioni, richieste, denunce) e calcolare separatamente i termini prescrizionali per i crediti contributivi e per l'azione risarcitoria.
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