Cassazione Civile, Sentenza n. 18686/2020 del 09/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il lavoratore chiedeva l'accertamento del diritto all'inquadramento nel IV livello del CCNL Commercio (anziché nel V livello a lui attribuito) e il conseguente pagamento di differenze retributive. La Corte d'appello di Napoli aveva riconosciuto tale diritto ritenendo sussistente una clausola del contratto di appalto stipulato tra ALES e la Soprintendenza archeologica di Pompei (esecuzione di Convenzione con il Ministero) che prevedeva la messa a disposizione di "idoneo personale" organizzato in squadre, con la specificazione nel progetto esecutivo della presenza di un "caposquadra e di cinque addetti" e un inquadramento "dal quarto al terzo livello" del CCNL, configurando così, secondo la Corte territoriale, un contratto a favore del terzo (art. 1411 c.c.) che avrebbe attribuito al lavoratore un diritto autonomo all'inquadramento superiore. ALES impugnava in cassazione contestando, tra l'altro, la qualificazione come contratto a favore del terzo e la fondatezza della dedotta pretesa economica nonché questioni di prescrizione e di ammissibilità dell'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso (connessi) proposti da ALES, ritenendo che la clausola contrattuale tra appaltatore e stazione appaltante, volta a definire lo standard qualitativo del servizio (presenza di personale formato e livelli indicativi), non dimostra di per sé l'intenzionalità delle parti di attribuire al lavoratore un diritto soggettivo autonomo ai sensi dell'art. 1411 c.c. e pertanto non attribuisce automaticamente al dipendente il diritto all'inquadramento nel IV livello. Ne è conseguito che la sentenza della Corte d'appello è stata cassata quanto a tali profili e il giudice è stato rinviato per riesame alla Corte d'appello indicata (Corte d'appello di Roma) affinché proceda all'accertamento delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e alla conseguente determinazione dell'inquadramento e delle eventuali somme spettanti, con regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Sono stati invece rigettati gli altri motivi di ricorso (tra cui l'eccezione sull'ammissibilità dell'appello e la censura circa l'interruzione della prescrizione).
Norme richiamate
Il contratto a favore del terzo richiede l'intenzionalità delle parti di attribuire al terzo un diritto soggettivo autonomo; non basta un vantaggio indiretto o la previsione di standard qualitativi nel contratto di appalto per creare automaticamente un credito del lavoratore nei confronti dell'appaltatore.
L'impugnazione in appello deve individuare chiaramente i punti contestati e le doglianze; la Corte ha ritenuto che l'appello del lavoratore fosse sufficientemente specifico e argomentato, quindi ammissibile.
artt. 2071, 2095, 2103 c.c.; art. 96 disp. att. c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente per censurare l'erroneo inquadramento (rilievi sul corretto ambito di valutazione delle mansioni e degli effetti delle clausole contrattuali), la Corte ha trasferito la decisione sull'effettivo contenuto delle mansioni al giudice di rinvio.
In tema di prescrizione, la Corte ha ritenuto che la lettera con richiesta di esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione (7 novembre 2007) fosse idonea a interrompere la prescrizione, conformemente alla giurisprudenza che riconosce efficacia interruttiva anche a dichiarazioni che manifestino l'intenzione di far valere il diritto.
art. 36 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)
La clausola sociale prevista per benefici accordati dallo Stato o in appalti pubblici può configurare un contratto a favore del terzo; tuttavia, la Corte evidenzia che occorre una precisa volontà delle parti di attribuire il vantaggio ai lavoratori perché sorga un diritto autonomo.
Contratto di servizio (15 maggio 2000) - progetto esecutivo, punto 5 e art. 6 p.to 6.4
"idoneo personale" organizzato in squadre e formato attraverso appositi corsi"; "caposquadra e di cinque addetti"; "inquadramento dal quarto al terzo livello"
Tali previsioni definiscono lo standard qualitativo e l'organizzazione del servizio richiesta dalla stazione appaltante, ma non sono di per sé prova dell'intenzione delle parti di attribuire al lavoratore un diritto soggettivo direttamente azionabile nei confronti dell'appaltatore.
Massime di principio
- La presenza nei capitolati d'appalto o nei progetti esecutivi di indicazioni su figure professionali e livelli di inquadramento ha funzione di garanzia qualitativa per la stazione appaltante; non costituisce automaticamente una clausola a favore del terzo a meno che non emerga inequivocabilmente la volontà delle parti di attribuire espressamente un diritto al lavoratore.
- Per ottenere in giudizio l'inquadramento superiore il lavoratore deve far valere, e il giudice accertare, le mansioni effettivamente svolte: l'inquadramento non può essere riconosciuto solo sulla base della pattuizione tra committente e appaltatore che definisce standard organizzativi.
- Il contratto a favore del terzo (art. 1411 c.c.) richiede un vantaggio intenzionale e diretto al terzo; i vantaggi meramente indiretti o le semplici previsioni organizzative non sono sufficienti a creare un diritto autonomo opponibile all'appaltatore.
- In materia di prescrizione, lettere formali che manifestano l'intenzione di far valere un credito (anche tramite richiesta di tentativo di conciliazione) possono essere efficaci ad interrompere i termini, conformemente alla giurisprudenza consolidata.
- Sotto il profilo processuale, le impugnazioni in appello devono contenere una chiara e argomentata specificazione dei punti contestati; la Corte di legittimità può comunque esaminare direttamente gli atti quando è denunciato un vizio di specificità.
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