Sentenza del 22/12/2021 n. 1549 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa sosteneva la qualifica di imprenditore agricolo e che i fabbricati, utilizzati per attività agricole (conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti conferiti dai soci), erano soggetti a ruralità e quindi esenti da ICI per l'anno 2009. Il Comune aveva notificato un avviso di accertamento ICI per l'anno 2009 richiedendo il pagamento di Euro 26.627,00. La cooperativa aveva presentato istanze di variazione/annotazione catastale per il riconoscimento della categoria D/10 (rurale) e di annotazione della ruralità; dopo il rigetto in primo e secondo grado, la cooperativa ha chiesto la revocazione della sentenza regionale denunciando un errore di fatto (sosteneva che le domande e la dichiarazione sostitutiva erano presenti e tempestive).
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale (Sez. X) ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che, anche assumendo esistesse un errore materiale sulla presenza o tempestività della documentazione, tale errore non fosse stato decisivo per l'esito del giudizio, poiché dagli atti risultava che non era stata annotata nei registri catastali la classificazione rurale richiesta e la giurisprudenza consolidata attribuisce rilievo determinante alla classificazione catastale/annotazione per l'esenzione. Pertanto la revocazione è stata rigettata e la società condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Usato per sostenere la qualifica di imprenditore agricolo della cooperativa; la Corte ha riconosciuto lo status ma ha precisato che tale qualità non è sufficiente a determinare l'esenzione fiscale senza la corrispondente classificazione/annotazione catastale.
Richiamato per definire l'ambito dell'attività agricola (e quindi l'utilizzo dei fabbricati); non è stato però ritenuto sufficiente per l'esenzione fiscale in assenza di annotazione catastale.
D.L. 557/1993, art. 9, comma 3-bis
Norma che disciplina l'esenzione ICI per determinati immobili agricoli; la sua efficacia è collegata al possesso del requisito di ruralità che, secondo la giurisprudenza applicata, si attesta mediante la classificazione catastale/annotazione.
D.L. 70/2011, art. 7, comma 2-bis
Consente la presentazione di una dichiarazione/autocertificazione per la variazione catastale con efficacia retroattiva; la CTR ha però richiamato l'orientamento secondo cui la mera autocertificazione non è sufficiente a determinare il beneficio fiscale se il procedimento non si è concluso con l'annotazione in atti.
D.M. Economia e Finanze 26 luglio 2012
Regole amministrative per l'annotazione/variazione catastale: il procedimento deve concludersi con l'annotazione nei registri catastali perché l'effetto fiscale sia riconosciuto.
Codice di Procedura Civile, art. 395, comma 1, n. 4
Definisce l'errore di fatto che può giustificare la revocazione: errore di percezione o svista materiale risultante dagli atti e decisivo per la decisione. La CTR ha ritenuto che, nel caso di specie, l'eventuale errore non fosse decisivo.
Norma procedurale di riferimento per l'impugnazione e per i rimedi nel processo tributario; richiamata come base procedurale per l'istanza di revocazione avanti alla giurisdizione tributaria.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. Unite n. 18565/2009 e successive)
Principio consolidato secondo cui, ai fini dell'esenzione per ruralità, è dirimente la classificazione catastale/annotazione ufficiale: la procedura di variazione/annotazione (anche se autocertificata) deve concludersi con l'annotazione in atti per produrre effetti fiscali retroattivi; in mancanza, si fa riferimento alle emergenze catastali dell'anno imposto.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione fiscale per ruralità è determinante la classificazione catastale/annotazione ufficiale: la mera utilizzazione agricola del fabbricato o la qualifica di soggetto agricolo non bastano se la categoria catastale non riporta la ruralità.
- Le domande di variazione o le autocertificazioni atte a far conseguire la categoria A/6 o D/10 producono effetti fiscali retroattivi solo se il procedimento si conclude con l'annotazione nei registri catastali; pertanto conservare la prova dell'annotazione è essenziale.
- In caso di contestazione tributaria, verificare le visure catastali storiche relative all'anno d'imposta: il dato catastale prevale per la qualificazione fiscale dell'immobile fino a prova dell'avvenuta annotazione.
- La revocazione per errore di fatto richiede che l'errore sia chiaramente desumibile dagli atti e sia stato decisivo per la decisione: non basta una possibile svista se l'esito sarebbe stato lo stesso per altri motivi giuridici.
- Prima di agire giudizialmente, è consigliabile esperire e documentare compiutamente tutte le procedure amministrative (variazioni catastali, annotazioni) e, se necessario, impugnare tempestivamente eventuali omissioni o dinieghi, perché l'onere probatorio grava sul contribuente.
- Chi impugna una decisione tributaria rischia la condanna alle spese in caso di inammissibilità o rigetto; valutare la fondatezza documentale e giuridica dell'istanza di revocazione prima di promuoverla.
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