Cassazione Civile, Ordinanza n. 09772/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dipendente di un'azienda sanitaria che chiedeva il riconoscimento di compensi incentivanti previsti per il personale amministrativo impegnato nella collaborazione all'attività intramuraria. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda, ritenendo non provato lo svolgimento da parte della lavoratrice di attività di supporto indiretto idonea a giustificare l'incentivo, attività distinta dalle ordinarie mansioni di gestione degli stipendi. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 416 e 420 c.p.c., del d.P.R. 27 marzo 2000 e delle delibere aziendali, lamentando travisamento e mancata considerazione di documenti che avrebbero attestato la volontà dell'azienda di riconoscere l'incentivo; (2) violazione degli artt. 2697 c.c., 437, comma 2, e 345 c.p.c., sostenendo che la contestazione datoriale fosse tardiva e quindi preclusa, con conseguente erronea acquisizione di deduzioni in appello; (3) violazione degli artt. 95 e 96 c.p.c. e dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 228/2012, per la regolazione delle spese di lite senza valorizzare il comportamento processuale ed extraprocessuale dell'azienda; (4) violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, deducendo vizi motivazionali e l'illegittimità dell'espunzione del vizio di motivazione dal ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, oltre a non essere deducibile la violazione di legge con riferimento al regolamento interno e agli atti deliberativi dell'azienda sanitaria, la censura mirava in realtà a contestare la valutazione del materiale istruttorio, riservata al giudice di merito. Ha giudicato infondato il secondo motivo, osservando che la ratio decidendi della sentenza impugnata era corretta nel negare rilevanza alla non contestazione a fronte della genericità delle allegazioni introduttive; inoltre ha precisato che il termine di preclusione dell'art. 416 c.p.c. non si estende alle mere difese e alle eccezioni improprie. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché investiva la discrezionale statuizione sulle spese, insindacabile in cassazione. Il quarto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché prospettava un vizio di motivazione non più deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c.; la Corte ha richiamato il principio del "minimo costituzionale" della motivazione affermato dalle Sezioni Unite. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'effetto preclusivo della norma non si estende alle mere difese e alle eccezioni improprie; la decadenza opera per le difese soggette a preclusione, non per la semplice contestazione dei fatti allegati dalla controparte.
È richiamato dalla ricorrente a sostegno di censure sullo sviluppo del contraddittorio e sull'uso di documenti, ma la Corte non ravvisa un vizio rilevante in cassazione.
d.P.R. 27 marzo 2000
È menzionato dalla ricorrente insieme alle delibere aziendali come base dell'incentivo, ma la Corte ritiene non deducibile in sede di legittimità la violazione del regolamento interno e degli atti deliberativi.
delibera n. 221/1999
Richiamata dalla ricorrente quale atto che avrebbe espresso la volontà di riconoscere l'incentivo; la Corte non ne riconosce efficacia decisiva ai fini della cassazione.
delibera n. 233/2007
Richiamata dalla ricorrente in relazione al preteso riconoscimento dell'incentivo, ma non valorizzata dalla Corte come idonea a superare il difetto di prova.
È invocato per contestare il riparto dell'onere probatorio; la Corte conferma che spettava alla lavoratrice provare lo svolgimento dell'attività che legittimava l'incentivo.
È richiamato nel contesto delle preclusioni in appello, ma la Corte ribadisce che le mere difese non sono soggette alla preclusione prospettata dalla ricorrente.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la tardività delle contestazioni in appello; la Corte non accoglie tale tesi.
È richiamato per contestare la regolazione delle spese; la Corte ribadisce la discrezionalità della statuizione sulle spese secondo soccombenza.
È richiamato insieme all'art. 95 c.p.c. nel motivo sulle spese, ma non conduce a un diverso esito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 111 Cost.
È invocato per censurare la motivazione della sentenza di merito; la Corte afferma che la motivazione sintetica è sufficiente se assicura il minimo costituzionale.
art. 6 CEDU
È richiamato insieme all'art. 111 Cost. in relazione alla motivazione, ma la Corte esclude la violazione del parametro convenzionale.
La Corte osserva che il vizio di motivazione non è più deducibile nei termini prospettati dalla ricorrente, salvo il minimo costituzionale del provvedimento motivato.
Massime di principio
- Nel giudizio del lavoro, chi invoca un emolumento o incentivo ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto, compreso l'effettivo svolgimento dell'attività che ne integra il presupposto, non essendo sufficiente il richiamo a documenti o delibere se non accompagnato dalla prova concreta della prestazione resa.
- La non contestazione opera solo rispetto a allegazioni specifiche e circostanziate: se il ricorso introduttivo contiene deduzioni generiche, il convenuto può contestarle anche successivamente senza incorrere nella preclusione.
- Le mere difese e le eccezioni improprie non sono soggette alla stessa decadenza prevista per le eccezioni in senso stretto nel rito del lavoro.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una critica alla valutazione delle prove o dei documenti in una denuncia di violazione di legge, poiché l'apprezzamento del materiale istruttorio resta riservato al giudice di merito.
- La statuizione sulle spese, quando adottata in base al criterio della soccombenza, è tendenzialmente discrezionale e non è censurabile in cassazione se non nei limiti di legge.
- Il vizio di motivazione è oggi deducibile solo nei ristretti limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., restando sufficiente una motivazione sintetica che garantisca il minimo costituzionale richiesto dal giusto processo.
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