Cassazione Civile, Sentenza n. 18688/2020 del 09/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Marino aveva svolto prestazioni con contratti a progetto dal 2001 al 2015. L'ultimo contratto (11/12/2014 - 11/12/2017) fu risolto anticipatamente dalla Fondazione il 16/4/2015 per mancanza di finanziamento regionale. Marino deduceva la natura subordinata del rapporto o, in subordine, l'illegittimità del recesso ante tempus e chiedeva reintegro e/o risarcimento. La Fondazione contestava l'ammissibilità e la fondatezza, deducendo la nullità dei contratti per assenza di impegno di spesa regionale e sostenendo che la clausola che subordinava il pagamento all'erogazione dei fondi comportava la nullità o l'inesistenza dell'obbligo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Fondazione confermando la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto illegittimo il recesso anticipato e aveva condannato la Fondazione al risarcimento del danno (mensilità non corrisposte fino alla scadenza naturale del contratto) e alla rifusione delle spese del doppio grado. La Cassazione ha condiviso i seguenti punti: la clausola che subordinava l'erogazione del compenso al finanziamento regionale riguarda solo il pagamento e non l'efficacia o la validità del contratto; non è stata provata la sussistenza di un collegamento negoziale tale da determinare la nullità del contratto per mancanza della causa o dell'oggetto; la mancata erogazione di fondi regionali non costituisce, di per sé, giusta causa legittimante il recesso ante tempus; la regolazione delle spese è stata corretta.
Norme richiamate
art.360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Norma processuale richiamata per i motivi di cassazione; la Corte valuta i vizi denunciati (violazione di legge e motivazione) e dichiara inammissibili o infondati alcuni profili di doglianza relativi a omessa pronuncia e vizio motivazionale
art.91 c.p.c.
Richiamato in relazione alla liquidazione delle spese di lite: la parziale accoglienza della domanda non esclude l'applicazione del principio della soccombenza, se l'attore non consegue integralmente le sue pretese
art.67 d.lgs. n.276/2003
Valutata la rilevanza dell'articolo in tema di recesso nei contratti a progetto; la Corte ritiene che la mancanza di copertura finanziaria non rientri nelle ipotesi che legittimano il recesso anticipato e che, in assenza di giusta causa o diversa pattuizione, il prestatore abbia diritto al compenso fino al termine
art.1418 c.c.
Richiamato in ordine alla nullità contrattuale: la Corte esclude che manchino gli elementi essenziali del contratto (accordo, causa, oggetto) e quindi la nullità ex art.1418 non ricorra
art.1419 c.c.
Citato in relazione alla possibile nullità di clausole contrattuali; la Corte non ravvisa il vizio di nullità della clausola che subordinava il pagamento all'erogazione dei fondi
art.1362 c.c.
Richiamato come criterio ermeneutico: il senso letterale delle parole è strumento principale per individuare la comune intenzione delle parti
art.1363 c.c.
Principio di coordinamento delle clausole: le singole pattuizioni vanno interpretate alla luce del contesto contrattuale complessivo
art.1325 c.c.
Richiamato in tema di elementi essenziali del contratto (accordo, causa, oggetto): la loro sussistenza esclude la nullità
art.1373 c.c.
Richiamato dalla ricorrente ma la Corte osserva che, nei contratti con termine, il recesso unilaterale senza giusta causa dà diritto al compenso per il periodo residuo salvo diverse pattuizioni
art.69, comma 2, d.lgs. n.276/2003
Citato dal ricorrente nella qualificazione del rapporto di lavoro subordinato; non è stata però accolta la qualificazione subordinata né è stata ribaltata la valutazione di merito
art.13 d.P.R. n.115/2002, comma 1-quater
Richiamato con riferimento all'obbligo di versamento del contributo unificato in caso di determinate condizioni processuali
art.54 legge 22/6/2012 n.83 (convertita)
Richiamata in relazione alla riforma dell'art.360 c.p.c. e all'interpretazione dei vizi di motivazione e omessa pronuncia
Massime di principio
- Una clausola che subordina il pagamento dell'onorario all'erogazione di fondi pubblici può essere interpretata come condizione relativa al pagamento e non come condizione che nega l'efficacia o la validità dell'intero contratto, salvo chiara e probante diversa volontà delle parti
- La semplice mancanza di finanziamento pubblico non rende automaticamente nullo un contratto stipulato da un ente privato strumentale: per sostenere la nullità occorre allegare e provare un collegamento negoziale tale da far mancare gli elementi essenziali (causa, oggetto, accordo) o la causa lecita
- Nei contratti a termine, il recesso unilaterale del committente senza giusta causa dà diritto al prestatore al compenso pattuito sino alla scadenza, salvo pattuizioni diverse espressamente previste
- La prova della nullità o della insussistenza del presupposto finanziario grava sulla parte che la deduce; è insufficiente l'affermazione generica dell'assenza di impegno di spesa da parte della pubblica amministrazione senza precisa allegazione del contratto "a monte" e dei suoi termini
- L'interpretazione delle clausole contrattuali è operazione di merito fondata sul senso letterale e sul contesto contrattuale generale: giudizi di merito sulle comuni intenzioni delle parti sono difficilmente sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivati
- In tema di spese processuali il principio della soccombenza può applicarsi anche se la domanda dell'attore è solo parzialmente accolta; la riduzione della somma richiesta non esime dall'essere soccombenti se l'attore non ottiene l'accoglimento totale
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