Cassazione Civile, Ordinanza n. 02727/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasceva dalla gestione, tramite un promotore finanziario legato alla banca, dei rapporti bancari e di investimento di un cliente deceduto. Secondo gli eredi, il promotore si era appropriato di somme del de cuius, effettuando bonifici, giroconti e operazioni di investimento rischiose, anche mediante l’utilizzo delle credenziali informatiche del cliente, con danno patrimoniale e non patrimoniale. Il Tribunale aveva condannato in solido banca e promotore; la Corte d’appello aveva confermato la condanna della banca valorizzando la sentenza penale di patteggiamento del promotore e gli altri elementi indiziari. In cassazione la banca deduceva, in sintesi: la violazione delle clausole contrattuali che imponevano ai clienti di non comunicare i codici di accesso; l’omessa pronuncia e motivazione apparente sul punto; la violazione delle norme di correttezza, adempimento e interpretazione contrattuale; l’erronea valorizzazione della sentenza penale e di alcuni indizi; l’erronea imputazione alla banca anche delle perdite derivanti da ordini scritti sottoscritti dai clienti; la mancanza di prova del danno; e un vizio sulla decorrenza degli interessi sulla somma liquidata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, con esame congiunto, il primo, secondo, terzo e nono motivo, assorbendo i restanti. Ha affermato che, in materia di responsabilità dell’intermediario per i danni causati dal promotore finanziario, la condotta del cliente che consegni consapevolmente al promotore i codici di accesso ai propri conti, in violazione delle prescrizioni negoziali che impongono di custodirli con cura e che addossano al cliente le conseguenze dell’uso illecito, integra una condotta anomala idonea a interrompere il nesso di occasionalità necessaria tra l’illecito del promotore e le mansioni affidategli. La Corte territoriale, invece, aveva trascurato la clausola contrattuale e aveva fondato la decisione solo sull’elemento soggettivo e sull’assenza di collusione del cliente. Per tali ragioni la sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
La memoria depositata dagli intimati non formalmente costituiti è stata dichiarata inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dedotto come vizio di omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla pretesa violazione contrattuale dei clienti nella custodia dei codici di accesso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per omessa pronuncia e motivazione apparente su specifici motivi di appello.
artt. 1175, 1176, 1218, 1222, 1227, 1372, 1374, 1375 c.c.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la rilevanza degli obblighi contrattuali dei clienti e della loro violazione, nonché del concorso colposo nella produzione del danno.
Richiamato nel tentativo di contestare la ricostruzione della condotta del promotore come truffaldina.
Richiamato quale norma di responsabilità aquiliana rispetto alla condotta illecita del promotore.
Invocato per lamentare motivazione apparente della sentenza di appello.
Richiamato in più motivi per contestare la valutazione delle prove e l’affermazione di circostanze fattuali.
Richiamato per censurare la valutazione delle prove documentali e indiziarie.
Invocato nel contesto della doglianza sulla responsabilità patrimoniale e sulle conseguenze della condotta del cliente.
Richiamato con riferimento alle dichiarazioni rese in giudizio dalla parte.
Invocato per attribuire efficacia probatoria al documento sul profilo di rischio.
Richiamati in tema di prova per presunzioni e valutazione degli indizi.
Richiamato per la liquidazione del danno risarcibile.
Richiamato per il criterio di risarcibilità del danno conseguenza.
Richiamati per il nesso di causalità tra condotta e danno.
art. 31 TUF (D.Lgs. n. 58 del 1998)
La responsabilità dell’intermediario per i danni arrecati dai promotori è esclusa quando il danneggiato tenga una condotta agevolatrice anomala, tale da interrompere il nesso di occasionalità necessaria; il cliente che consegna consapevolmente i codici di accesso in violazione delle prescrizioni negoziali pone una condotta che esclude la responsabilità del preponente.
art. 108 del regolamento Consob n. 16190 del 2007
Richiamato come divieto normativo coerente con il principio che il cliente non può consegnare somme o credenziali all’agente/promotore in modo da agevolare l’illecito.
art. 31, comma 2-bis, D.Lgs. n. 58 del 1998
Richiamato come previsione che conferma il divieto di consegna di denaro al promotore e l’anomalia della condotta del cliente.
La condotta anomala del danneggiato può integrare concorso colposo e comportare riduzione del risarcimento.
Massime di principio
- Nella responsabilità dell’intermediario per i fatti del promotore finanziario, il nesso di occasionalità necessaria si interrompe quando il cliente tenga una condotta consapevolmente agevolatrice e anomala, tale da favorire l’illecito e far venir meno il collegamento funzionale con l’incarico.
- La consegna volontaria e consapevole al promotore delle credenziali di accesso ai conti, in violazione delle clausole contrattuali che impongono la custodia riservata dei codici e attribuiscono al cliente le conseguenze del loro uso illecito, può escludere la responsabilità dell’intermediario.
- La sola assenza di collusione tra cliente e promotore non è sufficiente a fondare la responsabilità della banca se il giudice omette di valutare la specifica violazione contrattuale e il suo effetto interruttivo del nesso causale.
- La condotta del danneggiato, se connotata da anomalia e idonea ad agevolare l’illecito, può incidere anche come concorso colposo ex art. 1227, comma 1, c.c., con possibile riduzione del risarcimento.
- Ai fini della responsabilità per fatti del promotore, occorre verificare non solo l’illecito del promotore, ma anche se il comportamento del cliente abbia reso prevedibile e autonomamente agevolato l’abuso, specie quando siano violate regole negoziali elementari di prudenza.
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