Cassazione Civile, Ordinanza n. 07099/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo fallimentare di un credito relativo a somme dovute al gestore del Fondo di garanzia per le PMI, in seguito all’escussione della garanzia prestata a favore di un finanziamento concesso da un istituto di credito alla società poi fallita. Il giudice delegato aveva escluso l’ammissione del privilegio richiesto; il tribunale, decidendo sull’opposizione allo stato passivo, aveva confermato l’esclusione ritenendo che il diritto del gestore del Fondo fosse una mera surroga legale nei diritti del creditore originario e che, quindi, non potesse attribuirsi al surrogante una posizione privilegiata più ampia di quella del creditore sostituito. Con il ricorso per cassazione l’ente ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9 del d.lgs. 123/1998, dell’art. 1203 c.c., dell’art. 23, comma 33, l. 449/1997 e dell’art. 8-bis l. 33/2015, sostenendo che le prestazioni di garanzia ex art. 2, comma 100, l. 662/1996 rientrano nella disciplina degli interventi pubblici di sostegno alle imprese e che il credito restitutorio del gestore, sorto per l’escussione della garanzia, è assistito da privilegio anche in sede fallimentare.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi di ricorso, richiamando un orientamento ormai consolidato secondo cui i crediti restitutori riferiti alle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia hanno natura privilegiata ai sensi dell’art. 8-bis l. 33/2015, purché la liquidazione sia successiva all’entrata in vigore della norma, anche se il credito garantito deriva da un contratto anteriore. Ha inoltre ribadito che, in tema di riparto dell’attivo fallimentare, il privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998 assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le PMI escusso dall’istituto finanziatore a seguito dell’inadempimento del beneficiario, dovendosi dare alla norma interpretazione estensiva in ragione della finalità pubblica di sostegno. Perciò il decreto del tribunale è stato cassato con rinvio al Tribunale di Cuneo in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di ammissione al passivo conformandosi ai principi enunciati.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato utilizzato come parametro del vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge
richiamato dalla ricorrente quale base della disciplina degli interventi pubblici di sostegno alle imprese
ritenuto applicabile in via estensiva al credito del gestore del Fondo di garanzia escusso dall’istituto finanziatore, con riconoscimento del privilegio nel riparto fallimentare
invocato dal tribunale per sostenere la natura di surroga legale, ma la Corte ha valorizzato la disciplina speciale e la finalità pubblica sottesa al privilegio
art. 23, comma 33, l. 449/1997
richiamato dalla ricorrente come norma di raccordo della disciplina del credito privilegiato
riconosce natura privilegiata ai crediti restitutori relativi alle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia, se la liquidazione è successiva all’entrata in vigore della legge
art. 2, comma 100, lett. a, l. 662/1996
norma istitutiva del Fondo di garanzia per le PMI, richiamata per qualificare l’intervento come garanzia pubblica a sostegno del credito bancario
art. 2, comma 4, d.m. 20.6.2005
richiamato nel provvedimento impugnato come base normativa della domanda di insinuazione con privilegio
art. 24, comma 33, l. 662/1996
richiamato nel provvedimento impugnato tra le fonti poste a sostegno della pretesa privilegiata
richiamato dalla ricorrente per evidenziare che la concessione di garanzia è una forma di intervento prevista dal decreto
art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998
norma speciale sul privilegio dei crediti pubblici di sostegno, interpretata estensivamente dalla Corte in coerenza con la finalità pubblica della misura
Massime di principio
- In tema di riparto dell’attivo fallimentare, il credito del gestore del Fondo di garanzia per le PMI, sorto per l’escussione della garanzia da parte dell’istituto finanziatore, può essere ammesso al privilegio previsto dalla disciplina speciale degli interventi pubblici di sostegno alle imprese.
- La qualificazione del credito del gestore come surrogazione nei diritti del creditore originario non impedisce il riconoscimento del privilegio quando la normativa speciale attribuisca natura privilegiata al credito restitutorio sorto a seguito dell’intervento pubblico.
- Le norme che prevedono privilegi a tutela di interventi pubblici di sostegno alle imprese devono essere lette in modo estensivo, in coerenza con la finalità pubblicistica della misura, senza restringere la tutela per il solo fatto che il finanziamento garantito sia stato stipulato in epoca anteriore.
- Ai fini dell’applicazione dell’art. 8-bis l. 33/2015, rileva che la liquidazione delle somme a titolo di perdite del Fondo sia successiva all’entrata in vigore della legge; non è invece decisivo che il rapporto di finanziamento garantito sia precedente.
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