Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09770/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato da una società che gestiva un appalto di servizi di call center, dopo la cessazione della commessa e il subentro di un diverso operatore. I lavoratori, addetti alla medesima commessa, avevano rifiutato l'assunzione proposta dalla società subentrante perché alle condizioni ritenute deteriori. La Corte d'appello aveva annullato i licenziamenti, ordinato la reintegra e condannato la società al risarcimento e ai contributi, ritenendo che non operasse un passaggio automatico dei lavoratori al nuovo appaltatore ma che il recesso fosse comunque illegittimo per difetto di repêchage. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: omesso esame della saturazione delle commesse e dell'impossibilità di ricollocazione; violazione del principio di non contestazione e del diritto di difesa sulla mancata prova della possibilità di repêchage; violazione dell'art. 3 L. 604/1966 e dell'art. 41 Cost. per avere la Corte ritenuto esigibile una riqualificazione formativa onerosa; violazione dell'art. 1, comma 10, L. 11/2016 sostenendo che, nel cambio appalto, la tutela contrattuale e legislativa sostituirebbe il repêchage e non lo affiancherebbe; infine, contestazione della tutela reintegratoria applicata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché diretti a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio sulla fungibilità dei lavoratori, sulla disponibilità di posizioni utili al repêchage e sulla necessità di formazione, attività riservate al giudice di merito. Ha respinto il quinto motivo affermando che la disciplina collettiva e la previsione legale in tema di cambio appalto operano sul piano del rapporto tra le parti stipulanti e si aggiungono, ma non sostituiscono, alla tutela del singolo lavoratore nei confronti del datore che ha intimato il licenziamento; il lavoratore conserva quindi il diritto di impugnare il recesso e di far valere i limiti legali al potere datoriale. Ha rigettato anche il sesto motivo relativo alla tutela ex art. 18 St. lav., e il settimo perché la motivazione della sentenza d'appello era ampia e non apparente. È rimasto assorbito il ricorso incidentale condizionato dei lavoratori. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Indicati come parametri dei motivi di ricorso; la Corte ha escluso che le doglianze integrassero vizi censurabili in cassazione quando miravano alla rivalutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice ha posto a base della decisione prove inesistenti o informazioni non ricavabili dal mezzo di prova; non è invece censurabile la mera valutazione del materiale probatorio.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto di difesa nella prova dell'impossibilità di ricollocazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 3 legge n. 604/1966

    Richiamato per contestare la rilevanza della fungibilità e della formazione ai fini del giustificato motivo oggettivo; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché fondato su accertamenti di fatto.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere i limiti all'obbligo di riorganizzazione aziendale; non ha inciso sull'esito del ricorso.

  • art. 1, comma 10, legge n. 11/2016

    La disciplina del cambio appalto è stata letta come tutela aggiuntiva e non sostitutiva della posizione individuale del lavoratore nei confronti del datore che licenzia.

  • art. 18, commi 4, 5 e 7, legge n. 300/1970

    La Corte ha richiamato il sistema sanzionatorio del licenziamento illegittimo per giustificato motivo oggettivo, senza accogliere la doglianza sulla tutela reintegratoria.

  • art. 7, comma 4-bis, D.L. n. 248/2007

    Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere l'applicabilità della procedura di licenziamento collettivo, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • artt. 112, 132, 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamati nel ricorso incidentale per nullità della sentenza d'appello; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla motivazione e al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; motivo assorbito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazione di legge o omesso esame in una richiesta di nuova valutazione delle prove: la ricostruzione dei fatti, la verifica della fungibilità delle mansioni e la stima della possibilità di repêchage appartengono al giudice di merito, salvo il caso di utilizzo di prove inesistenti o di informazioni logicamente non ricavabili dal mezzo istruttorio.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove mai acquisite o su contenuti probatori inesistenti; non basta contestare la lettura o la selezione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • Nel cambio appalto, la disciplina collettiva e le eventuali previsioni legislative di tutela dell'occupazione operano sul piano dei rapporti tra i soggetti stipulanti e si aggiungono alla tutela individuale del lavoratore, ma non la eliminano: il lavoratore conserva il diritto di impugnare il licenziamento intimato dal precedente datore e di far valere i limiti legali al recesso.
  • Ai fini del giustificato motivo oggettivo, l'obbligo di repêchage va verificato in concreto anche rispetto alla possibilità di ricollocare il lavoratore previa formazione ordinaria o riqualificazione on the job, quando ciò risulti compatibile con il suo livello professionale e con l'organizzazione aziendale; tale accertamento, se congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione.
  • Le censure sulla tutela sanzionatoria applicata al licenziamento per giustificato motivo oggettivo devono confrontarsi con l'assetto normativo vigente e con gli arresti della Corte costituzionale, ma restano inammissibili o infondate se mirano a sovvertire accertamenti di fatto già compiuti dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamento
RamiLavoro
SottomaterieGiustificato motivo
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.