Cassazione Civile, Ordinanza n. 09774/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (dipendente)
La controversia
La controversia nasce dall'inquadramento di una dipendente proveniente da ENAV e collocata in posizione di comando presso il Dipartimento della Protezione Civile, poi trasferita nel ruolo speciale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della procedura straordinaria prevista dall'art. 14, comma 3-bis, del d.l. n. 195/2009 convertito nella l. n. 26/2010. La lavoratrice chiedeva di essere inquadrata in una categoria/parametro retributivo più elevato (F9) con mantenimento del trattamento economico complessivo percepito presso l'ente di provenienza, mediante assegno ad personam riassorbibile, nonché l'adeguamento del compenso per prestazioni accessorie maturate nel periodo di comando. La Corte d'appello aveva accolto in parte la domanda ritenendo che la stessa amministrazione avesse previsto il mantenimento del trattamento economico goduto presso l'amministrazione di provenienza e che, ai fini dell'equiparazione, dovesse considerarsi l'intero trattamento fisso e continuativo dell'ente di origine. Con il ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio denunciava: 1) violazione delle norme sulla mobilità nel pubblico impiego e della disciplina speciale di reclutamento della protezione civile, sostenendo che la procedura non fosse assimilabile alla mobilità ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 e che l'inquadramento fosse correttamente avvenuto nella categoria e parametro corrispondenti all'equiparazione già fissata in sede di comando, nel rispetto dei limiti di spesa; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, 112 e 115 c.p.c., lamentando carenza di motivazione e omessa valutazione dell'onere probatorio sul corretto inquadramento rivendicato. La ricorrente insisteva inoltre sulla irrilevanza delle progressioni economiche automatiche previste dal c.c.n.l. ENAV e sulla natura di alcune voci retributive connesse alle specifiche mansioni nell'ente di provenienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la controversia riguardava una procedura straordinaria di reclutamento del personale comandato presso la Protezione civile, non una mobilità ordinaria ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001; tuttavia ha precisato che la Corte d'appello non aveva affermato l'applicabilità di quella norma, ma aveva valorizzato la regola, fissata dalla stessa amministrazione, del mantenimento del trattamento economico corrispondente a quello di provenienza. Ha poi reputato non colpita il decisum la censura secondo cui l'inquadramento avrebbe dovuto essere riferito solo alla retribuzione fissa, perché la doglianza era generica e fondata su un contratto collettivo privato non prodotto integralmente in atti, quindi non conoscibile d'ufficio come i CCNL del pubblico impiego. È stata ritenuta inammissibile anche la doglianza sul vizio motivazionale, poiché la sentenza impugnata conteneva una motivazione congrua sui punti controversi e la valutazione della non contestazione rientra nel giudizio di fatto del giudice di merito. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione ricorrente.
Norme richiamate
art. 14, comma 3-bis, d.l. n. 195/2009
"al fine di razionalizzare la gestione e l'ottimale impiego del personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo da trasferire a domanda nel ruolo speciale di protezione civile"
norma speciale di reclutamento del personale comandato presso la Protezione civile, non riconducibile alla mobilità ordinaria ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001
L. n. 26/2010
legge di conversione del d.l. n. 195/2009, nel cui contesto si colloca la procedura straordinaria di trasferimento nel ruolo speciale
art. 9-ter d.lgs. n. 303/1999
prevede il ruolo speciale non dirigenziale della Protezione civile nel quale è avvenuta l'immissione
art. 30, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001
disciplina la priorità di immissione in ruolo per i dipendenti in comando o fuori ruolo nell'ambito della mobilità; la Corte chiarisce che non si applica alla procedura speciale di reclutamento della Protezione civile
art. 3, comma 1, d.l. n. 90/2005
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inapplicabilità dell'art. 30 d.lgs. n. 165/2001, ma la censura non è stata ritenuta decisiva
art. 44 c.c.n.l. ENAV S.p.A.
richiamato per sostenere che alcune voci retributive sarebbero legate a peculiari mansioni; la censura è stata ritenuta generica e non autosufficiente
art. 75, comma 2, c.c.n.l. Presidenza del Consiglio dei ministri (2002/2005)
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al trattamento economico del personale inquadrato
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre nullità della sentenza per asserita carenza motivazionale; la censura è stata respinta
art. 112 c.p.c.
invocato per dedurre ultrapetizione/omessa pronuncia; la censura è stata ritenuta inammissibile
art. 115 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione della non contestazione; la Corte ribadisce che l'apprezzamento della non contestazione spetta al giudice di merito
art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.
parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza, ma le censure non superano il vaglio di ammissibilità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per le Amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito
Massime di principio
- La procedura straordinaria di trasferimento del personale comandato o fuori ruolo presso il Dipartimento della Protezione civile, prevista da normativa speciale, non coincide con la mobilità ordinaria del pubblico impiego di cui all'art. 30 d.lgs. n. 165/2001; pertanto i relativi effetti vanno ricostruiti in base alla disciplina speciale e agli atti applicativi adottati dall'amministrazione.
- Quando l'amministrazione abbia fissato la regola del mantenimento del trattamento economico "corrispondente" a quello goduto presso l'ente di provenienza, la controversia va risolta interpretando tale criterio alla luce degli atti amministrativi e della concreta equivalenza tra i trattamenti, non potendo la parte ricorrente limitarsi a contestazioni astratte o meramente reiterative.
- Le censure di legittimità che investono l'inquadramento economico devono essere autosufficienti e specifiche: se si invoca un contratto collettivo di diritto privato, il testo rilevante deve essere prodotto integralmente in giudizio, non essendo sufficiente un richiamo generico alla clausola asseritamente violata.
- Il vizio di motivazione è inammissibilmente dedotto quando la sentenza di merito abbia affrontato i punti decisivi della controversia con motivazione congrua; inoltre la valutazione della non contestazione dei fatti allegati rientra nel giudizio di fatto riservato al giudice del merito.
- Nel giudizio di legittimità, il principio di non contestazione può determinare la relevatio dall'onere probatorio, ma la verifica della sua effettiva sussistenza e del suo valore probatorio spetta al giudice di merito.
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