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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 18685/2020 del 09/09/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Trenitalia impugnava la decisione della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato il decreto ingiuntivo nei confronti di Trenitalia per € 53.420,64, derivante da una precedente sentenza che aveva accertato una interposizione fittizia e riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato ab origine. La questione centrale era la computabilità, ai fini del calcolo delle differenze retributive, del controvalore delle Carte di Libera Circolazione (C.L.C.): la Corte d'appello aveva ritenuto le C.L.C. componente della retribuzione; Trenitalia contestava sia la computabilità (natura retributiva) sia il metodo di quantificazione adottato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che le Carte di Libera Circolazione siano un'agevolazione ancorata allo status di dipendente/pensionato e non correlate al sinallagma prestazione/controprestazione tipico della retribuzione. Perciò il controvalore delle C.L.C. non è computabile tra le componenti retributive per il calcolo delle differenze spettanti a seguito dell'accertata interposizione fittizia. La sentenza di merito è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Reggio Calabria, con ordine di revocare il decreto ingiuntivo e di detrarre dalle somme richieste l'importo riferibile alle Carte di Libera Circolazione. La Cassazione ha inoltre escluso la necessità di esaminare nel merito altre censure che presupponevano l'inclusione delle C.L.C. tra gli elementi retributivi.

Norme richiamate

  • legge 21 novembre 1955 n. 1108

    Le C.L.C. originariamente rientravano tra le concessioni di viaggio disciplinate da tale legge, ma la disciplina è stata poi superata dal processo di privatizzazione e dalla successiva normativa

  • legge 28 febbraio 1986 n. 41

    Ha abolito, a decorrere dal 15 gennaio 1986, le concessioni gratuite di viaggio eccetto alcune eccezioni; norma rilevante per il quadro normativo che ha modificato la natura delle agevolazioni

  • legge 17 maggio 1985 n. 210

    Ha introdotto la privatizzazione/gestione del rapporto con il personale su base contrattuale collettiva e individuale, delegificando molte materie e trasferendo alla contrattazione collettiva la disciplina dei benefici

  • D.M.

    Prevedeva la soppressione dell'obbligo di rilascio delle concessioni di viaggio per il personale transitato allo Stato, limitando la conservazione del beneficio a particolari categorie

  • C.C.N.L. 1990/1992

    Ha previsto una disciplina pattizia delle agevolazioni da concordare con accordi collettivi, quadro da cui derivano successivi accordi aziendali sulle C.L.C.

  • Accordo sindacale 15 maggio 1991

    Ha disciplinato il rilascio di una carta di libera circolazione a decorrere dal 1 gennaio 1992 in favore di dipendenti in servizio e a riposo, inserendo le agevolazioni nel quadro pattizio

  • Accordo di confluenza 16 aprile 2003

    Ha fornito una disciplina compiuta delle C.L.C. nel periodo successivo, ma tale disciplina è posteriore al periodo oggetto della domanda e quindi non può fondare la computabilità per i periodi anteriori

  • Codice civile

    artt. 2094, 2099, 2120, 2121

    Richiamati per i concetti di retribuzione e rapporti retributivi; la Corte precisa che la nozione ampia di retribuzione non è sufficiente a far rientrare automaticam. agevolazioni che non hanno natura sinallagmatica

  • Costituzione

    Richiamata dalle censure ma la Corte valuta la compatibilità costituzionale alla luce della distinzione tra benefit retributivi e liberalità

  • Codice di procedura civile

    artt. 112, 115, 416, 437, 360, 380 bis

    Norme processuali richiamate in relazione alla ammissibilità delle censure di merito e alla disciplina del deposito di memorie e delle motivazioni in Cassazione

Massime di principio

  • Perché un beneficio sia computabile come retribuzione occorre che abbia natura sinallagmatica, cioè sia collegato alla prestazione lavorativa come suo corrispettivo e non solo ancorato allo status (es. essere dipendente o pensionato).
  • Un vantaggio legato esclusivamente allo status del lavoratore (accesso illimitato a viaggi per i titolari di uno status) e non convertibile in contante è difficilmente qualificabile come componente retributiva computabile nelle differenze retributive.
  • La computabilità di un benefit nei calcoli retributivi non dipende solo da titoli pattizi successivi: se la disciplina che rende un benefit obbligatorio è intervenuta dopo il periodo controverso, non può automaticamente giustificare l'inclusione retroattiva del valore del beneficio.
  • In fase di opposizione a decreto ingiuntivo è essenziale contestare tempestivamente sia l'an che, se del caso, il quantum; ma contestazioni che colgono l'elemento costitutivo del diritto (esistenza della fonte che legittima l'indennità) possono essere valutate anche se formulate con termini tecnici diversi.
  • Per la quantificazione di benefit non previsti da una fonte contrattuale o normativa, il giudice deve evitare di adottare parametri esterni arbitrari (p.es. prezzo di mercato di acquisto) se tali parametri non riflettono la natura e l'utilità del beneficio nel rapporto di lavoro.
  • Se in giudizio di legittimità viene esclusa la computabilità di un elemento richiesto in esecuzione, il giudice di rinvio dovrà detrarre l'importo relativo da quanto preteso e ricalcolare le somme dovute.
  • Quando si contesta la natura retributiva di un benefit, è utile documentare se il beneficio è obbligatorio, percentualmente correlato alla prestazione, convertibile in denaro o rimane mera liberalità non esigibile.

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