Sentenza del 22/12/2021 n. 41298 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della C.T.R. Abruzzo che aveva ritenuto non imponibili ai fini IRES e IRAP le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili ERP e aveva riconosciuto all'ATER l'equiparazione agli IACP (con conseguente applicazione della riduzione del 50% dell'aliquota IRES). L'Ufficio contestava inoltre la disconoscenza degli ammortamenti finanziari e la motivazione ritenuta insufficiente su taluni profili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso principale (primo e quarto motivo) e ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso incidentale dell'ATER (vizio di motivazione). In particolare la Corte ha affermato che: (i) l'ATER è soggetto all'IRES e all'IRAP e le plusvalenze derivanti dalla cessione degli immobili concorrono alla formazione della base imponibile (vincolo di destinazione delle somme è irrilevante ai fini fiscali); (ii) non è possibile estendere l'agevolazione del D.P.R. 601/1973, art. 6, comma 1, lett. c bis) (riduzione alla metà dell'IRES per gli IACP) alle ATER, trattandosi di norma agevolativa di stretta interpretazione; (iii) il capo della C.T.R. che rigettava l'appello incidentale dell'ATER è nullo per carenza motivazionale e la sentenza è cassata con rinvio alla C.T.R. di Pescara in diversa composizione anche per le spese di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6, comma 1, lett. c bis
Norma agevolativa che prevede la riduzione dell'IRES per gli 'istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati'. La Corte ha affermato che tale agevolazione è di stretta interpretazione e non può essere estesa alle ATER che non rientrano nell'esatto perimetro soggettivo previsto.
T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986) art. 73 (ex art. 87/74) e art. 86
Art. 73 definisce i soggetti passivi IRES; art. 86 disciplina la tassazione delle plusvalenze. La Corte ha stabilito che l'ATER, in quanto ente di natura commerciale/ente pubblico economico, è soggetto IRES e le plusvalenze da alienazione immobiliare concorrono al reddito imponibile ai sensi dell'art. 86.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 3, 4, 5
Norme che definiscono i soggetti e la base imponibile IRAP. La Corte ha ritenuto che l'ATER rientra tra i soggetti IRAP e che le plusvalenze fanno parte dei componenti positivi da considerare nella determinazione della base imponibile.
Elenca le categorie di enti esenti da IRES. La Corte richiama che va verificata l'effettiva natura e le funzioni dell'ente prima di applicare esenzioni; le ATER non rientrano automaticamente tra gli enti esenti.
L.R. Abruzzo 21 luglio 1999, n. 44, artt. 2, 3, 4, 9, 22, 23
Normativa regionale che ha trasformato gli IACP in ATER e ha definito la natura pubblica economica, compiti, fonti di finanziamento e obblighi contabili delle ATER. Utilizzata per confermare la natura commerciale/aziendale delle ATER.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 22, comma 3
Norma sulla prova dei costi dedotti; citata nella discussione dell'ATER relativa alla prova dei costi di costruzione e degli ammortamenti finanziari (oggetto del ricorso incidentale).
T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986) artt. 102 e 104
Artt. che disciplinano l'ammortamento strumentale e l'ammortamento finanziario. L'ATER sosteneva la diversa applicabilità dell'ammortamento finanziario agli immobili realizzati su concessione; la motivazione della C.T.R. su questo punto è stata ritenuta insufficiente dalla Cassazione (nullità per carenza motivazionale).
Codice Civile, artt. 2093 e 2201
Richiamati dall'Agenzia in relazione alla diversa natura giuridica e commerciale degli enti; la Corte considera la natura statutaria e l'attività effettiva per determinare la commercialità ai fini fiscali.
Massime di principio
- La qualificazione soggettiva (natura commerciale vs. ente non commerciale) prevale: se l'ente pubblico svolge attività commerciale e ha natura di ente pubblico economico, è soggetto a IRES/IRAP e le plusvalenze da cessione immobiliare concorrono al reddito imponibile.
- Il vincolo di destinazione delle somme (destinazione regionale delle entrate da vendite ERP) non esclude la tassazione: la disponibilità formale o vincolo di impiego non sottrae il provento alla formazione della base imponibile.
- Le norme agevolative fiscali sono di stretta interpretazione: benefici soggettivi (es. riduzioni d'imposta riservate agli IACP) non si estendono per analogia ad altre categorie non espressamente previste (es. ATER) se la lettera della norma non li contempla.
- In giudizio tributario la motivazione della decisione deve essere adeguata e comprensibile: un rigetto pronunciato senza spiegare le ragioni sostanziali può essere annullato per nullità e determinare il rinvio della causa.
- Per contestare l'imponibilità è determinante l'analisi dei fatti e degli elementi oggettivi (intestazione nei registri immobiliari, atti di cessione, conti correnti, statuto e bilanci): tali elementi sono utilizzati dall'Amministrazione finanziaria per dimostrare la disponibilità e la titolarità dei proventi.
- Ai fini IRAP la base imponibile si forma considerando i componenti positivi e negativi dell'attività d'impresa: le plusvalenze da alienazione immobiliari possono concorrere alla determinazione del valore della produzione netta, salvo diversa e precisa qualificazione normativa.
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