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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09781/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dipendente di una azienda sanitaria locale, inquadrato nella categoria BS/02 e addetto come autista di ambulanza presso un presidio ospedaliero, aveva chiesto il riconoscimento dell'indennità di terapia intensiva prevista dall'art. 206 della legge regionale Abruzzo n. 6/2005 per le annualità 2007-2010, sostenendo di avere svolto, oltre alle mansioni di guida e manutenzione funzionale del mezzo, anche attività di assistenza e soccorso in supporto al personale medico e paramedico. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo spettante l'indennità e valorizzando anche il principio dell'equa retribuzione ex art. 36 Cost. La ASL ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 44, comma 6, CCNL comparto Sanità 1995/1998 e 1362 ss. c.c., per erronea interpretazione della disciplina collettiva, che secondo la ricorrente destinerebbe l'indennità al solo personale inserito in specifici servizi sanitari (terapie intensive, sale operatorie, nefrologia e dialisi), e non agli autisti di ambulanza; 2) violazione dell'art. 45 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che il trattamento economico nel pubblico impiego privatizzato è riservato alla contrattazione collettiva e non può essere ampliato da atti unilaterali della P.A.; 3) violazione dell'art. 36 Cost., perché il parametro dell'adeguatezza retributiva non potrebbe essere usato per fondare il diritto a una singola indennità accessoria, tanto più non provata nelle sue condizioni di spettanza; 4) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per asserita motivazione apparente in punto di prova dello svolgimento delle mansioni legittimanti; 5) in subordine, violazione degli artt. 44, commi 6 e 9, CCNL, 132, comma 2, n. 4, e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale interpretato la disciplina nel senso che l'indennità fosse dovuta per ogni turno di servizio senza prova della frequenza degli interventi, nonostante la previsione di effettivo servizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della ASL. Ha ritenuto fondati il primo, il secondo e il terzo motivo: la disciplina collettiva, letta secondo il testo e la ratio, riserva l'indennità al personale infermieristico stabilmente assegnato alle articolazioni organizzative deputate alla terapia intensiva o sub-intensiva, e non al personale che vi svolga occasionalmente attività di supporto; nel pubblico impiego privatizzato il trattamento economico è attribuito dalla contrattazione collettiva, sicché un atto della P.A. non conforme è nullo; inoltre l'art. 36 Cost. non consente di fondare il diritto alla specifica indennità accessoria quando si discuta dell'adeguatezza del trattamento economico fondamentale, non dedotto come insufficiente. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza di appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è stata decisa nel merito con il rigetto della domanda originaria del lavoratore. Le spese dei due gradi di merito sono state compensate, mentre il resistente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 206 l. Regione Abruzzo n. 6/2005

    La norma è stata letta come riferita all'indennità di terapia intensiva spettante al personale stabilmente assegnato alle articolazioni organizzative deputate a tali attività, non agli autisti di ambulanza che svolgano funzioni di supporto.

  • art. 44, commi 6 e 9, CCNL comparto Sanità 1995/1998

    La disciplina contrattuale è stata interpretata in senso letterale e sistematico come limitata al personale inserito nei servizi sanitari specificamente indicati, con spettanza dell'indennità solo per i giorni di effettivo servizio nelle condizioni previste dal contratto.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Richiamati per censurare l'interpretazione della disciplina collettiva; la Corte ha dato rilievo al criterio letterale e alla comune intenzione emergente dal testo contrattuale.

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    Nel pubblico impiego privatizzato il trattamento economico è rimesso alla contrattazione collettiva; non è sufficiente un atto unilaterale o deliberativo della pubblica amministrazione difforme dalla contrattazione.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato nel ragionamento sulla riserva alla contrattazione collettiva della disciplina dei trattamenti economici nel lavoro pubblico privatizzato.

  • art. 36 Cost.

    Il principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione non può essere invocato per riconoscere una specifica indennità accessoria; il giudizio di adeguatezza va condotto sul trattamento economico fondamentale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Denunciato come violato per asserita motivazione apparente; il motivo è stato assorbito dopo l'accoglimento dei motivi di diritto sostanziale.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo in relazione alla valutazione della prova; il motivo è rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato il trattamento economico, comprese le indennità accessorie, può essere riconosciuto solo se previsto dalla contrattazione collettiva applicabile; un atto unilaterale della P.A. non può derogare o integrare la disciplina collettiva.
  • L'interpretazione della clausola collettiva deve partire dal dato testuale e dalla struttura organizzativa richiamata dalla norma: se l'emolumento è riferito a un'articolazione sanitaria specifica, esso spetta al personale stabilmente assegnato a tale struttura, non a chi vi operi in via meramente funzionale o occasionale.
  • Il principio di cui all'art. 36 Cost. non consente di trasformare un parametro di adeguatezza del trattamento economico fondamentale in una fonte autonoma di diritti a singole voci accessorie non previste dal contratto collettivo.
  • Quando la decisione di merito viene cassata per errore di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può decidere nel merito rigettando la domanda originaria.
  • Le censure sulla motivazione e sulla valutazione delle prove restano assorbite quando il ricorso è accolto per ragioni che eliminano il presupposto stesso dell'accertamento di fatto contestato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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