Cassazione Civile, Ordinanza n. 26347/2023 del 12/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da verifiche doganali su importazioni di lamiere e nastri di alluminio dal Venezuela, per le quali erano stati contestati l'uso di certificati di origine non conformi al modello richiesto e timbri non corrispondenti allo specimen trasmesso dall'autorità doganale venezuelana alla Commissione europea. All'esito dei controlli l'Ufficio aveva emesso inviti di pagamento e atti di rettifica, poi impugnati davanti al giudice tributario e confermati nei due gradi di merito. Nel successivo giudizio di legittimità era stato proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) deduzione del giudicato favorevole ottenuto da altro coobbligato/importatore su molte delle medesime partite e invocazione dell'efficacia riflessa del giudicato; 2) violazione dell'art. 58 d.lgs. 546/1992 per avere il giudice d'appello ritenuto inammissibile la produzione di certificati di origine emessi dopo la sentenza di primo grado; 3) violazione degli artt. 57 e 58 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 24 Cost. per la medesima declaratoria di inammissibilità; 4) vizio motivazionale e violazione dell'art. 11, comma 5-bis, d.lgs. 374/1990, oltre che dei criteri sull'onere della prova, in relazione alla ritenuta sufficienza motivazionale degli inviti di pagamento; 5) vizio motivazionale e violazione dell'art. 220 del Reg. CEE n. 2913/1992 e del principio di buona fede, per l'esclusione dei presupposti per il non recupero a posteriori dei dazi. La società ha poi proposto revocazione della precedente sentenza di Cassazione, deducendo errore di fatto sulla data di passaggio in giudicato della sentenza favorevole resa nei confronti del coobbligato: la Corte, infatti, aveva ritenuto che quel giudicato si fosse formato quando la sentenza d'appello oggetto di ricorso per cassazione era ormai già stata depositata, con conseguente necessità di azionare la revocazione e non il ricorso ordinario; la ricorrente ha invece chiarito che la data corretta del giudicato era successiva al deposito della sentenza di appello, rendendo quindi ammissibile il motivo di cassazione fondato sul giudicato esterno.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, riconoscendo la sussistenza di un errore di fatto nell'indicazione della data di formazione del giudicato esterno. Revocata la precedente sentenza n. 13987/2019, ha ritenuto ammissibile e fondato il primo motivo del ricorso per cassazione, relativo all'efficacia del giudicato favorevole ottenuto da altro coobbligato in relazione alle medesime importazioni. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La revocazione della sentenza di Cassazione è ammessa solo per errore percettivo o svista materiale, non per errore di giudizio su fatti controversi.
Il giudicato esterno non opera automaticamente in ogni contesto; nei tributi armonizzati l'efficacia riflessa va verificata alla luce del diritto dell'Unione e dei limiti individuati dalla giurisprudenza unionale.
Il condebitore solidale può opporre al creditore il giudicato favorevole intervenuto tra quest'ultimo e altro condebitore; il principio è richiamato come applicabile anche in materia tributaria e doganale, nei limiti compatibili con il diritto unionale.
La Corte richiama la norma nel quadro della possibilità di produrre in appello documenti sopravvenuti, censurando la precedente declaratoria di inammissibilità solo perché il documento era stato formato dopo la decisione di primo grado.
È evocato dalla ricorrente per contestare la pronuncia di inammissibilità della produzione documentale e delle deduzioni difensive in appello.
art. 24 Cost.
È invocato a sostegno del diritto di difesa rispetto alla preclusione alla produzione documentale sopravvenuta.
art. 11, comma 5-bis, d.lgs. n. 374/1990
Richiamato quale parametro della censura sulla motivazione degli inviti di pagamento e degli avvisi di rettifica.
art. 220 Reg. CEE n. 2913/1992
La ricorrente deduceva che non ricorressero i presupposti per il recupero a posteriori dei dazi; la Corte, però, non decide nel merito perché il motivo resta assorbito.
art. 81 Reg. CEE n. 2454/93
Norma richiamata nei fatti per la non conformità dei timbri sui documenti di origine rispetto allo specimen trasmesso all'autorità UE.
art. 17 DAC
Norma richiamata nei fatti per l'uso del modello Form AA invece del Form A.
art. 201 Reg. CEE n. 2913/92
Norma richiamata nel ricorso originario contro gli atti doganali, senza specifica statuizione nel provvedimento di revocazione.
art. 2, lett. a), Statuto del contribuente
Invocato nei gradi di merito tra le censure contro gli atti di accertamento doganale.
art. 10 Statuto del contribuente
Invocato nei gradi di merito in relazione al principio di buona fede e correttezza nei rapporti tributari.
art. 12, comma 7, Statuto del contribuente
Invocato nei gradi di merito tra le censure procedimentali rivolte agli atti dell'Ufficio.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio della sentenza di Cassazione sussiste quando la Corte abbia fondato la decisione su una falsa percezione di un dato risultante dagli atti, purché il fatto non sia stato controverso e l'errore sia decisivo.
- La revocazione non è utilizzabile per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o apprezzamenti delle risultanze processuali, ma solo per correggere la svista materiale o percettiva.
- Se il giudicato esterno favorevole si forma dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, esso può essere dedotto con il mezzo ordinario di impugnazione e non impone la previa revocazione della decisione di merito.
- Il principio di cui all'art. 1306, comma 2, c.c. sull'opponibilità del giudicato favorevole al condebitore solidale può operare anche in materia tributaria e doganale, specie per imposte non periodiche riferite a singole operazioni.
- Nei tributi armonizzati il giudicato non è automaticamente inopponibile: l'eventuale limite discende solo da esigenze di tutela effettiva del diritto dell'Unione e da ipotesi eccezionali individuate dalla giurisprudenza unionale.
- Quando un motivo di ricorso è accolto e comporta la cassazione con rinvio, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non vengono esaminati nel merito.
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