Cassazione Civile, Ordinanza n. 05056/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento ai fini IVA per l'anno d'imposta 2012 nei confronti di un contribuente, che aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso in primo grado. L'Agenzia aveva quindi proposto appello, ma la commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile per tardività. In cassazione, l'Agenzia ha censurato tale statuizione deducendo, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 2909 c.c., degli artt. 324 e 327 c.p.c. e dell'art. 6, comma 11, del D.L. n. 119/2018 conv. in L. n. 136/2018, sostenendo che la CTR non avesse considerato la proroga di nove mesi del termine per impugnare derivante dalla sospensione straordinaria prevista da tale norma.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha applicato il principio secondo cui la sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista dall'art. 6, comma 11, del D.L. n. 119/2018 non è cumulabile con la sospensione feriale dei termini processuali ex L. n. 742/1969 nei casi di coincidenza o sovrapposizione dei periodi. Poiché la sentenza di primo grado era stata depositata l'8 gennaio 2019, il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. scadeva l'8 luglio 2019 e veniva poi prorogato, per effetto della sospensione di nove mesi, all'8 aprile 2020; l'appello, notificato il 6 aprile 2020, era quindi tempestivo. La decisione impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura è stata proposta per violazione di norme processuali, deducendo un vizio di nullità della decisione impugnata per errata declaratoria di inammissibilità dell'appello.
È stata invocata dalla parte ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte ha deciso la questione in base al regime dei termini di impugnazione.
Richiamati per il regime del giudicato e del termine lungo di impugnazione; la Corte ha applicato il termine semestrale ex art. 327 c.p.c.
art. 6, comma 11, D.L. n. 119/2018 conv. in L. n. 136/2018
Prevede una sospensione straordinaria di nove mesi dei termini di impugnazione; la Corte ha affermato che essa opera anche nel caso concreto, incidendo sulla scadenza del termine per appellare.
La sospensione feriale dei termini processuali non si cumula con quella straordinaria dell'art. 6, comma 11, D.L. n. 119/2018 quando i periodi coincidono o si sovrappongono.
art. 16, comma 1, D.L. n. 132/2014 conv. in L. n. 162/2014
Richiamato nel testo come norma che ha novellato il regime della sospensione feriale dei termini.
Massime di principio
- In tema di impugnazioni, la sospensione straordinaria dei termini prevista da una disciplina speciale può operare sul termine lungo di impugnazione e determinare una proroga della scadenza.
- La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione non è cumulabile con la sospensione feriale quando i rispettivi periodi coincidono o si sovrappongono, dovendosi evitare una duplicazione del beneficio temporale.
- Per verificare la tempestività dell'impugnazione occorre calcolare il termine lungo ex art. 327 c.p.c. e poi applicare, se spettante, la sola sospensione compatibile secondo il coordinamento tra le diverse discipline temporali.
- L'erronea declaratoria di tardività di un appello per mancata considerazione della sospensione dei termini integra vizio censurabile in cassazione e comporta cassazione con rinvio della decisione che abbia escluso la tempestività del gravame.
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