Cassazione Civile, Ordinanza n. 09778/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'accertamento, confermato in appello, dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra una donna e il titolare di una struttura commerciale per vendita e riparazione di articoli sportivi, con condanna di quest'ultimo al pagamento di retribuzioni e al risarcimento del danno per omessa contribuzione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente riconosciuto la subordinazione senza provare il requisito decisivo dell'eterodirezione. Secondo il ricorrente, la convivenza more uxorio tra le parti faceva operare una presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ragione del rapporto affettivo, sicché la prestazione doveva ritenersi svolta affectionis vel benevolentiae causa e non in esecuzione di un contratto di lavoro. La controricorrente ha resistito anche eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo il ricorso sufficientemente chiaro e specifico, ma ha dichiarato infondato nel merito l'unico motivo. Ha ribadito che, nelle convivenze more uxorio, l'attività svolta da uno dei conviventi può essere gratuita se provata la finalità solidaristica e affettiva, ma la valutazione della gratuità o della subordinazione è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva valorizzato correttamente la presenza quotidiana e stabile della lavoratrice, il suo inserimento nella gestione amministrativo-contabile dell'impresa, i rapporti con clienti e fornitori e lo svolgimento di attività che richiedevano competenze specifiche, ritenendo insussistente la gratuità della prestazione. La Cassazione ha quindi affermato che, nel contesto di una relazione affettiva e di convivenza, la subordinazione può risultare anche da una eterodirezione attenuata, non necessariamente da ordini specifici e dettagliati, essendo sufficiente il pieno e stabile inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro e la mancanza di autonomia gestionale. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
il motivo è stato dedotto come vizio di violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta infondata perché la Corte d'appello aveva correttamente applicato il parametro legale della subordinazione.
art. 366 c.p.c.
violazione dell'art. 366 c.p.c.
l'inosservanza dei requisiti di chiarezza e specificità del ricorso può portare a inammissibilità solo se rende oscura o lacunosa l'esposizione dei fatti o incomprensibili le censure.
art. 2094 c.c.
la subordinazione va accertata in concreto; nel contesto di convivenza more uxorio l'eterodirezione può manifestarsi in forma attenuata e può essere desunta dal pieno inserimento del prestatore nell'organizzazione aziendale e dall'assenza di autonomia gestionale.
art. 2 Cost.
formazioni sociali rilevanti ex art. 2 Cost.
le unioni di fatto sono riconosciute come formazioni sociali con doveri morali e sociali che possono riflettersi anche sui rapporti patrimoniali, configurando prestazioni eseguite in adempimento di obbligazioni naturali se rispettati proporzionalità e adeguatezza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo del contributo unificato
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie tra conviventi more uxorio, la prestazione resa da uno dei conviventi si presume onerosa se oggettivamente riconducibile a lavoro subordinato, ma può essere qualificata come gratuita solo se risulti provata la finalità solidaristica e affettiva della collaborazione.
- La convivenza more uxorio non esclude di per sé un rapporto di lavoro subordinato: la gratuità della prestazione non si presume automaticamente dalla relazione sentimentale, ma va dimostrata sulla base di elementi concreti.
- Ai fini dell'accertamento della subordinazione nel contesto di una relazione affettiva, l'eterodirezione può presentarsi in forma attenuata; non è indispensabile la prova di ordini specifici e dettagliati, essendo sufficiente il stabile inserimento del prestatore nell'organizzazione aziendale e la mancanza di autonomia gestionale.
- La valutazione sulla gratuità o sulla subordinazione della prestazione resa in un rapporto di convivenza è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, se congruamente motivato, non è censurabile in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di specificità presuppone una esposizione oscura o lacunosa dei fatti o delle censure tale da impedire alla Corte di comprendere l'oggetto della controversia senza autonoma ricerca negli atti.
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