Cassazione Civile, Ordinanza n. 09775/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dipendente di azienda sanitaria che chiedeva il riconoscimento di compensi incentivanti previsti per il personale amministrativo che avesse collaborato nell'espletamento dell'attività intramuraria; in subordine domandava il pagamento di una somma a titolo di ingiustificato arricchimento. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda, ritenendo non provato lo svolgimento, da parte della lavoratrice, dell'attività di supporto indiretto che legittimava l'incentivo, attività non coincidente con la ordinaria mansione di gestione degli stipendi. La lavoratrice ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione di norme processuali e degli atti organizzativi aziendali, deducendo nullità della sentenza per travisamento e mancata considerazione di documenti che avrebbero attestato la volontà dell'azienda di riconoscere l'incentivo; 2) violazione degli artt. 2697, 416 e 345 c.p.c., sostenendo che la contestazione dell'azienda fosse tardiva e quindi preclusa, con conseguente acquisizione al processo di deduzioni non ammissibili; 3) violazione delle norme sulle spese di lite, per non avere la Corte territoriale considerato il comportamento processuale ed extraprocessuale dell'azienda ai fini della compensazione; 4) violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, lamentando un vizio motivazionale e l'illegittimità della sua esclusione tra i motivi di ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la censura mirava in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità, oltre a non essere deducibile la violazione di legge rispetto a regolamenti interni e delibere aziendali; ha ritenuto infondato il secondo motivo, chiarendo che il divieto di decadenza di cui all'art. 416 c.p.c. non si estende alle mere difese e alle eccezioni improprie, cioè alla contestazione dei fatti costitutivi allegati dalla controparte, mentre restava comunque decisiva la genericità delle allegazioni iniziali; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la statuizione sulle spese segue il criterio discrezionale della soccombenza e non è sindacabile in cassazione nei termini prospettati; ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché diretto a denunciare un vizio motivazionale non più deducibile ai sensi del vigente art. 360, n. 5, c.p.c., rilevando comunque che la motivazione della sentenza d'appello superava il minimo costituzionale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 416 c.p.c.
Il termine di costituzione e le preclusioni del rito del lavoro non impediscono la proposizione di mere difese e di eccezioni improprie, ossia la contestazione dei fatti costitutivi allegati dalla controparte; la decadenza non si estende a tali deduzioni.
art. 420 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo per sovvertire la valutazione di merito compiuta dalla Corte territoriale.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'onere della prova; la decisione conferma che spettava alla lavoratrice dimostrare il fatto costitutivo del diritto all'incentivo.
art. 345 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tardività delle contestazioni in appello, ma la Corte ha escluso che le mere difese soggiacciano a tale preclusione nei termini prospettati.
art. 437, comma 2, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma non idoneo a fondare la tesi della preclusione rispetto alle contestazioni difensive della controparte.
art. 95 c.p.c.
Richiamato per censurare la regolazione delle spese, ma la Corte ha ribadito che la liquidazione segue il criterio della soccombenza ed è tendenzialmente discrezionale.
art. 96 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di spese, senza che emergesse un titolo per censurare la decisione impugnata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 360 c.p.c.
La Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità: non è ammessa una nuova valutazione del fatto e il vizio motivazionale è oggi deducibile solo nei ristretti limiti del n. 5.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al minimo costituzionale della motivazione; la Corte ha ricordato che una motivazione sintetica è comunque valida se rispetta tale soglia.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura motivazionale, ma non ritenuto violato dalla motivazione della sentenza d'appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito è insindacabile se sorretto da motivazione non apparente.
- Chi agisce per ottenere un incentivo o un compenso accessorio deve provare in modo specifico il fatto costitutivo del diritto, cioè lo svolgimento dell'attività richiesta per l'attribuzione del beneficio; la mera esistenza di atti organizzativi o di una delibera favorevole non basta, se poi l'atto è stato revocato o non è provato il concreto presupposto fattuale.
- Nel rito del lavoro, la decadenza prevista per le difese del convenuto non colpisce le mere difese e le eccezioni improprie, intese come contestazione dei fatti costitutivi allegati dall'attore; pertanto tali contestazioni possono essere esaminate anche se formulate oltre il termine di costituzione, nei limiti in cui non introducano domande o eccezioni soggette a preclusione.
- La statuizione sulle spese di lite, quando adottata secondo il criterio della soccombenza e senza violazione di legge, è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione solo perché la parte avrebbe preferito la compensazione.
- Il vizio di motivazione è oggi deducibile in cassazione solo nei limiti ristretti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; una motivazione sintetica resta legittima purché assicuri il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost. e dal giusto processo.
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