Sentenza del 22/12/2021 n. 195 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
IMPOSTA UNICA SULLE SCOMMESSE E SUI CONCORSI PRONOSTICI - SOGGETTO PASSIVO - Titolare di ricevitoria Bookmaker estero operante in Italia senza concessione - Soggettività passiva - Configurabilità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento per l'imposta unica sulle scommesse (d.lgs. 23.12.1998, n. 504) relativi ad anni dal 2007 al 2012; questioni sollevate: (i) soggettività passiva (se soggetti passivi siano i CTD/ricevitorie o i bookmaker esteri coobbligati), (ii) territorialità dell'imposta (se rileva la raccolta materiale in Italia o l'accettazione dal bookmaker estero), (iii) correttezza della motivazione e notifica del PVC (contraddittorio endoprocedimentale), (iv) corretta quantificazione dell'imposta (mancata richiesta della composizione delle giocate al bookmaker estero e applicazione di aliquote/valutazioni induttive), (v) applicazione di sanzioni e omessa segnalazione di inizio attività, (vi) profili di compatibilità con il diritto UE (libera prestazione di servizi, libertà di stabilimento, discriminazione) e con la Costituzione (art.3).
La decisione
La Commissione regionale ha respinto la maggior parte degli appelli, confermando la legittimità degli avvisi di accertamento quanto al tributo per i bookmakers esteri e per i CTD a decorrere dal 2011; ha invece dichiarato l'estinzione del giudizio (cessazione della materia del contendere) per tutte le pretese fiscali nei confronti dei CTD relative alle annualità precedenti al 2011 (in linea con la pronuncia della Corte Costituzionale n.27/2018 e l'intervento dell'Agenzia in autotutela). La Commissione ha accolto gli appelli unicamente con riguardo alle sanzioni (sia per i bookmaker esteri sia per i CTD) annullandole per l'esistenza di obiettive condizioni di incertezza giuridica sull'applicazione della norma; ha respinto le censure su contraddittorio endoprocedimentale e motivazione degli avvisi e ha ritenuto legittime le determinazioni induttive della base imponibile operate dall'Amministrazione (art.24 d.l.98/2011). Ha compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
d.lgs. 23.12.1998, n. 504
L'art.1 istituisce l'imposta unica sulle scommesse; l'art.3 individua come soggetti passivi 'coloro che gestiscono' le scommesse. La giurisprudenza e la legge interpretativa 2010 hanno esteso l'interpretazione di 'gestione' anche alla raccolta esercitata da ricevitorie/CTD, in quanto attività gestoria che realizza il presupposto impositivo.
legge 13.12.2010, n. 220
art. 1, commi 64 e 66 (lett. a) e b))
Disposizione interpretativa che chiarisce che l'imposta è dovuta anche se la raccolta avviene senza concessione e che 'gestore' comprende chiunque gestisca, anche per conto di terzi; stabilisce altresì la solidarietà del mandante (bookmaker) per l'imposta dovuta dal gestore per conto terzi.
Corte Costituzionale
sentenza 14.2.2018, n. 27
Ha dichiarato l'illegittimità di art.3 d.lgs. n.504/1998 e di art.1 comma 66 lett. b) L. n.220/2010 nella parte in cui, per le annualità anteriori al 2011, assoggettavano le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione all'imposta, perché in quel periodo non era possibile la traslazione dell'imposta sulle commissioni già fissate.
Corte di Giustizia UE
sentenza 26.2.2020, C‑788/18
Ha ritenuto che l'art.56 TFUE non osti a una normativa nazionale che assoggetti a imposta i CTD stabiliti nello Stato membro e, solidalmente, gli operatori di scommesse stabiliti in altro Stato membro, indipendentemente dall'assenza di concessione; quindi la disciplina nazionale non è necessariamente incompatibile con la libertà di prestazione di servizi.
d.l. 6.7.2011, n. 98 (conv. L. 15.7.2011, n. 111)
Autorizza l'Amministrazione ad accertare e rettificare basi imponibili anche con metodologie induttive; in mancanza di documentazione rilevante è legittimo determinare la base imponibile induttivamente, ad es. utilizzando la raccolta media provinciale e applicando l'aliquota massima prevista.
d.lgs. 18.12.1997, n. 472
Prevede l'esimente delle sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata di una norma; la Commissione ha ritenuto applicabile tale esimente alle fattispecie oggetto dei giudizi per gli anni considerati.
legge 15.12.1998, n. 422 / legge n. 288/1998
art.1, comma 2, lett. b) (richiamata in motivazione)
Richiama il criterio per cui l'imposta si applica alle scommesse 'accettate nel territorio italiano', interpretato in giurisprudenza nel senso che la raccolta e l'incasso in Italia costituiscono il luogo di concluzione del contratto imponibile.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (ordinanze 2021)
numerose ordinanze (es. n. 8757/2021 e successive)
Ha affermato in via prevalente che le ricevitorie/CTD svolgono attività gestoria (raccolta) che costituisce il presupposto impositivo, e ha riconosciuto la legittimità di applicare l'imposta e la territorialità sulla base della raccolta materiale in Italia.
Massime di principio
- Chi raccoglie materialmente le giocate in Italia (ricevitore/CTD) può essere considerato soggetto passivo dell'imposta sulle scommesse: la 'gestione' comprende anche la raccolta, l'incasso, la ricezione e il rilascio della ricevuta al giocatore.
- Per le annualità anteriori al 2011 le ricevitorie/CTD non sono ritenute responsabili se non era possibile la traslazione dell'imposta sulle commissioni (Corte Costituzionale n.27/2018); da 2011 in poi i CTD possono essere assoggettati.
- La territorialità si concretizza con la raccolta/incasso in Italia: il luogo di raccolta materiale può determinare l'obbligo tributario anche se l'accettazione formale avviene da un bookmaker estero.
- In assenza di documentazione idonea del contribuente, l'Amministrazione può determinare induttivamente la base imponibile (metodologie previste da d.l.98/2011, art.24) e applicare aliquote massime previste dalla normativa.
- Le sanzioni amministrative possono essere annullate se esisteva un'obiettiva incertezza interpretativa della norma al momento dei fatti (esimente art.6 comma 2 d.lgs. 472/1997).
- Il mancato esperimento di un contraddittorio endoprocedimentale o la mancata notifica del PVC non invalida automaticamente l'atto per tributi 'non armonizzati' salvo che il contribuente dimostri concretamente quali difese avrebbe svolto e non si tratti di eccezione pretestuosa.
- Gli aspetti di compatibilità con il diritto UE (libera prestazione di servizi, libertà di stabilimento) non impediscono allo Stato membro di tassare CTD e operatori esteri purché la disciplina non sia discriminatoria e sia proporzionata: la Corte di Giustizia ha ritenuto compatibile la normativa italiana nelle fattispecie esaminate.
- In procedimenti analoghi, il contribuente deve documentare tempestivamente la composizione delle giocate e gli elementi organizzativi per evitare la determinazione induttiva e l'applicazione di aliquote massime.
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