Sentenza del 22/12/2021 n. 309 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
TARI - Unità immobiliari - Carattere rurale - Strumentalità attività agricola - Esenzione IMU - Non applicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente impugna avvisi di accertamento TARI per gli anni 2014-2016 riguardanti due unità immobiliari ad uso abitativo, sostenendo che le unità hanno carattere rurale e sono strumentali all'attività agricola (quindi esenti come per l'IMU), che gli avvisi mancherebbero di motivazione circa i criteri di calcolo e che va riconosciuta una riduzione della tariffa per la distanza del punto di raccolta superiore a 500 metri e per mancata fruizione del servizio per presunta mancata consegna dei contenitori
La decisione
La Commissione regionale ha respinto l'appello e dichiarato legittimi gli avvisi TARI. Motivazioni principali: 1) L'esenzione o trattamento rilevante per l'IMU non si trasferisce automaticamente alla TARI poiché i tributi hanno presupposti impositivi distinti. La TARI ha per presupposto il possesso o la detenzione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani; per i fabbricati rurali ad uso abitativo le eventuali riduzioni o esenzioni spettano ai regolamenti comunali e nel caso concreto il Comune non prevedeva alcuna esenzione. Il contribuente non ha dimostrato che gli immobili producessero esclusivamente rifiuti speciali smaltiti autonomamente. 2) Gli avvisi contenevano gli elementi essenziali (dati catastali, superfici, numero occupanti, tariffa) tali da soddisfare il requisito motivazionale dell'atto impositivo; quindi non vi è vizio di motivazione. 3) La circostanza della distanza e la presunta mancata fruizione del servizio non sono state efficacemente provate dal contribuente: il Comune documentò la consegna dei contenitori e il regolamento comunale richiede che il contribuente indichi nella dichiarazione l'esistenza di condizioni per agevolazioni o riduzioni, onere che il ricorrente non ha assolto. Spese processuali a carico del ricorrente.
Norme richiamate
legge 23.12.2013, n. 147 (IUC)
art. 1, commi 639, 641, 659
La IUC comprende tributi diversi con presupposti distinti; il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani (comma 641); per i fabbricati rurali ad uso abitativo eventuali riduzioni o esenzioni sono regolate dai regolamenti comunali (comma 659).
decreto legge 6.12.2011, n. 201 (convertito)
art. 13, commi 2, 8, 9-bis
Il comma 2 individua il presupposto IMU; il comma 8 prevede riduzione aliquota per fabbricati rurali strumentali; il comma 9-bis riguarda i fabbricati costruiti e destinati alla vendita e non è applicabile alla fattispecie in esame. Tali disposizioni IMU non determinano automaticamente esenzioni TARI.
decreto legge 30.12.1993, n. 557 (convertito)
Riferimento alla disciplina dei fabbricati rurali e al loro inquadramento catastale, utile per IMU ma non sufficiente a escludere la TARI se non prova la non produzione di rifiuti urbani.
Regolamento comunale UIC di Stroncone
art. 65 e delibera consiliare n. 46 del 3.9.2014
Il regolamento impone al contribuente di dichiarare la sussistenza di condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; l'assenza di tale dichiarazione impedisce la concessione d'ufficio della riduzione.
Giurisprudenza citata
Cass. 31.10.2017, n. 25936; Cass. 8.11.2017, n. 26431; Cass. 24.1.2018, n. 1694; altre pronunce
La sentenza 25936/2017 riguarda IMU/ICI e non è pertinente alla TARI; le pronunce sulla motivazione degli atti tributari precisano che l'amministrazione deve indicare gli elementi essenziali dell'accertamento ma non è tenuta a motivare l'esclusione di ogni possibile agevolazione in assenza di specifica situazione e salvo che il contribuente non alleghi e provi il diritto.
Massime di principio
- L'esonero o trattamento fiscale previsto per l'IMU non si trasferisce automaticamente alla TARI: i presupposti dei due tributi sono diversi e vanno valutati separatamente.
- Per la TARI il presupposto è la disponibilità di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani; il contribuente che sostiene che un immobile non produce rifiuti urbani deve fornire prova documentale del carattere di rifiuti speciali e del loro smaltimento autonomo.
- Eventuali riduzioni o esenzioni per fabbricati rurali ad uso abitativo dipendono dal regolamento comunale: verificare sempre il regolamento locale e segnalare esplicitamente nella dichiarazione le condizioni per agevolazioni.
- L'atto impositivo soddisfa il requisito di motivazione se riporta gli elementi essenziali (dati catastali, superfici, numero occupanti, tariffa applicata) che consentono al contribuente di conoscere an e quantum e di contestare l'imposta; per contestare il calcolo occorre produrre elementi precisi che dimostrino errori o dati diversi.
- È a carico del contribuente l'onere di indicare e provare le condizioni per riduzioni o esenzioni nella dichiarazione UIC; in mancanza l'amministrazione non è obbligata a ricalcolare d'ufficio la tariffa.
- Conservare e produrre prove documentali relative alla consegna o mancata consegna dei contenitori e alla effettiva fruizione del servizio di raccolta rifiuti se si intende chiedere una riduzione per mancata prestazione del servizio.
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