Cassazione Civile, Ordinanza n. 34438/2024 del 25/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale sugli anni d'imposta 2010 e 2011, l'amministrazione finanziaria aveva recuperato maggiore IVA per il 2010 nei confronti di una società, ritenendo che alcune operazioni fossero soggettivamente inesistenti e inserite in una frode carosello, sulla base anche di verifiche doganali e segnalazioni antifrode. La contribuente aveva contestato l'atto impositivo e aveva ottenuto accoglimento sia in primo grado sia in appello. In cassazione l'ufficio ha proposto tre motivi: 1) violazione del giudicato e dell'art. 6, comma 11, d.l. 119/2018, sostenendo che la CTR avesse erroneamente considerato coperta da giudicato una precedente sentenza relativa ad altro anno d'imposta, senza calcolare la sospensione automatica del termine per impugnare prevista dalla definizione agevolata delle liti fiscali; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, poiché la CTR aveva motivato per relationem ad altra decisione senza un autonomo confronto critico con l'appello; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando una errata ripartizione dell'onere della prova in materia di operazioni soggettivamente inesistenti e frode carosello. La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo, rilevando che la sospensione del termine per impugnare prevista dalla definizione agevolata opera automaticamente e che, nel caso concreto, il giudicato esterno non si era formato; ha inoltre osservato che il mero rinvio alla precedente sentenza era troppo scarno per integrare una motivazione autonoma, richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla motivazione per relationem. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza della CTR Campania e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, perché riesamini la controversia attenendosi ai principi richiamati. Il primo motivo è stato ritenuto fondato e assorbente; gli altri motivi non sono stati esaminati nel merito perché assorbiti. La Cassazione ha dunque escluso l'efficacia del giudicato esterno invocato dalla sentenza impugnata e ha censurato anche la debolezza della motivazione per relationem.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per violazione di legge e nullità processuale
richiamato per contestare l'erronea affermazione della formazione del giudicato formale
art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018
la sospensione del termine per impugnare nelle liti fiscali definite in via agevolata opera automaticamente, a prescindere dalla domanda di parte, e incide sul computo del passaggio in giudicato
invocato ai fini della dedotta nullità per motivazione apparente
richiamato unitamente all'art. 132 c.p.c. per il requisito della motivazione
artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992
richiamati come norme sul contenuto della motivazione e sulla disciplina del processo tributario
richiamato per la censura relativa al riparto dell'onere probatorio nelle operazioni asseritamente soggettivamente inesistenti
richiamato per la disciplina della definizione agevolata delle liti fiscali
richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 119/2018
Cass., Sez. U., n. 14815/2008
la motivazione per relationem è legittima solo se rinvia a decisione già passata in giudicato tra le parti oppure se riproduce e recepisce autonomamente la motivazione richiamata
Cass. n. 33069/2022
richiamata per affermare che la sospensione ex art. 6, comma 11, d.l. 119/2018 opera automaticamente e si cumula con la sospensione processuale Covid-19, ma non con la sospensione feriale
Massime di principio
- Nelle liti fiscali rientranti nella definizione agevolata ex art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, la sospensione del termine per impugnare opera automaticamente e deve essere considerata nel calcolo del passaggio in giudicato, anche se la parte non abbia presentato istanza di definizione.
- Il giudicato esterno non può essere affermato se il termine per impugnare della decisione presupposta non è ancora decorso per effetto di una sospensione legale del termine.
- La motivazione per relationem è legittima solo se il richiamo riguarda una decisione già passata in giudicato tra le parti oppure se la motivazione richiamata è integralmente e autonomamente recepita dal giudice che decide; un mero rinvio sintetico e non critico integra motivazione apparente.
- Quando il primo motivo investe validamente un presunto giudicato esterno o un vizio radicale della motivazione, esso può essere assorbente rispetto agli ulteriori motivi di ricorso.
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