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Sentenza

Sentenza del 30/10/2019 n. 27801 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2004 e 2005, con recuperi a tassazione di IVA, IRES e IRAP, contestando vizi di notifica, violazioni procedimentali, carenza di motivazione, mancata produzione dei processi verbali di constatazione, duplicazione delle somme richieste, violazione del diritto di informazione durante la verifica e mancata specificazione del metodo di accertamento. In Cassazione ha inoltre censurato la decisione della CTR per avere dichiarato inammissibile il motivo d'appello relativo alla duplicazione d'imposta, ritenendolo una mera riproposizione delle doglianze di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla CTR sul tema della duplicazione delle somme, poiché la società aveva dedotto una specifica omessa pronuncia del giudice di primo grado. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Non vi è stata quindi una definitiva vittoria nel merito della società, ma il riconoscimento della necessità di riesaminare la questione della possibile duplicazione d'imposta.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, numeri 3 e 5

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e i vizi della motivazione. La Corte ha ritenuto fondata la censura relativa all'erronea valutazione del motivo d'appello sulla duplicazione d'imposta.

  • Codice civile, articolo 2697

    Stabilisce le regole sull'onere della prova. Nel caso concreto, la Corte ha escluso che vi fosse una violazione rilevante, poiché gli elementi essenziali del processo verbale di constatazione erano riportati negli atti e conosciuti dalla contribuente.

  • Decreto legislativo n. 546 del 1992, articolo 22

    Riguarda la costituzione in giudizio e la produzione documentale nel processo tributario. La mancata allegazione integrale del processo verbale di constatazione non ha determinato l'illegittimità dell'accertamento, essendo gli elementi essenziali richiamati e conoscibili dalla contribuente.

  • Decreto legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, comma 1

    Impone che l'appello tributario individui specificamente i motivi di impugnazione. La Corte ha stabilito che la società aveva formulato una censura specifica di omessa pronuncia e che, pertanto, il motivo non poteva essere dichiarato inammissibile come semplice riproposizione delle difese di primo grado.

  • Legge n. 212 del 2000, articolo 7

    Richiede che gli atti dell'amministrazione finanziaria siano motivati. È legittima la motivazione per relationem al processo verbale di constatazione quando il contribuente ne abbia conoscenza e l'avviso consenta di comprendere le ragioni della pretesa fiscale.

  • Legge n. 212 del 2000, articolo 12, comma 2

    Tutela il contribuente durante le verifiche fiscali, imponendo adeguate informazioni sull'oggetto e sulle ragioni del controllo. Nel caso concreto, la partecipazione della legale rappresentante e l'autorizzazione a proseguire la verifica in sua assenza sono state ritenute sufficienti.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, commi 1-bis e 1-quater

    La Corte ha dato atto della non debenza, in questa fase, dell'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento può essere motivato mediante rinvio al processo verbale di constatazione, purché il contribuente conosca il contenuto essenziale del verbale e sia posto in condizione di difendersi.
  • La mancata allegazione integrale del processo verbale non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento se l'avviso contiene, direttamente o per relationem, gli elementi necessari a comprendere la pretesa fiscale.
  • Nel giudizio d'appello tributario occorre distinguere la mera riproposizione delle difese di primo grado dalla denuncia di omessa pronuncia del primo giudice: quest'ultima costituisce un motivo specifico e autonomo di appello.
  • La Corte di Cassazione non riesamina normalmente il merito della valutazione probatoria, ma interviene quando il giudice d'appello travisa il contenuto del motivo o dichiara erroneamente inammissibile una censura specificamente formulata.
  • La partecipazione del rappresentante del contribuente alla verifica e la sua conoscenza dell'oggetto del controllo possono escludere la violazione degli obblighi informativi previsti dallo Statuto del contribuente.
  • L'accoglimento di un motivo processuale comporta normalmente la cassazione con rinvio: il contribuente ottiene una nuova decisione sulla questione, ma non necessariamente la definitiva cancellazione della pretesa tributaria.

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