Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09840/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un concorso per titoli ed esami bandito da un comune per un posto di idraulico-autista, III livello funzionale, con approvazione della graduatoria. Il candidato risultato vincitore ha chiesto l’accertamento del proprio diritto all’assunzione e la condanna dell’ente a provvedervi. La corte d’appello, quale giudice di rinvio dopo una precedente cassazione, ha riconosciuto l’esistenza del diritto all’assunzione ma ha escluso la condanna, ritenendo che, prima della proposizione del giudizio, il comune avesse legittimamente eliminato dalla pianta organica il posto messo a concorso e che il ricorrente non avesse indicato posizioni equivalenti ricopribili. Con il ricorso per cassazione il candidato ha dedotto: vizio di motivazione e violazione di norme sul pubblico impiego, sul rito e sul procedimento amministrativo; travisamento dei fatti quanto al momento in cui sarebbe intervenuta la soppressione del posto; inutilizzabilità in appello della documentazione posta a base della decisione; illegittimità della soppressione del posto per mancata previa revoca o annullamento degli atti della procedura concorsuale; esercizio dell’autotutela in difetto di potere.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo, per una parte, inammissibile perché il ricorrente non ha trascritto, allegato o indicato la collocazione processuale della documentazione invocata per dimostrare l’errore di fatto, né ha chiarito di avere tempestivamente eccepito in appello l’inammissibilità per tardività di tale documentazione; per altra parte, lo ha ritenuto infondato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’amministrazione conserva il potere discrezionale di determinare e modificare la pianta organica in base alle esigenze organizzative e ai limiti di spesa, nonché di interrompere procedure concorsuali quando le nuove assunzioni non corrispondano più alle oggettive necessità dell’ente. In tale evenienza, il diritto soggettivo all’assunzione degrada ad interesse legittimo e non è inciso da un legittimo atto organizzativo, che non è suscettibile di disapplicazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con statuizione sul contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dal ricorrente per contestare la decisione di merito; la Corte non ne ricava un principio diverso da quello per cui l’ente conserva poteri organizzativi sulla dotazione organica e sulle assunzioni.

  • art. 437 c.p.c.

    invocato per censurare l’utilizzo in appello di documentazione ritenuta tardiva; la Corte osserva che il ricorrente non ha allegato e specificato in modo idoneo la questione di tardività.

  • L. n. 241/1990

    richiamata dal ricorrente in relazione alla legittimità dell’autotutela e alla modifica degli atti amministrativi.

  • art. 97 Cost.

    richiamato come parametro dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficienza che giustificano il potere dell’amministrazione di rimodulare la pianta organica e interrompere procedure concorsuali non più coerenti con le esigenze dell’ente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L’amministrazione pubblica può, quale espressione del proprio potere organizzativo, modificare la pianta organica in base alle esigenze strutturali e funzionali e nei limiti di spesa.
  • Quando il posto messo a concorso venga legittimamente soppresso o comunque non sia più coerente con le esigenze dell’ente, l’amministrazione può interrompere la procedura concorsuale anche dopo l’approvazione della graduatoria.
  • In tale situazione, la pretesa all’assunzione del vincitore non conserva la consistenza di diritto soggettivo pieno, ma si atteggia a interesse legittimo rispetto all’atto organizzativo dell’ente.
  • L’atto organizzativo legittimo con cui la pubblica amministrazione rimodula la dotazione organica non è suscettibile di disapplicazione nel giudizio civile ordinario.
  • In sede di legittimità, la censura di travisamento o errore di fatto richiede la precisa indicazione della documentazione rilevante e della sua collocazione negli atti, non essendo sufficiente una generica contestazione del ragionamento di merito.

Come è indicizzato

MateriePubblico impiego
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.