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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30055/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per ritenute non versate o versate in misura insufficiente relative all'anno d'imposta 2007, con addebito di interessi, sanzioni e compensi di riscossione. La società contribuente aveva presentato una dichiarazione integrativa a rettifica del modello 770/2007, dalla quale derivava un ricalcolo delle ritenute. La precedente decisione di legittimità aveva cassato la sentenza d'appello per violazione di legge, affermando il principio secondo cui la dichiarazione integrativa, se diretta a emendare errori in danno del contribuente, può essere presentata entro il termine per la dichiarazione del periodo d'imposta successivo e consente comunque di opporsi in contenzioso alla maggiore pretesa tributaria. In sede di rinvio, la CTR ha ritenuto vincolante il presupposto, già definito come incontestato e pacifico, del ricalcolo delle ritenute sulla base della dichiarazione integrativa. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione denunciando, ex art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112, 115, 132, 384 e 394 c.p.c. e dell'art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che il giudice del rinvio avesse erroneamente considerato irrevocabile quel ricalcolo, e quindi vincolante un fatto che invece non avrebbe dovuto sottrarsi al riesame.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, nel caso concreto, il giudice di rinvio si è correttamente uniformato al principio e ai presupposti fattuali fissati dalla precedente ordinanza di cassazione con rinvio, che aveva dato per incontestato e pacifico il ricalcolo delle ritenute risultante dalla dichiarazione integrativa. Conseguentemente, la CTR non ha violato i limiti del giudizio di rinvio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    violazione denunciata dall'Ufficio

    viene evocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre nullità processuali e violazione di norme sul rito

  • artt. 112, 115, 132, 384 e 394 c.p.c.

    sono richiamati per sostenere la violazione dei limiti decisori del giudice di rinvio, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, della valutazione delle prove, della motivazione e dell'efficacia vincolante della cassazione con rinvio

  • art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come norma sul giudizio tributario di rinvio e sui poteri del giudice chiamato a decidere dopo la cassazione

  • art. 384 c.p.c.

    la Corte ribadisce che, in caso di cassazione per violazione di legge, il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato e ai relativi presupposti fattuali

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    indicato, nel principio richiamato, come termine entro cui può essere presentata la dichiarazione integrativa quando volta a evitare un danno per l'amministrazione finanziaria

  • art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322 del 1998

    richiamato nel principio delle Sezioni Unite sulla dichiarazione integrativa diretta ad evitare un danno per la P.A.

  • art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998

    richiamato nel principio delle Sezioni Unite per la dichiarazione integrativa volta a emendare errori od omissioni in danno del contribuente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ne esclude l'applicazione perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

Massime di principio

  • In caso di cassazione con rinvio per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice di rinvio è vincolato non solo al principio di diritto enunciato, ma anche ai presupposti fattuali e alle premesse logico-giuridiche che costituiscono il fondamento della decisione di legittimità.
  • Il giudice di rinvio non può rimettere in discussione un fatto che sia stato assunto dalla precedente sentenza di cassazione come incontestato e pacifico, quando quel fatto costituisca presupposto della pronuncia rescindente.
  • Se la cassazione con rinvio interviene per violazione di legge, il giudice di rinvio non ha potere di riesaminare liberamente il merito dei fatti già acquisiti, ma deve limitarsi ad applicare la regula iuris fissata dalla Corte di cassazione.
  • Nel processo tributario, la dichiarazione integrativa può essere utilizzata per emendare errori o omissioni secondo il diverso regime temporale previsto dalle norme richiamate, ma resta ferma la possibilità per il contribuente di opporsi in giudizio alla maggiore pretesa dell'Amministrazione finanziaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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