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Sentenza

Sentenza del 22/12/2021 n. 861 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Convenzione Italia - Francia contro le doppie imposizioni - Legge del 07.01.1992, n. 20: la certificazione della Direzione Generale delle Finanze Pubbliche della Repubblica Francese è idonea a provare la sussistenza dei requisiti ad usufruire dei benefici convenzionali - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza di primo grado sostenendo che la contribuente non aveva prodotto il certificato previsto dall'art. 29 della Convenzione Italia - Francia (che non ammetterebbe equipollenti), che la certificazione francese sarebbe mera dichiarazione di parte e che non era provato il pagamento delle imposte in Francia né la residenza estera. Il giudice d'appello ha ritenuto infondati i motivi: la parte aveva prodotto una certificazione della Direzione Generale delle Finanze Pubbliche francese che attestava i redditi dichiarati in Francia e la residenza fiscale ai sensi della Convenzione; tale certificazione, essendo proveniente dall'Autorità fiscale francese, è idonea a provare i requisiti per fruire dei benefici convenzionali e non è atto di parte. Non sono richieste "formule sacramentali" né la presentazione del modulo predisposto dall'Amministrazione italiana, posto che la Convenzione non lo prevede. La documentazione complessiva (dichiarazioni, certificati che non risultano pendenze, corrispondenza con il fisco francese) prova anche l'avvenuto pagamento delle imposte in Francia. Quanto alla residenza, è provato per fatti concreti (presenza in Francia per 8 mesi su 12, acquisto di abitazione, residenza del coniuge, attività lavorativa stabile) e il ritardo nell'iscrizione all'AIRE non è decisivo; inoltre l'appartenenza del datore di lavoro al gruppo italiano o francese non incide sulla determinazione della residenza fiscale.

La decisione

L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate è stato rigettato; la sentenza di primo grado è confermata. Le spese di giudizio sono compensate. In sintesi, è stato riconosciuto il diritto della resistente a beneficiare delle disposizioni della Convenzione Italia - Francia sulla base della certificazione dell'Autorità fiscale francese e della documentazione prodotta; non è stata accolta l'interpretazione dell'Amministrazione che richiedeva il modulo di dichiarazione italiano o prove addizionali non previste dalla Convenzione.

Norme richiamate

  • Convenzione tra Italia e Francia contro le doppie imposizioni

    Legge 07.01.1992, n. 20; art. 29

    L'art. 29 e la Convenzione nel suo complesso non richiedono formule particolari né l'uso del modello di dichiarazione italiano; una certificazione rilasciata dall'Autorità fiscale francese che attesti residenza fiscale e redditi dichiarati è idonea a provare i requisiti per i benefici convenzionali.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

    Principi richiamati: per determinare la residenza fiscale rilevano la presenza fisica nel Paese, la disponibilità di un'abitazione e il centro degli interessi personali e professionali; tali criteri sono decisivi indipendentemente dall'iscrizione anagrafica formale.

Massime di principio

  • Una certificazione rilasciata dall'Autorità fiscale estera che dichiari la residenza fiscale del soggetto e i redditi dichiarati in quel Paese è, di norma, idonea a comprovare i requisiti per i benefici di una convenzione contro le doppie imposizioni.
  • L'Amministrazione finanziaria nazionale non può imporre, come condizione per l'accesso ai benefici convenzionali, la presentazione di un modulo o di una dichiarazione secondo un modello proprio se la Convenzione non lo prevede.
  • Non è necessario ricercare 'formule sacramentali' o formalismi non previsti dalla Convenzione: vale la sostanza della certificazione rilasciata dall'autorità fiscale competente.
  • La prova dell'effettivo pagamento delle imposte estere può essere fornita da una valutazione complessiva dei documenti (certificati fiscali, dichiarazioni, certificazioni di mancanti pendenze, corrispondenza con il fisco estero) e non solo da una singola tipologia di documento.
  • La residenza fiscale va valutata con criteri di fatto (presenza fisica prevalente, abitazione, centro degli interessi) e la tardiva iscrizione all'AIRE non è, di per sé, determinante in presenza di prove documentali contrarie.
  • La nazionalità o la sede del datore di lavoro (italiana o straniera) è irrilevante per l'accertamento della residenza fiscale del lavoratore quando questi abbia il centro dei suoi interessi e la residenza fiscale in un altro Stato.

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